Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36053 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36053 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2002/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
Controricorrente – ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 2423/2017, depositata il 1/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/03/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
1. La vicenda in cui si inserisce il presente processo trae origine dalla domanda proposta da NOME COGNOME davanti al Tribunale di Milano nei confronti del RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), al fine di accertare l’illegittimità del recesso operato dalla convenuta dal contratto stipulato il 22 febbraio 1994, con il quale era stata concessa un’apertura di credito fino a un massimo di sei miliardi di lire. Il giudizio è approdato in Cassazione e da questa deciso una prima volta nel 2000 (sentenza n. 9321 del 2000) e una seconda volta nel 2005 (sentenza n. 6923 del 2005), concludendosi con sentenza della Corte d ‘ appello di Milano che ha accertato l’illegittimità del recesso.
2. NOME COGNOME ha allora agito per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a quell’illegittimo recesso. La Corte d ‘ appello di Milano, con sentenza n. 3598/2012, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano n. 14507/2010, con la quale era stata respinta la domanda. In particolare, la Corte di merito ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno per l’inadempimento al contratto di gestione patrimoniale stipulato in contestualità con il contratto di apertura di credito, in relazione al mancato acquisto di azioni. Secondo i giudici del merito l’omissione allegata, consistita nel non avere ottemperato – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’ordine di acquisto di tre miliardi di lire di azioni Bipop appariva insussistente sia perché l’acquisto in parola non poteva essere eseguito nell’ambito del contratto in esame, prevedendo quest’ultimo la gestione di soli titoli obbligazionari o titoli di Stato e non anche di azioni di emittenti quotate, sia perché, alla data dell’ordine, la provvista disponibile era pari a una somma di molto inferiore a quella necessaria per l’acquisto delle azioni in questione.
La sentenza d’appello è stata impugnata da COGNOME e la Corte di cassazione, con la sentenza n. 7921/2015, ha respinto a sua volta il ricorso.
3. Nel giugno del 2015 NOME COGNOME ha convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiedendo al Tribunale di Milano di revocare la sentenza n. 14507/2010 del Tribunale di Milano e conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento dei danni causati dal mancato acquisto di azioni Bipop per tre miliardi di lire. L’attore esponeva che la domanda di revocazione, proposta ai sensi del n. 3 dell’art. 395 c.p.c., si fondava sul rinvenimento di un documento decisivo, la cui produzione nel processo era stata impedita da forza maggiore; il 22 maggio 2015 l’attore era infatti stato convocato dai Carabinieri che gli avevano consegnato un porta documenti di sua proprietà, oggetto di furto nel 1996, in cui erano contenuti vari documenti bancari, tra cui quelli concernenti il suo rapporto con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal febbraio 1994 al dicembre 1995, e tra questi un documento che smentiva l’accertamento del Tribunale, su cui si era formato il giudicato, circa l’impossibilità per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di dare corso all’ordine di acquisto delle azioni. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 13205/2015, ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione, ritenendo che l’impugnazione andava proposta alla Corte d’appello di Milano in quanto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., la revocazione non può mai avere ad oggetto una sentenza pronunciata in primo grado e poi appellata.
4. La sentenza è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE. Con la sentenza 1° giugno 2017, n. 2423, la Corte d’appello di Milano ha ritenuto che il ricorrente aveva correttamente proposto la domanda di revocazione innanzi al giudice di primo grado, essendosi il giudicato nel caso di specie formato per effetto di una complessa interazione tra sentenza di primo grado e sentenza di appello; che la domanda di revocazione era ammissibile in quanto lo smarrimento del
documento rivelatosi decisivo rispetto alla decisione del giudice di primo grado va considerato causa di forza maggiore integrante il presupposto di cui al comma 1, n. 3 dell’art. 395 c.p.c.; che i documenti avevano i requisiti necessari per essere posti alla base di una azione di revocazione, dimostrando la chiara volontà del ricorrente di lasciare ‘carta bianca’ alla Banca circa la natura degli investimenti; tali documenti -ha però concluso la Corte d’appello ‘sono unicamente prova che non vi fossero limiti qualitativi agli investimenti, ma non provano in alcun modo che vi fosse un obbligo per la Banca di eseguire un ordine di acquisto per un valore superiore alla provvista che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva a disposizione’, essendo stato definitivamente accertato con la sentenza n. 14507/2010 che il limite dell’affidamento era di tre miliardi di lire. Il giudice d’appello ha quindi accolto il gravame sotto il profilo della ammissibilità della domanda di revocazione, che ha poi però ‘rigettato nel merito’.
Avverso la sentenza d’appello NOME COGNOME ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE AG, che fa valere ricorso incidentale.
Con atto datato 8 giugno 2022 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto pubblico di nomina dei suoi nuovi difensori.
Memoria è stata depositata dalla ricorrente incidentale in prossimità della camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
Il Collegio ritiene che vada per primo esaminato, per ragioni di priorità logica, il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso contesta ‘nullità della sentenza per violazione degli artt. 395 e ss. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’: nell’affermare l’ammissibilità della domanda di revocazione la Corte d’appello si è posta in contrasto con il principio secondo cui il ricorso per revocazione non può essere proposto al primo giudice
quando si sia già pronunciato, pur solo in rito, il giudice di secondo grado perché il sistema delineato dagli artt. 395 e 396 c.p.c. esclude il rimedio revocatorio contro la sentenza di primo grado tempestivamente appellata.
La censura coglie nel segno laddove sottolinea come ai sensi degli artt. 395 e 396 c.p.c. possano essere impugnate per revocazione le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado ovvero quelle per le quali è scaduto il termine per l’appello. Nel nostro caso non ricorre né l’ipotesi della pronuncia in unico grado né l’ipotesi della pronuncia per la quale è scaduto il termine per l’appello, trattandosi di pronuncia appellata e in relazione alla quale si è svolto il giudizio di secondo grado concluso con sentenza di rigetto passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione. La domanda di revocazione andava quindi proposta alla Corte d’appello di Milano , che ha reso la sentenza n. 3598/2012, e non al Tribunale di Milano, che ha reso la decisione n. 14507/2010.
Il Collegio ritiene infatti che non vada seguito il precedente di questa Corte n. 703/1993 -invece valorizzato dalla sentenza impugnata -secondo cui rientrano nelle sentenze appellabili e per le quali sia scaduto il termine d’impugnazione oltre l’ipotesi , evidente, della sentenza di primo grado non appellata nei termini, ‘ ogni altra ipotesi in cui non v’è stata possibilità, da parte di un giudice di secondo grado, di riesaminare la decisione (o quella sua parte interessata dall’istanza di revocazione) e di dare, così, luogo a una nuova pronuncia, sostanzialmente o formalmente diversa da quella precedente; il che può avvenire tanto se la decisione di primo grado non è stata impugnata nella parte che forma oggetto specifico dell’istanza di revocazione, quanto nell’ipotesi che il giudice di secondo grado non ha potuto riesaminare il merito dell’impugnazione, per l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello ‘.
Va invece condiviso quanto asserito da questa Corte con la sentenza n. 19233/2015, che ha escluso che la previsione dell’art. 396, primo comma c.p.c. – che consente la revocazione anche nei confronti delle sentenze per le quali è scaduto il termine dell’appello – possa essere estesa all’ipotesi in cui non v’è stata possibilità, da parte di un giudice di secondo grado, di riesaminare la decisione e di dare, così, luogo a una nuova pronuncia: è evidente, infatti, che il sistema delineato dagli artt. 395 e 396 c.p.c. esclude il rimedio revocatorio contro la sentenza di primo grado allorquando la stessa sia stata tempestivamente appellata (a prescindere dall’esito di tale impugnazione).
L’affermazione per cui la domanda di revocazione andava proposta alla Corte d’appello di Milano e non davanti al giudice di primo grado -e in tal senso va corretta la motivazione della pronuncia impugnata -non comporta però l’inammissibilità della domanda di revocazione, come sostiene la ricorrente incidentale. È vero che questa Corte ha sostenuto come la regola d’individuazione dell’ufficio giudiziario legittimato a essere investito dell’impugnazione non sia riconducibile alla nozione di competenza adoperata dal codice di procedura civile, così che l’erronea individuazione del giudice legittimato a decidere sull’impugnazione non si pone come questione di competenza, ma riguarda la valutazione delle condizioni di proponibilità o ammissibilità del gravame che, pertanto, va dichiarato precluso se prospettato ad un giudice diverso da quello individuato per legge (cfr. Cass. n. 26375/2011, nonché più di recente Cass. n. 5092/2018). Tale orientamento è però da ritenersi superato alla luce della pronuncia delle sezioni unite n. 18121/2016. Le sezioni unite -con affermazione specificamente riferita all’appello, ma con argomentazioni in generale valide per i mezzi di impugnazione -hanno sottolineato come, su un piano concettuale, la norma che detta i criteri per l’individuazione del giudice legittimato a ricevere
l’impugnazione preveda una ipotesi di competenza, intesa come frazione dell’intero esercizio della funzione giurisdizionale, alla quale appare confacente la qualifica di competenza funzionale, così che il vizio derivante dall’individuazione di un giudice diverso da quello determinato dal legislatore non incide sull’esistenza del potere di impugnazione, ma solo sul suo legittimo esercizio, essendo stato tale potere esercitato dinanzi a un giudice diverso da quello al quale andava proposto il gravame. L’impugnazione proposta dinanzi ad un giudice diverso da quello indicato non determina quindi -ad avviso delle sezioni unite -l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii , sia nell’ipotesi di gravame proposto dinanzi a un giudice territorialmente non corrispondente a quello indicato dalla legge, sia nell’ipotesi di gravame proposto dinanzi a un giudice di grado diverso rispetto a quello dinanzi al quale avrebbe dovuto essere proposto il gravame.
La domanda di revocazione proposta al Tribunale di Milano è stata quindi idonea a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi alla Corte d’appello di Milano, davanti alla quale il giudizio è nei fatti proseguito, così che validamente la suddetta Corte si è pronunciata sulla impugnazione.
Il ricorso incidentale va pertanto rigettato.
Il ricorso principale di NOME COGNOME è articolato in due motivi.
Il primo motivo -rubricato ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 402, primo comma c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. , nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione degli artt. 111, comma 6 Cost., 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ‘ -lamenta come la sentenza impugnata abbia
‘sostanzialmente rifiutato di affrontare il giudizio rescissorio, con una motivazione meramente apparente e comunque errata in punto di diritto, frutto altresì di un sostanziale travisamento delle pronunce intervenute nel giudizio risarcitorio’.
Il motivo è fondato. La Corte d’appello, dopo avere affermato l’ammissibilità della domanda di revocazione secondo i criteri di cui all’art. 395 c.p.c., trattandosi di documenti rivelatisi decisivi rispetto alla decisione di primo grado e che in quanto smarriti la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore (profili in relazione ai quali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esprime una ‘notazione’ critica ‘per completezza e al di fuori dell’ambito dell’impugnazione incidentale’), ha rigettato nel merito la revocazione.
Il giudice d’appello ha sì ritenuto ‘che il dato testuale dei documenti ritrovati mostri la chiara volontà del sig. COGNOME di lasciare carta bianca alla Banca in merito alla natura degli investimenti, tanto da integrare quanto previsto dall’art. 6 del contratto di gestione patrimoniale in merito alla possibilità, previa autorizzazione del cliente, di operazioni su valori mobiliari anche quotati’; ha poi però rilevato che ‘i documenti posti a fondamento della revocazione sono unicamente prova che non vi fossero limiti qualitativi agli investimenti, ma non provano in alcun modo che vi fosse un obbligo per la Banca di eseguire un ordine di acquisto per un valore superiore alla provvista che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva a disposizione sul conto corrente’, questione sulla quale ‘si era già formato il giudicato, come definitivamente accertato dal giudice della sentenza n. 14507/2010, secondo il quale il limite dell’affidamento era di tre miliardi di lire (e non di sei) di cui lire 2.680.000 già utilizzati’.
L’affermazione della Corte d’appello circa la formazione del giudicato non è corretta. Come si è ricordato in premessa, la decisione del Tribunale di Milano n. 14507/2010 che aveva
rigettato la domanda di risarcimento del danno del ricorrente è stata dal medesimo impugnata tramite appello e poi con ricorso per cassazione. In particolare, davanti a questa Corte il ricorrente aveva articolato tre motivi, il primo relativo alla contestata riduzione della linea di credito da sei a tre miliardi di lire, il secondo concernente il mancato accoglimento della domanda subordinata inerente al mancato acquisto delle azioni Bipop mediante utilizzazione della disponibilità residua della linea di credito e il terzo relativo all’impossibilità, alla luce del contratto, dell’acquisto di azioni di emittenti quotate, questione ad avviso della Corte di merito non oggetto di specifica censura. La Corte di cassazione, con la già richiamata sentenza n. 7921/2015, ha ritenuto primario l’esame del terzo motivo, andando ravvisata la ratio principale del rigetto della domanda di risarcimento del danno da parte del Tribunale nell’impossibilità per la Banca di ottemperare all’ordine, essendole ciò precluso dal contratto di gestione che prevedeva soltanto l’acquisto di titoli di Stato o di titoli obbligazionari e non anche di azioni di emittenti quotate. Rigettato tale motivo, questa Corte ha statuito che, ‘divenuta definitiva (per omessa specifica impugnazione) la statuizione per la quale era insussistente l’inadempimento perché il contenuto del contratto di gestione escludeva la possibilità di esecuzione di quell’ordine di acquisto, tutte le altre questioni, relative all’illegittimità del recesso dal contratto di apertura di credito e di rifiuto di ripristino dell’originaria linea di credito ovvero, ancora, all’utilizzo della residua linea di credito, rimanevano assorbite’.
Una volta provato ‘che non vi fossero limiti qualitativi agli investimenti’, la Corte d’appello non poteva rigettare la domanda di revocazione, ma doveva accoglierla e revocare la sentenza della medesima Corte d’appello n. 3598/2012, essendo appunto venuta meno la ragione principale del rigetto della domanda di risarcimento del danno (e assumendo ‘natura di obiter dictum
la motivazione della sentenza impugnata su tutte le altre questioni ribadite dal ricorrente’, così Cass. n. 7921/2015), esaminando poi, nel rescissorio, le questioni dichiarate assorbite dalla Corte di cassazione e sulle quali non si era formato il giudicato essendo state oggetto di impugnazione.
b) L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo che -rubricato ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 402, primo comma c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nullità della sentenza per difetto di motivazione in violazione degli artt. 111, comma 6 Cost., 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ‘ -contesta come la Corte d’appello dopo avere, erroneamente, ritenuto che il limite dell’affidamento fosse di tre miliardi di lire, abbia dato atto che il correntista aveva utilizzato 2.680 milioni di lire, senza poi considerare che almeno 320 milioni di lire erano ancora disponibili sul conto e avrebbero potuto essere utilizzati dalla Banca.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Milano, che provvederà, una volta revocata la sentenza n. 3598/2012, a decidere il merito della causa; il giudice di rinvio deciderà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa,
anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 19 settembre 2023 nella camera di