Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17658 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17658 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10212-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME NOME COGNOME, AHMED NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME NOME, NOME, NOME, MANSOUR FARAG FARAG NOME, NOME COGNOME NOME, NOME, NOME COGNOME NOME, NOME
Oggetto
Revocazione – decisività documenti presupposti
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/05/2024
CC
AMRIT COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME PARAMJIT, NOME PARMINDER;
– intimati –
avverso la sentenza n. 25/2021 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/02/2021 R.G.N. 678/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
con sentenza n. 545/2020, la Corte d’Appello di Bologna, in riforma di sentenza del Tribunale di Piacenza, accertava e dichiarava l’illegittimità, ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 300/1970, dei licenziamenti intimati ai sedici dipendenti reclamanti (su trentatrè dipendenti iscritti all’RAGIONE_SOCIALE contestualmente licenziati) per insussistenza della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo, per insussistenza del fatto contestato, in difetto della prova della commissione da parte loro; annullava , per l’effetto, i licenziamenti intimati; condannava RAGIONE_SOCIALE alla reintegrazione degli originari ricorrenti nel posto di lavoro, al pagamento a favore di ciascuno di un’indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, al versamento per ciascuno dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, oltre accessori;
con sentenza n. 25/2021 la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato il ricorso proposto dalla società ex art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c. per la revocazione della sentenza della stessa Corte n. 545/2020;
la società impugna ora il rigetto della domanda di revocazione di cui alla sentenza n. 25/2021 sulla base di tre motivi; non sono costituiti nel presente giudizio i lavoratori intimati; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
questa Corte, con ordinanza n. 6787/2024, ha rigettato il ricorso della società odierna ricorrente avverso la sentenza n. 545/2020 della Corte d’Appello di Bologna;
in questa sede, parte ricorrente con il primo motivo deduce violazione dell’art. 329 c.p.p. nella parte in cui la sentenza gravata afferma che l’attore in revocazione avrebbe potuto acquisire dal P.M., titolare dell’indagine preliminare, l’annotazione di servizio della p.g. in epoca antecedente alla sentenza emessa, così essendo possibile da parte della società formulare molto prima istanza istruttoria nel giudizio a quo per ottenere il nulla osta del P.M. al fine di produrre l’atto di p.g. già nel giudizio di primo grado, e che tale negligenza della società sarebbe stata inescusabile, determinando insussistenza della causa di forza maggiore prevista dall’art. 395, n. 3, c.p.c.; la doglianza consiste nel non essersi tenuto conto del vincolo del segreto per tutta la durata delle indagini preliminari;
con il secondo motivo, parte ricorrente deduce violazione degli artt. 1362 ss. c.c., violazione di norme di diritto per omessa valutazione del valore fidefacente dell’annotazione di p.g., ex art. 357 c.p.p. e 479 c.p., violazione dell’art. 41 T.U.L.P.S. per omessa valutazione degli obblighi cogenti in capo alla p.g. nell’esercizio delle proprie pubbliche funzioni; si sostiene che la Corte bolognese avrebbe erroneamente equiparato la menzione
di “oggetto contundente” fatta nelle annotazioni di p.g. a quella di “tirapugni”;
con il terzo motivo, parte ricorrente deduce violazione degli artt. 27 e 40 Cost. e dell’art. 395, n. 3, c.p.c.; assume che erroneamente la Corte di merito ha affermato l’irrilevanza dell’utilizzo del tirapugni o di altro oggetto contundente, dovendo invece tenersi conto della formale indizione dello sciopero da parte del RAGIONE_SOCIALE per la tutela dell’integrità psico-fisica degli iscritti senza necessità di verifica in ordine alla effettiva sussistenza dell’interesse collettivo cui deve essere finalizzato lo sciopero;
il terzo motivo, che ha rilievo preliminare e assorbente degli altri due, perché riguarda la valutazione della Corte di merito circa la non decisività della circostanza di fatto dell’utilizzo di un ‘tirapugni’ da parte di un lavoratore in un diverbio con altri lavoratori, a base della richiesta di trasferimento di quel lavoratore e poi dello sciopero e dei licenziamenti, non è fondato; 6. come già osservato da questa Corte nella pronuncia n. 6787/2024 (§§ 22- 24) sulla stessa questione di fatto, in relazione al motivo con cui si denunciava ivi ex art. 360, n. 3, c.p.c. violazione o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere posto alla base della decisione un fatto storico inesistente e mai provato, ossia il possesso di tirapugni da parte di un lavoratore, circostanza che nel procedimento penale conseguente al diverbio tra i lavoratori all’origine dello sciopero non risu lterebbe provata, e che quindi porterebbe all’illegittimità dell’azione collettiva intrapresa dai lavoratori, ‘ la questione ha formato altresì oggetto di revocazione innanzi alla Corte d’Appello di Bologna, ed è la stessa parte ricorrente che, nella memoria depositata, riferisce che l’istanza è stata respinta avendo la Corte adìta in revocatoria affermato che non è sulla circostanza del tirapugni che si regge
la ratio decidendi della sentenza, da individuarsi invece nella ritenuta piena legittimità dello sciopero indetto dal RAGIONE_SOCIALE per la tutela dell’integrità psico -fisica dei propri iscritti; tale motivazione va confermata in questa sede ‘, per le seguenti ragioni: ‘ conformità della decisione impugnata ai principi generali in materia di esercizio del diritto di sciopero, non accertata violazione nel merito dei suoi limiti esterni, conseguente carenza di lecito motivo di recesso, rimanendo non rilevante in questa sede (a differenza che nell’eventuale processo penale) se, quando e dove il tirapugni fosse presente o meno ‘;
va ulteriormente ribadito che il diritto di sciopero, quale che sia la sua forma di esercizio e l’entità del danno arrecato, non ha altri limiti, attesa la necessaria genericità della sua nozione comune presupposta dal precetto costituzionale (art. 40 Cost.) e la mancanza di una legge attuativa di questo, se non quelli che si rinvengono in norme che tutelino posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario o quanto meno paritario, quali il diritto alla vita e all’incolumità personale, limiti che non risultano superati nel caso di specie, essendo questa la questione oggetto del processo principale, e non l’uso o meno di un tirapugni da parte di un lavoratore;
questa Corte ha chiarito che, per proporre l’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 3 c.p.c., deve ritenersi “decisivo” il documento che, oltre ad essere stato ritrovato dopo la sentenza, sia astrattamente idoneo, se acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocanda, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare (Cass. n. 29385/2011, n. 29122/2023), mentr e per i motivi di cui sopra l’annotazione di p.g. sul corpo contundente potrà essere eventualmente rilevante sul piano penale, ma è piuttosto ininfluente, e sicuramente non decisiva,
sul piano dello sciopero e dell’esercizio di tale diritto nel caso concreto, nonché sul piano dei licenziamenti intimati per la partecipazione a tale iniziativa collettiva, dichiarati illegittimi;
il ricorso deve pertanto essere respinto;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione dei lavoratori intimati;
al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale dell’8 maggio 2024.