Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34403 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34403 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3804/2025 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 1714/2024 depositata il 05/12/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La Corte di appello di Ancona con la sentenza n. 2907/2024 ha respinto la domanda di revocazione del lodo in data 9.12.2021 emesso tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ‘ai sensi e per gli effetti dell’art. 395 , n. 1, 2 e 3 c.p.c.’ .
L’impugnante aveva dedotto a fondamento della domanda che ‘In sede di riconsegna dell’impianto, avvenuto nell’anno 2022, lo stato dello stesso è stato ritenuto dall’odierno attore non conforme alle condizioni previste pertanto ha introdotto procedimento di accertamento tecnico preventivo per verificare la corretta esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore, rubricato presso il tribunale di Ascoli RAGIONE_SOCIALE rgn 873/2022.Svolta la Consulenza Tecnica d’Ufficio (all 3) la stessa ha rilevato come l’appaltatore non ha eseguito la manutenzione ordinaria e programmata come pattuito contrattualmente, attività per le quali, come si è accennato, è stato tuttavia chiesto il pagamento con le fatture oggetto dell’arbitrato e che con il lodo impugnato è stato riconosciuto erroneamente dovuto’ .
Nel respingere la domanda, la Corte di appello ha evidenziato che, nell’assunto di parte, il fatto giuridico posto a base della domanda di revocazione, nei tre richiamati profili, era l’accertamento tecnico preventivo e l’atto che legittimava, in tesi, la revocazione era il documento contenente la consulenza.
Quindi, segnatamente, quanto all’ipotesi di revocazione, di cui all’art. 395 c.p.c., n. 3, la ha ritenuta inammissibile perché la norma richiamata presuppone la scoperta di un documento decisivo -non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario -preesistente alla decisione impugnata mentre resta irrilevante che anteriore alla decisione sia il “fatto” rappresentato nel documento, ed ha evidenziato che l’ATP confluito
nel documento prodotto era stato formato pacificamente dopo la conclusione del giudizio arbitrale, su impulso del RAGIONE_SOCIALE
Quanto all’ipotesi di revocazione, di cui all’art.395, n.1, c.p.c. ha affermato che mancava ogni specifica allegazione e verosimile prova del dolo nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «Il dolo processuale revocatorio non è integrato dalla mera violazione dell’obbligo di lealtà e probità previsto dall’art. 88 c.p.c., né dalle allegazioni false, dalle reticenze o dal mendacio, occorrendo ai fini della configurazione dalle fattispecie -per contro -un’attività intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifizi o raggiri soggettivamente diretti e oggettivamente verità, così pregiudicando l’esito del procedimento».
Quanto all’ipotesi di revocazione ex art. 395 n. 2 cpc ha affermato che occorre che la decisione impugnata sia stata assunta grazie a prove false (cioè prove legittimamente e ritualmente riconosciute o dichiarate false) e che la prova falsa è quella dichiarata tale con sentenza passata in giudicato ovvero quella la cui falsità sia stata riconosciuta dalla stessa parte a cui vantaggio la prova è stata utilizzata dal giudice e ciò nel caso di specie non ricorreva.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso con due mezzi, illustrati con memoria.
RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso.
In data 18.11.2025 è stata depositata rinuncia al ricorso e contestuale accettazione.
CONSIDERATO CHE:
-Va rilevato che non risulta impugnata la statuizione concernente la revocazione ex art.395, n.3, c.p.c. divenuta definitiva, come rilevato dalla controricorrente.
-Con il primo motivo si deduce che la sentenza impugnata risulta errata e merita di essere cassata ex art. 360 n. 3 c.p.c. per errata o falsa applicazione dell’art. 395 n. 1 cpc nella parte in cui
dichiara inammissibile il ricorso perché ‘manca ogni specifica allegazione e verosimile prova del dolo nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità’
4. -Con il secondo motivo si deduce la erroneità della sentenza impugnata ex art. 360 n. 5 c.p.c. per errata o falsa applicazione dell’art. 395 n. 1 e n.2 cpc nella parte in cui dichiara inammissibile il ricorso perché ‘nella presente fattispecie manca il requisito dell’esistenza di prove riconosciute o dichiarate false’, in relazione alle fatture indicate dalla parte come false.
La ricorrente sostiene che la Corte di Appello ha omesso di pronunciarsi su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e cioè che il concessionario non aveva eseguito gli interventi di manutenzione ordinaria per cui chiedeva di essere retribuito sulla base delle fatture emesse, il che, in tesi, ne comportava la falsità.
5.Successivamente la parte ricorrente e la parte controricorrente hanno depositato telematicamente in data 18.11.2025 un atto di rinuncia con contestuale accettazione del seguente tenore «tra le parti è intervenuta, successivamente alla proposizione del ricorso e del controricorso, la definizione bonaria della controversia a seguito di accordo tra le parti le stesse, conformemente a quanto pattuito le stesse dichiarano di rinunciare ex art. 390 c.p.c. al ricorso ed al controricorso e dunque espressamente rinunciano al giudizio di cui in epigrafe ed agli atti dello stesso. La rinuncia è comprensiva della compensazione delle spese legali. ».
In considerazione dell’intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex artt. 306, 390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese, stante l’accordo tra le parti. Nulla deve dichiararsi in ordine al raddoppio del contributo unificato non applicandosi ai casi di rinuncia l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 34025 del 05/12/2023).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME