Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29183 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29183 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27640/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE N 25/2011, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di VELLETRI n. 8192/2017 depositato il 15/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
la RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la revocazione del decreto col quale il giudice delegato al fallimento di RAGIONE_SOCIALE, all’esito dell’udienza di verifica dello stato passivo, ne aveva rigettato, per mancato rinvenimento della prova, la domanda di rivendica di beni mobili costituiti da una linea di lavorazione e di confezionamento di caffè, oggetto di asserita aggiudicazione;
i l ricorso in revocazione è stato proposto ai sensi dell’art. 98 legge fall. in ragione del rinvenimento postumo, il 23-10-2017, del verbale di aggiudicazione di cui il giudice delegato aveva rilevato la mancanza;
nella sede della revocazione la ricorrente ha chiesto altresì la consegna del compendio mobiliare di cui si era resa aggiudicataria, o in subordine la restituzione del prezzo, e in ogni caso il risarcimento del danno;
il tribunale di Velletri ha respinto le domande osservando che: il documento prodotto non costituiva verbale di aggiudicazione ma di semplice sopralluogo, p rodromico alla formalizzazione dell’atto di vendita; l’acquisto rivendicato dalla ricorrente si era in ogni caso inserito all’interno di una procedura competitiva sospesa dal giudice delegato per gravi irregolarità, ai sensi dell’art. 108 legge fall., e successivamente rinnovata previa revoca della commissione di vendita; ciò aveva travolto ogni diritto della società prima aggiudicataria; i motivi di doglianza cont ro la decisione assunta nell’ambito della liquidazione fallimentare non potevano esser fatti valere nella sede dell’art. 98 legge fall. onde recuperare gli effetti di un’operazione di vendita giudizialmente
annullata con provvedimento confermato, ex art. 26 legge fall., in sede di reclamo; il danno lamentato non poteva trovare tutela in sede fallimentare, non essendo ascrivibile a un comportamento del fallito; la domanda subordinata di ammissione, parametrata al prezzo versato, non poteva essere accolta in ragione della fondatezza dell’eccezione di compensazione avanzata dal Fallimento;
la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale di Velletri, svolgendo un unico motivo;
il Fallimento ha resistito con controricorso;
le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
– la ricorrente , prendendo atto dell’avvenuta assegnazione dei beni a terzi, ha esplicitamente limitato l’impugnazione alla pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria;
a tal riguardo ha dedotto la violazione degli artt. 111 legge fall. e 2043 cod. civ. sotto il profilo del travisamento della prova, per avere il tribunale rilevato che dall’es ame del documento allegato, recante data dell’ 8-10-2014, era emerso non trattarsi del verbale di aggiudicazione ma di un mero verbale di sopralluogo e ricognizione, prodromico alla formalizzazione dell’atto di vendita ;
II. – il ricorso è inammissibile;
è evidente il deficit della censura, che non è calibrata sull’essenziale ratio del decreto impugnato; la quale -incentrata sul rilievo che ogni diritto rivendicato dalla ricorrente era stato travolto dalla revoca della procedura competitiva di vendita e dalla riassegnazione del bene a terzi, atti entrambi non censurati nella competente sede processuale -è da sola sufficiente a sorreggere la decisione di rigetto dell’istanza di revocazione siccome basata sul rinvenimento del l’asserito verbale della assegnazione originaria;
III. – a ogni modo e risolutivamente il ricorso è inammissibile anche perché teso a contrastare il provvedimento sul versante del diritto al risarcimento del danno; il quale invece, non risultando esser stato
dedotto nella sede della rivendica, non era suscettibile di formare oggetto neppure del giudizio di revocazione;
si tratta di un profilo non colto dal tribunale, ma rilevabile d’ufficio in questa sede di legittimità;
esso trova riscontro nel fatto che l’art. 99 legge fall. è norma dedicata a disciplinare – con struttura impugnatoria unitaria – ognuno degli istituti considerati: le opposizioni, le impugnazioni e le revocazioni dello stato passivo fallimentare; e questa Corte ha già affermato (con riferimento alle opposizioni al passivo, ma con ovvia estensibilità del principio a tutte le fattispecie per l’appunto unitariamente considerate dalla norma) che ai fini dell’art. 99 legge fall. è inammissibile qualsiasi mutamento della domanda originaria (per tutte, Cass. Sez. 6-1 n. 26225-17);
la ragione fondamentale è che non si applica al procedimento la regola, propria del giudizio di cognizione ricavabile dall’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.; e quindi non è consentito all’impugnante modificare uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda, petitum e causa petendi , neppure in connessione con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio, essendo il procedimento disciplinato specificamente e solo dall’art. 99 legge fall. in necessaria coordinazione con quanto previsto dall’art. 101 stessa legge (Cass. Sez. 1 n. 6279-22, Cass. Sez. 1 n. 32750-22);
IV. -le spese processuali seguono la soccombenza;
sussistono i presupposti di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., tanto palese essendo l’inettitudine del ricorso in rapporto alla censura concretamente formulata;
questo rende legittima la condanna della ricorrente al pagamento di una ulteriore somma che, equitativamente, può essere parametrata a ll’ammontare delle spese liquidate.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR
per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge; ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. condanna altresì la ricorrente al pagamento della ulteriore somma di 7.000,00 EUR.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione