SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4834 2025 – N. R.G. 00004716 2017 DEPOSITO MINUTA 20 08 2025 PUBBLICAZIONE 20 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati:
dott.ssa NOME COGNOME Presidente
dott.ssa NOME COGNOME Consigliera
dott.ssa NOME COGNOME Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4716/2017 R.G., avente ad oggetto la REVOCAZIONE RAGIONE_SOCIALE sentenza emessa da questa Corte n. 3916 del 13 giugno 2017, vertente
Part
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in INDIRIZZO Parte_2
ATTORE IN REVOCAZIONE
E
(già ), nella qualità di impresa designata per le controversie facenti capo al RAGIONE_SOCIALE , con sede in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO con studio in INDIRIZZO Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Caro n. 62
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
FATTO E DIRITTO
Svolgimento del giudizio.
, all’epoca dei fatti nella qualità di impresa designata per le controversie di competenza del RAGIONE_SOCIALE, premesso che in relazione a pregresse controversie di natura giudiziale, doveva restituire la somma di € 29.843,55 e che l’obbligazione, deceduta la si era trasferita in capo agli eredi RAGIONE_SOCIALE stessa e con ricorso depositato il 4 luglio 2005 chiedeva che il Tribunale di AVV_NOTAIO ingiungesse loro di pagare la maggior somma di € 35.883,61, così maturata per effetto di importi accessori nel frattempo maturati. Controparte_4 Parte_3 Pt_3 Pt_2 […] Persona_1
(A margine RAGIONE_SOCIALE prima pagina del ricorso veniva apposto il mandato alle liti a firma del dr. procuratore speciale RAGIONE_SOCIALE ricorrente in forza di procura notarile notaio dr. del 2 luglio 2004). Persona_2 Persona_3
Il Tribunale, con decreto 6 settembre 2005 n. 14515 RG 47308/2005, ingiungeva ai di pagare la somma di cui sopra, oltre interessi e spese di procedura . Parte_2
Il proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo che il 22 ottobre 2002 aveva rinunciato alla eredità materna e che pertanto non era tenuto a rispondere RAGIONE_SOCIALE ingiunzione; deduceva altresì che la stessa sentenza del Tribunale di AVV_NOTAIO che l’impresa designata aveva posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo gli era inopponibile; concludeva per la revoca del decreto, vinte le spese. Parte_2
Il Tribunale di AVV_NOTAIO, con sentenza n. 18321 del 9 settembre 2009, respingeva l’opposizione e condannava l’opponente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese.
( Nel giudizio di opposizione l’impresa designata si era costituita con gli stessi difensori del ricorso ed in forza RAGIONE_SOCIALE medesima delega).
Il impugnava la sentenza; eccepiva l’invalidità RAGIONE_SOCIALE procura con la quale l’impresa designata si era costituita nel giudizio di opposizione; deduceva che il Tribunale aveva errato nell’attribuirgli la qualità di erede, disattendendo la sua rinuncia; concludeva affinchè la sentenza fosse dichiarata nulla e comunque che fosse nel merito totalmente riformata, vinte le spese. Parte_2
L’Impresa designata — anche in questo caso con i medesimi difensori, che si avvalevano di nuova procura, rilasciata dal procuratore speciale dr. Controparte_2
per atto notaio 18 febbraio 2009, si costituiva, e n ell’intestazione RAGIONE_SOCIALE comparsa si specificava che l’ aveva assunto siffatta denominazione in relazione alla fusione per incorporazione RAGIONE_SOCIALE ed . Nel merito chiedeva il rigetto dell’appello. Controparte_5 Persona_4 Controparte_2 Controparte_6 Controparte_4
La Corte di Appello di AVV_NOTAIO, con sentenza n. 3916 del 13 giugno 2017, respingeva l’appello e condannava l’appellante al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del grado.
In particolare, la Corte ha statuito, per quanto ivi rilevante:
Sulla dedotta inesistenza dei poteri di rappresentanza del procuratore speciale RAGIONE_SOCIALE società che aveva rilasciato il mandato per conto di : sussiste il mandato difensivo al legale RAGIONE_SOCIALE compagnia a margine del decreto ingiuntivo che ha introdotto il giudizio di primo grado, essendo stato documentato in corso di causa con procura notarile 2.7.2004 rep 687500 il conferimento dei poteri a che aveva sottoscritto il mandato; Persona_2 CP_2 Persona_2
Sulla dedotta rinuncia alla eredità: si conferma la statuizione del tribunale, che aveva dichiarato la inefficacia RAGIONE_SOCIALE rinuncia con ampia motivazione (pag. 3 ss. sent. trib., pagg. 7-9 RAGIONE_SOCIALE sent. di appello);
Sulla dedotta circostanza per cui non sarebbe stato accertato chi fossero gli altri eredi ( pag. 9 sent. appello e pag. 5 sent. trib.) : ha respinto il motivo di appello sulla base RAGIONE_SOCIALE valutazione che la circostanza che egli fosse erede ne giustificava la chiamata in causa (il tribunale aveva anche rilevato come non fosse stata eccepita la limitazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità alla propria quota, respingendo lo stesso motivo di opposizione) ,
Ha respinto il motivo sulla dedotta esistenza di giudicati (pag. 10 sent. appello), ritenuto il primo non opponibile alla impresa designata che non aveva partecipato al giudizio, e ha dichiarato inammissibile ex art. 345 co. 2 cpc l’eccezione di compensaz ione, oltre che infondata (pag. 11 sent. appello).
Il giudizio di revocazione.
ha proposto domanda di revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 395 nn. 1, 4 e 5 per i motivi dedotti nell’atto introduttivo del presente giudizio, cui si rinvia, e, in sintesi, in quanto la sentenza, nell’ipotesi prospettata dall’attore, Parte_2 Contr
è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti RAGIONE_SOCIALE causa; 1) è frutto del dolo di una RAGIONE_SOCIALE parti in danno dell’altra;
è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, per i motivi di seguito analiticamente indicati.
E ha concluso quindi:
‘ accertare e dichiarare la nullità RAGIONE_SOCIALE costituzione in giudizio dell’ nel giudizio di appello n. 5393/2009 r.g. per difetto di valida procura, non sanato nemmeno a seguito del reiterato ordine di deposito RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello, nonché per carenza di legittimazione sostanziale e/o processuale, con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità dell’azione restitutoria intrapresa; CP_2 […]
·accertare e dichiarare la validità ed efficacia RAGIONE_SOCIALE rinuncia all’eredità dichiarata dal sig. con atto a rogito del AVV_NOTAIO il 22/10/2002, con conseguente inammissibilità dell’azione restitutoria intrapresa dall’ nei confronti del concludente e, in accoglimento dell’opposizione, riformare la sentenza n. 18231/2009 del Tribunale di AVV_NOTAIO con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 14515/2005; Parte_2 Per_5 Con Controparte_2
·per l’effetto, accertare e dichiarare che , in quanto rinunciante, non poteva e non può essere chiamato a rispondere di eventuali debiti ereditari RAGIONE_SOCIALE sig.ra nei confronti dell’ né in proprio né per conto del RAGIONE_SOCIALE; Parte_2 Parte_3 Controparte_2
· comunque, ove altrimenti confermata la qualità di erede puro e semplice del , salvo gravame, accertare e dichiarare che la di lui responsabilità patrimoniale deve essere limitata alla quota di spettanza e giammai Parte_2
per l’intero, risultando dagli atti come lo stesso sia discendente RAGIONE_SOCIALE sig.ra insieme alle sorelle e ; il tutto, previo riconoscimento RAGIONE_SOCIALE prevalenza del giudicato di cui alla sentenza n. 2938/1997 RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di AVV_NOTAIO rispetto alla condanna in restituzione di cui alla sentenza n. 18231/2009 del Tribunale di AVV_NOTAIO, confermata dalla sentenza impugnata, compensare il presunto debito restitutorio nei confronti dell’ con il credito risarcitorio trasmesso al concludente dalla defunta ; […] Pt_3 Parte_4 Persona_1 CP_2 […] […] Pt_3
•fatta salva ogni altra pronuncia conseguente, anche per le eventuali restituzioni;
·con il favore degli esborsi e dei compensi di difesa di entrambi i gradi di giudizio oltre che RAGIONE_SOCIALE presente revocazione, ai sensi del D.M. 55/2014 ‘ .
In via istruttoria ha deferito ‘ il giuramento decisorio nei confronti del legale rappresentante pro tempore dell’ oggi [ … ] ‘giuro e giurando affermo o nego essere vero che l’ a fronte del pagamento di Lit. 57.785.175 (€ 29.843,55) eseguito in favore di in esito all’esecuzione mobiliare n. 31921/1998 presso il Tribunale di AVV_NOTAIO, è stata integralmente rimborsata dal RAGIONE_SOCIALE e per esso dalla RAGIONE_SOCIALE, con conseguente chiusura amministrativa e contabile del sinistro ed estinzione di ogni pretesa ‘. Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
La società appellata si è costituita deducendola inammissibilità e/o infondatezza dei motivi di revocazione.
All’esito del deposito RAGIONE_SOCIALE note scritte e RAGIONE_SOCIALE discussione orale richiesta dall a parte attrice, la causa è stata assegnata in decisione.
L’a ttore in revocazione ha dedotto :
1Dolo RAGIONE_SOCIALE parte ex art. 395 n. 1 c.p.c. (Effetti RAGIONE_SOCIALE mancata prova in ordine alla legittimazione sostanziale e processuale per agire per conto del RAGIONE_SOCIALE in via restitutoria a fronte del rimborso ricevuto a seguito dell’anticipazione sostenuta verso , Parte_3
2Errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. (supposizione dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE prova dell’identità di domicilio tra la defunta e il figlio e quindi RAGIONE_SOCIALE loro coabitazione al momento RAGIONE_SOCIALE morte, come presupposto di accettazione tacita dell’eredità e inefficacia RAGIONE_SOCIALE rinuncia). Parte_3 Parte_2 […]
3Errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. (supposizione dell’inesistenza di altri eredi RAGIONE_SOCIALE sig.ra oltre al sig. , tra cui ripartire l’obbligazione restitutoria in ragione dell’eccepita limitazione di responsabilità). Parte_3 Parte_2
4Contrasto di giudicati ex art. 395 n. 5 c.p.c. (contrarietà RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 3916/2017 RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di AVV_NOTAIO alla sentenza n. 2938/1997 RAGIONE_SOCIALE
medesima Corte, sulla scorta di quanto deciso dal Tribunale di AVV_NOTAIO con la sentenza n. 17956/2003).
5Errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. (omesso esame dell’eccezione formulata dall’appellante in merito all’opponibilità attuale RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 2938/1997 RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di AVV_NOTAIO al F.G.V.S., in riferimento agli art.li 285/289 D.Lgs. 206/2005).
6Errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. (omesso esame dell’eccezione formulata dall’appellante in merito all’opponibilità attuale RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 2938/1997 RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di AVV_NOTAIO al F.G.V.S., in riferimento agli art.li 285/289 D.Lgs. 206/2005).
I motivi di revocazione sono inammissibili e/o infondati per i motivi che seguono.
Sul dedotto ‘ Errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. (supposizione RAGIONE_SOCIALE permanenza in capo all del potere di agire in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE) ‘ . Controparte_2
Il primo motivo di revocazione attiene alla circostanza per cui la Corte di Appello ha ritenuto infondata l’eccezione svolta dal in ordine al difetto di legittimazione sostanziale e processuale in capo all’ per fatti inerenti alla gestione del FRAGIONE_SOCIALE , così dedotto: ‘ Si legge nella sentenza impugnata (pag 6, ultimo capoverso) che con la procura notarile del 02/07/2004 (AVV_NOTAIO , rep. 687500) -acquisita agli atti ex art. 345 co. 3 c.p.c. -sarebbe stata attribuita al procuratore RAGIONE_SOCIALE compagnia assicuratrice sia la rappresentanza sostanziale RAGIONE_SOCIALE società sia quella processuale, in osservanza del combinato disposto degli art.li 75/77 c.p.c. La procura notarile a cui si è riferita la Corte, però, è quella richiamata solo nel mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 04/07/2005 ed è diversa da quella richiamata dall’assicurazione per la costituzione in appello (AVV_NOTAIO del 18/02/2009, rep. 21511), in cui non vi è alcun riferimento alla gestione del RAGIONE_SOCIALE né alcun richiamo estensivo alla procura più risalente (che peraltro non contiene a sua volta alcuna estensione a gradi di giudizio diversi da quello per cui era stata rilasciata ). Parte_2 Controparte_2 Persona_3 Persona_3
Il motivo è inammissibile.
Va premesso che ‘ Costituisce errore di fatto deducibile come motivo di revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio ma RAGIONE_SOCIALE percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE quale il giudice sia stato indotto ad affermare l’esistenza o l’inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa (Cass. , Ordinanza n. 9471 del 11/04/2025, tra le varie).
Nel caso di specie, la Corte ha invece ritenuto che la procura del 2.7.2004 rilasciata a che ha conferito il mandato la difensore di primo grado fosse idonea Persona_2
ad attribuire il potere rappresentativo sostanziale allo stesso e processuale al difensore, d unque non vi è alcuna ‘percezione di una falsa realtà documentale’ sibbene una valutazione su un documento , ritenuto idoneo a fondare il potere rappresentativo del soggetto che ha rilasciato la procura, come tale inidonea a fondare un errore revocatorio.
E’ noto infatti che le valutazioni non possono costituire oggetto di revocazione : cfr. tra le varie, Cass. Sez. 2 – , Sentenza n. 27897 del 29/10/2024 ‘L’ inammissibilità RAGIONE_SOCIALE revocazione RAGIONE_SOCIALE decisioni, anche RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto RAGIONE_SOCIALE decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione RAGIONE_SOCIALE quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio ‘ : il che è appunto il caso di sp ecie, in cui peraltro la questione ha costituito ampio oggetto di dibattito tra le parti e di valutazione nelle sentenze di primo e secondo grado (nonché del giudizio di cassazione, nelle more proposto e definito).
Dolo RAGIONE_SOCIALE parte ex art. 395 n. 1 c.p.c. (Effetti RAGIONE_SOCIALE mancata prova in ordine alla legittimazione sostanziale e processuale per agire per conto del RAGIONE_SOCIALE in via restitutoria a fronte del rimborso ricevuto a seguito dell’anticipazione sostenuta verso ). Parte_3
La parte deduce:
‘ Altro motivo di revocazione, diretta conseguenza del precedente, attiene alla circostanza per cui l’ ha intesto resistere in appello non solo mancando di provare la propria legittimazione bensì nella consapevolezza di essere stata già rimborsata dal FRAGIONE_SOCIALE. di quanto anticipato alla sig.ra in forza RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 2938/1997 RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di AVV_NOTAIO, come apertamente confessato in comparsa di risposta (cfr. doc. 14 -pag. 11, rigo 10 ss). Controparte_2 Parte_3
Il motivo è all’evidenza infondato, sia nella misura in cui ‘è diretta conseguenza del precedente’ ( già inammissibile), sia in quanto lo stesso appellante in revocazione rileva che la vi cenda che avrebbe dato luogo al dolo sarebbe stata ‘confessata’ dalla controparte, il che esclude automaticamente la configurabilità di alcun ‘dolo’, sibbene al più una domanda infondata (secondo la tesi dell’a ttore in revocazione).
Ed infatti (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 41792 del 28/12/2021 ) ‘ Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 1, c.p.c., non è sufficiente la sola violazione dell’obbligo di lealtà e probità previsto dall’art. 88 c.p.c., né sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma è richiesta, invece, un’RAGIONE_SOCIALE (“macchinazione”) intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a
paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l’accertamento RAGIONE_SOCIALE verità, pregiudicando l’esito del procedimento ‘ .
Nessun dolo può sussistere quindi in un fatto chiaramente ‘confessato’.
Peraltro, la società ha ben spiegato le ragioni RAGIONE_SOCIALE richiesta ( ‘ In seguito a trasformazioni societarie, succedutesi negli anni in virtù di fusioni e/o incorporazioni tra le varie società, la gestione di siffatte controversie era passata nelle mani RAGIONE_SOCIALE e, da ultimo, in quelle dell’attuale deducente , alla quale la per atto notaio in Milano del 28 giugno 2013 aveva ceduto il complesso aziendale costituito dal portafoglio assicurativo RAGIONE_SOCIALE sua direzione per l’Italia con tutti i relativi rapporti giuridici, ivi compresi quelli facenti capo alla RAGIONE_SOCIALE in virtù dell’atto di fusione per incorporazione 10 dicembre 2013. Le somme che sono state anticipate dell’impresa designata a titolo di risarcimento del danno sono in effetti rimborsate dalla RAGIONE_SOCIALE secondo le convenzioni stipulate tra le imprese ed il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, soggette all’approvazione del RAGIONE_SOCIALE su proposta dell’RAGIONE_SOCIALE (oggi IVASS). Il rimborso è però al netto RAGIONE_SOCIALE somme recuperate o da recuperare presso i responsabili dei sinistri ai sensi dell’art. 292 del Decreto Lgs. n. 209/2005; questo significa che, nel caso in esame, la designata doveva agire contro l’attuale attore’ ): quindi il motivo è anche infondato, essendo la questione solo un chiaro oggetto di contrasto tra le opposte difese. Controparte_2 Controparte_1 Controparte_8 Persona_6 CP_9
Errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. : supposizione dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE prova dell’identità di domicilio tra la defunta e il figlio e quindi RAGIONE_SOCIALE loro coabitazione al momento RAGIONE_SOCIALE morte, come presupposto di accettazione tacita dell’eredità e inefficacia RAGIONE_SOCIALE rinuncia. Parte_3 Parte_2
La Corte d’Appello ha ritenuto fondato l’assunto dell’ in ordine alla dedotta coabitazione tra la e il al momento del decesso RAGIONE_SOCIALE prima -avvalorato, a detta RAGIONE_SOCIALE Corte, dalla successiva rinuncia all’eredità del figlio, nella quale era stato dichiarato il medesimo domicilio -da cui far derivare l’intervenuta tacita accettazione dell’eredità in ragione del possesso di beni già appartenuti alla stessa Controparte_2 Pt_3 Parte_2 Pt_3
L’a ttore in revocazione rileva invece che da una serie di documenti in atti (foglio di ricovero RAGIONE_SOCIALE sig.ra presso l’Ospedale San Filippo Neri di AVV_NOTAIO, ◦dichiarazione sottoscritta il 06/10/2009 dal Dott. ) sarebbe risultato invece evidente l’errata valutazione RAGIONE_SOCIALE Corte, che ha valorizzato la valenza confessoria di un documento senza valutarne altri da cui avrebbe dovuto Parte_3 Persona_7
trarre diversa conclusione.
La censura è chiaramente inammissibile, afferendo la valutazione RAGIONE_SOCIALE emergenze probatorie , come tale insuscettibile di impugnazione con il rimedio RAGIONE_SOCIALE revocazione.
Errore di fatto su lla ‘ supposizione dell’inesistenza di altri eredi RAGIONE_SOCIALE sig.ra , oltre al sig. , tra cui ripartire l’obbligazione restitutoria in ragione dell’eccepita limitazione di responsabilità ‘ : Parte_3 Parte_2
detta censura è stata oggetto di contestuale ricorso in cassazione, definito con sentenza n. 17044/2019, che ha accolto il motivo sul punto, ritenendo la ‘ i mmotivata disapplicazione dell’art. 754 c.p.c. circa la ripartizione pro quota dei debiti ereditari tra coeredi ‘, cassando la sentenza impugnata solo per tale motivo e rimettendo alla Corte d’Appello per il prosieguo, per cui deve ritenersi sulla questione venuto meno l’interesse ad agire, essendo stata cassata la sentenza che si intende revocare, sul punto (né essendo rimesso a questo giudizio l’adeguamento alla statuizione RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, rimessa al giudizio di rinvio che la parte interessata avrebbe dovuto attivare). (Cfr. Cass. , ordinanza n. 27946/2023 ” Il contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello comporta, qualora ancora pendente il giudizio ex art. 395 c.p.c. venga cassato il capo RAGIONE_SOCIALE decisione oggetto di revocazione, il venir meno dell’oggetto RAGIONE_SOCIALE revocazione e dunque dell’interesse ad agire, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che, se non constatata dal giudice, ridonda in nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ‘) .
Contrasto di giudicati ex art. 395 n. 5 c.p.c. (contrarietà RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 3916/2017 RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di AVV_NOTAIO alla sentenza n. 2938/1997 RAGIONE_SOCIALE medesima Corte, sulla scorta di quanto deciso dal Tribunale di AVV_NOTAIO con la sentenza n. 17956/2003).
L’ attore in revocazione rileva che ‘Ulteriore motivo di revocazione attiene alla circostanza per cui la Corte di Appello, sulla scorta di quanto statuito dal Tribunale di AVV_NOTAIO con la sentenza n. 17956/2003 -pronunciata in un momento in cui l’odierno istante era ovviamente non abilitato a proporre alcuna impugnativa, avendo rinunciato all’eredità RAGIONE_SOCIALE il 22/10/2002 -ha ritenuto non sussistente il contrasto di giudicati derivante dalla contrarietà tra la decisione adottata con la sentenza n. 3916/2017 (con il presente atto impugnata) -che ha statuito in ordine alla domanda restitutoria del RAGIONE_SOCIALE, e per esso dell’ confermando la sentenza n. 18231/2009 del Tribunale di AVV_NOTAIO -e la sentenza n. 2938/1997 RAGIONE_SOCIALE medesima Corte -che aveva statuito il diritto RAGIONE_SOCIALE sig.ra di essere risarcita dalla per conto del RAGIONE_SOCIALE. Pt_3 Controparte_2 Parte_3 Parte_5
Il motivo è infondato in fatto e in diritto.
In diritto, in quanto (Cass. Ordinanza n. 33733 del 16/11/2022 , tra le varie) ‘In tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall’art. 395, n. 5, c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un’ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico’.
Nel caso di specie, come argomentato dalla Corte d’Appello, la prima sentenza non era opponibile all’impresa designata, né tale valutazione (di diritto) può essere oggetto di esame in questa sede.
In fatto, in quanto – come rilevato dalla convenuta – la sent. n. 2938/1997 aveva riconosciuto alla l’ulteriore danno, che era stato liquidato all’epoca in lire 44.867.725; in forza di tale titolo la creditrice aveva promosso l’esecuzione mobiliare nei confronti RAGIONE_SOCIALE impresa designata, conseguendo l’ordinanza di assegnazione del 20 gennaio 1999 per lire 56.391.465; la designata aveva proposto opposizione ed il Tribunale di AVV_NOTAIO, con sentenza n. 17956 del 29 maggio 2003, in accoglimento di detta opposizione, aveva dichiarato l’inefficacia del precetto e del pignoramento, così affermando, implicitamente, il diritto RAGIONE_SOCIALE designata di ripetere l’esborso a suo tempo effettuato in favore RAGIONE_SOCIALE in ragione dell’equivalente somma di € 29.843,55 (8, 9, 10), e tale diritto, stante il giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza 17956/2003, veniva esercitato dalla designata con il ricorso per decreto ingiuntivo del 4 luglio 2005, da cui origina appunto il giudizio concluso con la sentenza oggetto di revocazione. Pt_3 Pt_3
Dunque, alcun contrasto tra giudicati può rinvenirsi neppure quanto all’oggetto del giudizio.
Errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. (omesso esame dell’eccezione formulata dall’appellante in merito all’opponibilità attuale RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 2938/1997 RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di AVV_NOTAIO al F.G.V.S., in riferimento agli art.li 285/289 D.Lgs. 206/2005).
Il motivo è chiaramente inammissibile, in quanto l’omessa valutazione di una eccezione non costituisce un errore revocatorio, ma – nel caso – un errore di diritto suscettibile di impugnazione con i mezzi ordinari.
La domanda deve essere respinta e le spese seguono la soccombenza, in ragione del valore RAGIONE_SOCIALE causa e dei parametri medi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara inammissibile e rigetta, nei sensi di cui in motivazione, la domanda di revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenza emessa dalla Corte d’Appello di AVV_NOTAIO n. 3916 del 13 giugno 2017, condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, liquidate in euro 4.500,00 per compenso, oltre accessori di legge. Parte_2
AVV_NOTAIO, 31 luglio 2025
La Cons. est. La Presidente dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME