Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3642 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3642 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11133-2023 proposto da:
NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
FESICA – FEDERAZIONE SINDACALE RAGIONE_SOCIALE -CONFSAL DI MILANO E PROVINCIA, UNITA’
R.G.N. 11133 /2023
COGNOME
Rep.
Ud.13/11/2024
CC
SINDACALE COGNOME COGNOME – RAGIONE_SOCIALE MILANO E PROVINCIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4/2023 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 10/03/2023 R.G.N. 818/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 4/2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso in revocazione presentato da NOME COGNOME contro BNP Paribas Real Estate Italy s.p.a., riguar dante l’annullamento del licenziamento per presunta insussistenza delle ragioni di esternalizzazione.
Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda di revocazione basata sull’art. 395, n. 3, c.p.c., rilevando che i documenti addotti dall’appellante, ad eccezione delle “car policy” 2015 e 2017, erano stati formati dopo la pronuncia della sentenza revocanda e non rispondevano ai requisiti di preesistenza e decisività, richiesti per l’ammissibilità della revocazione.
La Corte d’Appello, per quanto qui rileva, ha evidenziato la mancanza del presupposto di cui all’art. 395, n. 3, c.p.c., in quanto la revocazione presuppone che i documenti, relativi a fatti oggetto della controversia, siano rinvenuti prima del giudizio e che la parte non li abbia potuti produrre nel corso di quest’ultimo per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, essendo, invece, irrilevante che i documenti facciano riferimento a fatti antecedenti alla sentenza e che siano stati recuperati solo dopo la pronuncia (osservando, peraltro, come alcuni documenti non risultano neppure prodotti dalla parte che agisce per la revocazione, ma
figurano nella documentazione allegata dalla parte avversaria);
Avverso la decisione di secondo grado, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso BNP Paribas Real Estate Advisory Italy s.p.a. Le parti hanno depositato memorie. Il Collegio si è riservat o il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’artt. 115 c.p.c. e dell’art. 395 nr. 3 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c. per aver la Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, adita in sede di revocazione, erroneamente omesso di esaminare documentazione probatoria presente nel fascicolo perché proveniente dalla parte resistente .
. Con il secondo motivo, si censura, ex art. 360 comma 1 n.4) c.p.c., la nullità della sentenza per error in procedendo quanto alla omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la presunta ininfluenza, ai fini del decidere in sede rescindente, di un documento (prodotto dall’intimata nel primo grado del giudizio di revocazione e anche nel giudizio di cassazione )
In particolare, il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in merito al punto della sentenza in cui il giudice della revocazione ha ritenuto che le mail prodotte dalla parte avversaria, dalla quale si evinceva che il datore di lavoro all’epoca d el licenziamento del dott. COGNOME si occupava della gestione del parco auto aziendale, non avrebbero carattere decisivo .
Con il terzo motivo si censura, ex art. 360 comma 1 n.5 c.p.c., la nullità della sentenza per error in procedendo per aver omesso la disamina di altri documenti decisivi (prodotti dall’intimata nel primo grado del giudizio di revocazione sub 13, in concerto con i documenti 8 e 15, tutti prodotti anche nel Fascicolo di Cassazione ) che evidenziavano che gli ordini inseriti dai dipendenti del Consorzio -soggetto terzo al quale il datore di lavoro pretenderebbe di aver ceduto la gestione del parco auto -occupavano un tempo massimo di due giorni di lavoro al mese, con ciò dimostrando che la cessione operata dall’azienda riguardasse una minima parte dell’attività eventualmente svolta dal Dr. COGNOME
Il ricorso presenta plurimi e concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza;
il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole che la corte non abbia esaminato la documentazione probatoria benché prodotta dalla controparte, è inammissibile.
Come i giudici di merito, conformemente, hanno chiarito, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione per revocazione straordinaria, ai sensi dell’art. 395 n. 3, c.p.c., è necessario che la parte indichi nel ricorso sia le ragioni che hanno impedito all’istante di produrre i documenti rinvenuti in ritardo, sia quelle relative alla decisività dei documenti stessi, incombendo sulla parte, che si sia trovata nell’impossibilità di produrre i documenti asseritamente decisivi nel giudizio di merito, l’onere di provare (…) che l’ignoranza dell’esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore’.
Pertanto grava su colui che agisce in revocazione produrre il documento decisivo e dimostrare che la mancata
produzione a suo tempo del documento deriva effettivamente da causa di forza maggiore o da fatto della controparte.
Nel caso in esame, nella valutazione di ammissibilità del gravame, ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., conformemente i giudici di merito hanno ritenuto che nessuno dei documenti prodotti dal Pinato potesse essere considerato decisivo per fondare l’ammissibilità del ricorso, osservando pure la Corte di appello che i requisiti di ammissibilità indicati dalla norma citata vanno rapportati alla documentazione offerta dal ricorrente per revocazione (che prima di intraprendere il mezzo predispone la documentazione necessaria a sostenerlo) non certo messi in relazione, a valle dall’avvenuta presentazione del ricorso, alla produzione della parte che resiste, estranea al giudizio di ammissibilità dello strumento impugnatorio. In altri termini, il perimetro di indagine, in un ‘impugnazione straordinaria come quella in esame, finalizzato a valutare la legittima attivazione del procedimento revocatorio è delimitato esclusivamente dai documenti della parte istante, senza alcuna estensione all’allegazione datoriale.
La Corte d’Appello, pertanto, ha applicato correttamente l’art. 395, n. 3, c.p.c., senza che sussista alcuna violazione dell’art. 115 c.p.c..
7.-Il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto la richiesta di attribuire al documento aziendale in contestazione ‘carattere decisivo’, essendo dimostrativo del fatto che ‘tutte le attività a suo tempo svolte dal Dott. COGNOME sono rimaste all’interno dell’azienda’ rappresenta una revisione dell’apprezzamento di fatto operato dal giudice di merito, che non può essere censurata in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivata. E, nel caso di specie, la motivazione con la quale, valutando la
ammissibilità del gravame si è esclusa la rilevanza dei documenti ai fini dell’ammissibilità, è stata fornita in maniera adeguata (cfr. pag 7 sent. impugnata).
L’apprezzamento della Corte, in ogni caso, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e risulta motivato, poiché il giudizio rescindente non richiede una prova particolarmente dettagliata se la documentazione non fornisce evidenze specifiche.
8.- Parimenti il terzo motivo va ritenuto inammissibile in quanto la Corte di Appello con valutazione conforme al giudice di primo grado, ha proceduto alla disamina della documentazione invocate prodotta dal ricorrente, evidenziando le motivazioni in base alle quali ne è stata esclusa la decisività.
A fronte di una motivazione integralmente confermativa (art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.) , il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile ( v. Cass. n. 23021 del 2014); salvo che ricorrente in cassazione indichi le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse: Cass. n. 26774 del 2016, conf. Cass. n. 20944 del 2019)
Il ricorrente cerca di sollecitare una diversa valutazione di elementi documentali ampiamente valutati, in un contesto normativo e interpretativo in cui persino l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico (nel caso di specie neppure sussistente o compiutamente dedotto), rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014).
La Corte di appello, in ogni caso, correttamente richiamando ì principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di giudizio di revocazione (cfr. Cass., 20 febbraio 2015 n. 3362; v anche Sez. 6 – L, Ordinanza n. 20587 del 13/10/2015) ha osservato riguardo agli unici documenti di formazione anteriore alla sentenza prodotti dal Pinato che gli stessi ‘ -difettano del requisito dell’incolpevole impossibilità di produzione nel giudizio definito con la sentenza revocanda; requisito la cui sussiste nza era onere dell’appellante allegare e dimostrare’.
La corte territoriale, inoltre ha evidenziato che ‘ i documenti in esame difettano anche del carattere della decisività, che, se pure non deve intendersi in senso assoluto, esige, nondimeno, che i documenti siano idonei a fornire nuovi elementi probatori tali per cui il giudice, se ne avesse avuto tempestiva cognizione, avrebbe risolto la lite in modo diverso, favorevole alla parte che chiede la revocazione’, così, in sostanza esaminando complessivamente la documentazione e ritenendo non determinanti le prove addotte.
Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in
euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio, il 13 novembre