Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27348 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27348 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23108-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME; – controricorrente – avverso la sentenza n. 1043/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/04/2020 R.G.N. 2560/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME.
Oggetto
Art. 395 n. 3
c.p.c.
R.G.N.23108/2020
COGNOME.
Rep.
Ud 08/07/2025
CC
RILEVATO CHE:
La Corte di appello di Napoli, con la pronuncia n. 1043 del 2020, ha rigettato il ricorso per revocazione avverso la pronuncia n. 7279 del 2019 che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accertato un debito contributivo di euro 121.071,40, co sì ridotto l’importo di cui alla cartella esattoriale nr. NUMERO_CARTA.
1.1. Nella pronuncia revocanda, la Corte aveva attribuito carattere decisivo alla determinazione n. 334 del 30 maggio 2012 con la quale, in via di autotutela, veniva ricalcolato e ridotto l’originario debito contributivo. Tale determinazione assumeva carattere decisivo e ad essa si conformava la pronuncia anche per la quantificazione del debito residuo ai fini del provvedimento di condanna.
1.2. Nel giudizio per revocazione, la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE imputava alla Corte di appello di non aver considerato che tanto la determina n. 334 del 2012 quanto i conteggi ad essa propedeutici non erano mai stati portati all’attenzione della debitrice e, che nel corso del giudizio che aveva condotto alla pronuncia revocanda, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si era ripetutamente sottratto all’ordine di esibizione dei conteggi medesimi. Pertanto, solo a seguito di un’istanza di accesso agli atti, nel luglio del 2019, la società otteneva copia della determina e delle note del 2011 e del 2012, con i relativi allegati. Si trattava, dunque, di atti di cui aveva avuto conoscenza successivamente alla sentenza nr. 7279 del 2019 che erano decisivi in quanto dagli stessi emergeva che alcun debito contributivo residuava nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e che anzi la società aveva un credito nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di appello, con la sentenza oggi impugnata, ha escluso che ricorresse una situazione riconducibile al paradigma normativo di cui a ll’art. 395 nr. 3 c.p.c.
2.1. In primo luogo, osservava come la società avesse omesso di indicare, nel ricorso per revocazione, il giorno esatto in cui aveva avuto conoscenza dei documenti ritenuti decisivi. Nel merito, la Corte di appello escludeva comunque la conoscenza postuma di circostanze decisive.
2.2. Rilevava come la delibera n. 334 fosse nota fin dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 8866 del 2013 che ad essa faceva espresso riferimento, dandosi atto della produzione del documento da parte della società che, dunque, ne aveva la disponibilità; inoltre, la società aveva proposto altro ricorso per revocazione (avverso la sentenza n. 5788 del 2018) ed uno dei motivi aveva a riguardo proprio la delibera.
2.3. Ciò posto, la Corte territoriale osservava, in ogni caso, come non fosse sostenibile la difesa della società nella parte in cui imputava all’I RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la mancata conoscenza della stessa e dei «conteggi propedeutici». Ad integrare i presupposti per agire in revocazione non era sufficiente la circostanza che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non avesse messo a disposizione, mediante rituale notifica o comunicazione, i documenti in oggetto, dovendo la società dimostrare di essersi diligentemente attivata per acquisirli e, ciò nonostante, di essersi trovata nell’impossibilità di ottenerli; per i giudici, bastava un’istanza di accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990 per avere la disponibilità degli atti.
Ha chiesto la cassazione della pronuncia la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con tre motivi, successivamente illustrati con memoria. Ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso .
Dopo un infruttuoso rinvio, congiuntamente richiesto, per consentire la definizione bonaria della controversia, la causa è stata decisa all’odierna adunanza camerale.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo è argomentato in virtù del «principio di precauzione» qualora questa Corte ritenga definito il giudizio di appello con pronuncia di inammissibilità. In tal caso, la ricorrente assume la ritualità della revocazione
Con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. -è dedotto l’omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti nonché ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c .- omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia.
6.1. La ricorrente addebita alla Corte di appello di non aver colto il punto centrale dell’impugnazione che concerne va la decisività dei conteggi allegati al ricorso per revocazione e posti a base della determina n. 334 del 2012 e non la delibera in quanto tale.
Con il terzo motivo è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell ‘art. 115 c.p.c. e per assenza di motivazione sulla seconda ratio decidendi -ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c-. E ‘ censurata la statuizione di ritenuta negligenza.
7.1. Assume la ricorrente che, nel corso del giudizio definito con la sentenza revocanda, aveva richiesto l’esibizione dei conteggi da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, al relativo ordine, l’RAGIONE_SOCIALE non aveva ottemperato. Quindi nessun rimprovero era imputabile alla parte privata.
Vanno esaminati, con priorità logica il secondo ed il terzo motivo che investono il nucleo fondante della decisione di
merito, con cui la Corte di appello ha giudicato insussistente il presupposto di cui all’art. 395 n. 3 c.p.c.
Il secondo motivo è infondato.
9.1. La Corte territoriale ha dimostrato di avere ben chiare le difese della società, riferite anche ai conteggi, motivando al riguardo (v., in particolare, quinta pagina della sentenza impugnata). Ha osservato come la conoscenza della delibera fosse precedente alla sentenza e, comunque, come dovesse addebitarsi alla società l’eventuale ritardo di conoscenza dei documenti controversi (anche i conteggi). Non sono, dunque, ravvisabili i vizi denunciati.
Anche il terzo motivo va disatteso.
10.1. Da un lato, le censure richiamano impropriamente la violazione dell’art. 115 c.p.c. che, per costante insegnamento della Corte, ricorre solo ove il Giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli . Dall’altro, non illustrano una situazione di anomalia motivazionale.
10.2. I rilievi non si confrontano efficacemente con il decisum . La Corte di appello ha imputato alla parte di non essersi direttamente attivata per ottenere i conteggi. Le censure non chiariscono perché detta condotta fosse inesigibile.
10.3. È principio di questa Corte che «In tema di giudizio di revocazione, l’ipotesi di cui all’art. 395, n. 3, c.p.c. presuppone che la mancata produzione del documento decisivo, successivamente rinvenuto, non sia dovuta a colpa di chi promuove l’azione, che è tenuto a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per acquisirlo tempestivamente e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell’avversario» (Cass. nr. 26709 del 2024).
10.4. Non è, dunque, sufficiente ad integrare l’ipot esi normativa la deduzione di un ordine di esibizione di conteggi alla controparte, non ottemperato, senza che sia dimostrata, al contempo, la ragione per cui la parte che ne ha fatto richiesta non sia in grado di formulare, in via autonoma, i calcoli medesimi. Come osserva anche l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’oggetto del contendere, nel caso di specie, era proprio il quantum debeatur a titolo di contributi. La società non precisa perché, in assenza di calcoli sviluppati dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, si trovasse nell’impossibilità assoluta di provare l’insussistenza del credito dell’RAGIONE_SOCIALE.
10.5. La «decisività del documento» va dimostrata ai fini della proponibilità della domanda di revocazione a norma dell’art. 395, n. 3, c.p.c. e va negata se l’atto ritrovato possa offrire semplici elementi indiziari (Cass. nr. 28389 del 2023), come è nella specie ove, in difetto di più significative argomentazioni, gli elaborati dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbero al più agevolato le operazioni di calcolo.
Segue l’inamm issibilità del primo motivo per carenza di interesse al relativo esame.
Conclusivamente il ricorso va respinto, con le spese liquidate secondo soccombenza.
Sussistono, inoltre, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per
il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2025.
La Presidente NOME COGNOME