Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5507 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5507 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 12507-2025 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 665/2024 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 29/11/2024 R.G.N. 747/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
La vicenda oggetto del presente giudizio riguarda la richiesta, ex art. 395 n. 1, n. 4 e n. 5 cpc, di revocazione della sentenza
Oggetto
Licenziamento
individuale
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/01/2026
CC
della Corte di appello di Reggio Calabria, divenuta definitiva a seguito della pronuncia di questa Suprema Corte n. 14111/2018, relativamente al ricevimento della lettera di contestazione disciplinare del 6.2.2006, indirizzata dalla datrice di lavoro Banca Nazionale del Lavoro al dipendente NOME COGNOME presso l’indirizzo da lui comunicato, cui era seguita altra lettera di addebito del 3.3.2006, nell’ambito di un procedimento conclusosi con l’adozione del provvedimento di licenziamento intimato il 19.4.2006, ritenuto legittimo dai vari provvedimenti giurisdizionali susseguitisi.
NOME COGNOME, con la suddetta richiesta di revocazione straordinaria della pronuncia della Corte di appello di Reggio Calabria n. 974/2015, ha dedotto che con sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1438/2015 (resa in un giudizio civile contro la Banca per violazione della privacy) era stato accertato che la raccomandata inviatagli il 17.2.2006 presso la RAGIONE_SOCIALE era stata rinvenuta solo il 30.3.2009 dal commercialista della società per cui non era stata mai ricevuta dalla figlia, come accertato nei giudizi relativi alla ritenuta legittimità del suo licenziamento, e quindi non si erano mai verificati gli effetti della presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. Ha concluso pertanto, perché fosse accertato e dichiarato, in fase rescindente, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 395, nn. 1, 4 e 5, c.p.c. per essere la pronuncia effetto della fraudolenza e/o l’illegittimità del comportamento processuale posto in essere dalla BNL -Banca Nazionale del Lavoro, finalizzato a trarre in i nganno l’autorità giudiziaria nell’ambito del giudizio di impugnazione del licenziamento comminato al sig. NOME COGNOME, errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti
della causa, nonché contraria ad altra avente fra le parti autorità di cosa giudicata e, per l’effetto, disporre la revocatoria della sentenza n. 974/2015, pubblicata il 30.10.2015, resa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, sez. lav.; e in fase rescissoria che fosse accertato e dichiarato, per le causali di cui in narrativa, l’illegittimità del licenziamento comminato al sig. NOME COGNOME dalla BNL -Banca Nazionale del Lavoro, con ogni conseguenza di legge e con il riconoscimento del risarcimento dei danni patiti.
L’adita Corte di appello di Reggio Calabria, con la pronuncia oggi impugnata, ha respinto le istanze di revocazione della sentenza sopra indicata.
Avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 395 n. 1, 398 co. 2, 325 e 326 cpc, dell’art. 24 Cost., ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere errato la Corte territoriale nell’avere dichiarato inammissibile per tardività il motivo di revocazione per dolo della BNL Spa, individuando il termine decadenziale di 30 giorni (artt. 325 e 326 cpc) nella data della querela presentata da esso ricorrente nel 2010 o, al più tardi, nella data di pubblicazione della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1438/2015.
Il motivo va disatteso.
Invero, nella istanza di revocazione per dolo, avanzata da NOME COGNOME, non era stata proprio specificata la data di conoscenza del dolo, come riportato nella sentenza oggi impugnata e, ciononostante, i giudici hanno ritenuto che dagli atti depositati emergeva che già nel lontano 2010 il NOME aveva presentato una denuncia-querela a carico della Banca per truffa aggravata sul presupposto dell’assunto che sua figlia mai aveva ricevuto, presso l’immobile dello RAGIONE_SOCIALE in data 17.2.2006, la missiva datata 6 febbraio 2006.
Il NOME ha contestato, in questa sede tale ricostruzione ma non la circostanza che, nella istanza di revocazione, non avesse specificato la data di conoscenza del dolo.
Orbene, osserva questa Corte che l’istanza per revocazione per dolo era già originariamente inammissibile alla stregua dell’orientamento di legittimità (Cass. n. 5031/2022), che si intende confermare, secondo cui ‘In tema di impugnazione per revocazione, il precetto -sancito a pena di inammissibilità dall’art. 398 comma 2 c.p.c. – di indicare, fin dall’istanza di revocazione, le prove del giorno della scoperta o dell’accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti, impone che la data in questione debba costituire un preciso “thema probandum” e risultare “ab initio”, perché, dandosi ingresso al giudizio rescindente, è necessario conoscere, ai fini della decorrenza del termine perentorio, se, almeno secondo l’assunto di chi agisce, questo non appaia scaduto; non vale, pertanto, ad escludere la sanzione dell’inammissibilità, l’integrazione di tali indicazioni negli atti difensivi successivi a quello introduttivo, né l’eventuale accertamento d’ufficio svolto da parte del giudice ed inteso a p recisare il giorno della scoperta’.
Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 395 n. 4 c.p.c., 115, 116 c.p.c., 7 l. n. 300/1970, 1335 cod. civ. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.). Si obietta, altresì l’erronea valutazione sulla non decisività dell’errore di fatto e sulla autonomia della seconda contestazione disciplinare, contenuta nella comunicazione del licenziamento. Si rappresenta che la C orte d’Appello ha errato nel rigettare il motivo di revocazione per errore di fatto (art. 395 n. 4 c.p.c.) relativo alla comunicazione della prima contestazione disciplinare, ritenendolo non decisivo in quanto la sentenza revocanda (n. 974/2015) si fondava anche sulla autonoma ‘ratio decidendi’ della legittimità del licenziamento basata sulla seconda contestazione (marzo 2006) contenuta nella lettera di licenziamento.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.395 n. 5 c.p.c. e dell’art. 2909 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) nonché l’erronea esclusione del contrasto di giudicati. Si precisa che la Corte d’Appello h a errato nel ritenere insussistente il contrasto di giudicati tra la sentenza revocanda (n. 974/2015) e la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1438/2015, passata in giudicato.
I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro interferenza, essendo entrambi riferibili alla richiesta di revocazione per errore di fatto, sono infondati. Infatti, oltre ad un profilo di inammissibilità per difetto di specificità delle censure, per non essere stata riportata nel corpo delle stesse la sentenza per intero del Tribunale di Cosenza ai fini di consentire a questa Corte un corretto
esame su quali punti si possa essere verificato un contrasto di giudicati, va rilevato che la Corte distrettuale, con un accertamento di fatto adeguatamente motivato e, pertanto, insindacabile in questa sede, ha escluso la decisività dell’asserito errore s ia perché nel febbraio del 2006 erano state inviate dalla Banca due missive al NOME NOME quella oggetto del giudizio in tema di violazione della privacy riguardava non la lettera di contestazione degli addebiti, bensì quella con la quale la Banca aveva informato il dipendente di avere consegnato alla figlia la prima lettera, sia perché il licenziamento del NOME era sorretto da due contestazioni disciplinari, ritenute entrambe idonee a sorreggere il recesso, e sulla seconda delle quali non vi era stata alcuna contestazione procedimentale per cui non vi era prova che il giudizio avrebbe potuto avere un esito diverso.
Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 7 legge n. 300/1970, 1335, 1175, 1375 cod. civ. in tema di principi di correttezza e buona fede e del diritto di difesa ex art. 24 Cost., ai sensi dell’art. 360 c o. 1 n. 3 cpc, per non essere stato correttamente valutato il comportamento della Banca, consistito nell’avere indirizzato erroneamente la comunicazione sul licenziamento e nel l’avere tentato di sanare il vizio facendo sottoscrivere alla figlia di esso ricorrente una dichiarazione postuma e inidonea: il tutto in contrasto con i doveri correttezza e buona fede.
Il motivo è inammissibile sia per difetto di autosufficienza, in ordine all’effettivo contenuto delle due missive del febbraio 2006, nella seconda delle quali secondo l’assunto del ricorrente la Banca avrebbe tentato di sanare il vizio concernente l’invio della prima lettera di contestazione, sia
perché tale problematica non è pertinente alla ratio decidendi della sentenza della cui legittimità oggi si discute.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’8 gennaio 2026
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME