Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2187 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2187 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2026
NOME.
-intimata – per la cassazione della sentenza n. 397 del 2021 del TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA, depositata il 16 giugno 2021 (R.G.N. 1910/2018). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 22
ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per la
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 22/10/2025
giurisdizione Revocazione delle sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 445bis , comma 7, c.p.c.
ORDINANZA
sul ricorso 28632-2021 proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dalle avvocate NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
revocazione della pronuncia del medesimo Tribunale che, all’esito del giudizio instaurato dalla signora ai sensi dell’art. 445bis , sesto comma, cod. proc. civ., le aveva riconosciuto l’indennità di accompagnamento (art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18), con decorrenza dal primo febbraio 2017. NOME
A fondamento della decisione, il Tribunale di Vibo Valentia ha negato l’esperibilità della revocazione «in base al principio di tipicità dei mezzi di impugnazione» (pagina 2 della sentenza) e in virtù «della natura tipica e tassativa dei provvedimenti revocabili» (pagina 3 della sentenza). Nel caso di specie, l’unico rimedio che l’ordinamento appresta è il ricorso per cassazione.
-Contro la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, articolando due motivi.
-La signora pure ritualmente evocata in giudizio, non ha svolto in questa sede attività difensiva. NOME.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 323, 395 e 445bis cod. proc. civ. e lamenta che il Tribunale di Vibo Valentia abbia erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso per la revocazione di una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 445 -bis , settimo comma, cod. proc. civ.
Il Tribunale di Vibo Valentia, con la sentenza che l’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto di revocare, avrebbe riconosciuto l’indennità di accompagnamento, prestazione mai rivendicata dalla ricorrente, che avrebbe limitato la domanda giudiziale alla pensione o all’assegno d’invalidità civile e all’accertamento dello stato di handicap grave (art.
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). Avrebbe errato il medesimo Tribunale di Vibo Valentia nel dichiarare inammissibile l’istanza di revocazione, pur proposta in relazione a una sentenza inappellabile e dunque pronunciata in unico grado, secondo il chiaro tenore letterale dell’art. 395 cod. proc. civ.
1.1. -La censura è fondata.
1.2. -La parte che dissenta dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo « deve depositare , entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione» (art. 445bis , sesto comma, cod. proc. civ.).
Il codice di rito qualifica come inappellabile la sentenza che definisce il giudizio promosso dopo la dichiarazione di dissenso (art. 445bis , settimo comma, cod. proc. civ.).
1.3. -La ratio decidendi della pronuncia impugnata poggia, in via dirimente, sull’inammissibilità del ricorso per revocazione contro le sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 445 -bis , settimo comma, cod. proc. civ. e sull’argomento che il rimedio della revocazione non sia previsto espressamente, come prescrive la tipicità dei mezzi d’impugnazione (pagine 2 e 3 della sentenza).
1.4. -Tali statuizioni prestano il fianco alle critiche del ricorrente, in quanto disconoscono in radice la revocabilità delle sentenze che definisco no la ‘opposizione’ di cui all’art. 445 -bis , sesto comma, cod. proc. civ.
1.5. -La pronuncia impugnata, nell’evocare in modo generico la tipicità dei mezzi d’impugnazione e la ricorribilità per cassazione della pronuncia, non scalfisce la circostanza decisiva, posta in risalto nel ricorso (pagina 5).
La sentenza che definisce il giudizio promosso dopo il dissenso, proprio perché inappellabile, è pronunciata in unico grado e, dunque,
rientra pleno iure nel novero delle sentenze che l’art. 395 cod. proc. civ. consente d’impugnare per revocazione, per i vizi tipizzati dalla legge.
1.6. -L ‘esegesi privilegiata dalla pronuncia del Tribunale non confligge soltanto con la littera legis , ma anche con le indicazioni delineate, sul versante sistematico, dal giudice delle leggi, nel senso di un ‘ interpretazione più ampia del rimedio in esame.
Invero, « La ratio dell’impugnazione revocatoria per errore percettivo riposa sull’assunto che l’accertamento tendenzialmente attendibile e razionalmente controllabile della verità dei fatti identifichi una delle condizioni indefettibili della giustizia del provvedimento giurisdizionale. E poiché l’attendibilità dell’enunciazione giudiziale dei fatti dedotti a fondamento della domanda di tutela giurisdizionale costituisce estrinsecazione del principio costituzionale del giusto processo, la revocazione assurge a strumento di tutela primario tutte le volte che dalla statuizione deviata dall’errore di fatto, così come definito dalla norma censurata, derivino per la parte conseguenze pregiudizievoli sul piano dell’effettivo soddisfacimento di specifici bisogni di tutela. Un’esigenza siffatta sorge di fronte ad ogni provvedimento giurisdizionale che, a prescindere dalla forma in cui si estrinsechi, abbia ad oggetto una regolamentazione, con attitudine al giudicato, di interessi protetti dall’ordinamento giuridico, il cui iter decisionale sviato dall’errore di percezione non sia rivedibile attraverso un rimedio a critica libera come l’appello, che costituisce il mezzo ordinario e illimitato di reazione all’ingiustizia della decisione e, in quanto tale, è capace di as sorbire anche l’errore revocatorio » (Corte costituzionale, sentenza n. 89 del 2021, punto 3.2. del Considerato in diritto ).
1.7. -Nel caso di specie, la decisione non è rivedibile con un rimedio a critica libera come l’appello, ma soltanto con un’impugnazione a critica vincolata come il ricorso per cassazione, che, dunque, non
preclude la proponibilità della revocazione per i peculiari e autonomi vizi enucleati dall’art. 395 cod. proc. civ. (su vicenda analoga, Cass., sez. lav., 4 dicembre 2025, n. 31688).
-È assorbito l’esame della seconda critica, che verte sul merito della controversia e, in particolare, sulla configurabilità di un errore di fatto e sulla conseguente fondatezza dell’istanza di revocazione.
-Dai rilievi svolti derivano l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione e la cassazione della sentenza impugnata.
-La causa è rinviata al Tribunale di Vibo Valentia, senza il vincolo della diversità dell’organo decidente, in considerazione della natura restitutoria del rinvio.
-Il giudice designato esaminerà il ricorso per revocazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
-L’attinenza del giudizio a dati sensibili, riguardanti la salute, impone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte intimata, ove la presente ordinanza sia riprodotta in qualsiasi forma (art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo mezzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, al Tribunale di Vibo Valentia.
Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte intimata, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 22 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME