Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5306 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5306 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7983/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, -ricorrente-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione,
-intimati- avverso la sentenza della Corte D’Appello di Milano n. 2734/2023 depositata il 25/9/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 9/7/2009, dichiarava il fallimento di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, su istanza di RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società fallita, nel febbraio 2020, adiva il Tribunale di Milano domandando la revocazione della sentenza dichiarativa di fallimento; deduceva di essere venuto in possesso, nell’anno 2019, di alcuni documenti (fatture) dimostrativi dell’avvenuta cancellazione della società e del suo trasferimento all’estero.
Il Tribunale di Milano, nella contumacia del creditore istante e della curatela, respingeva la domanda con sentenza del 13/12/2021, confermata dall’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Milano , che rigettava il gravame.
2.1 Rilevava la Corte che i documenti legittimanti la revocazione, ex art. 395, n. 3, c.p.c. (sollecito e due fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE per lavori eseguiti), erano stati formati successivamente al deposito della sentenza di fallimento e, quindi, non erano idonei a fondare un giudizio di revocazione secondo l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte.
Soggiungeva il Collegio che le fatture in questione erano state emesse nei confronti di ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e che il COGNOME mai aveva spiegato i rapporti della fallita con tale società.
Riteneva, infine, la Corte irricevibile la richiesta di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento in quanto non formulata nell’atto di citazione del giudizio di primo grado.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a un unico motivo di impugnazione; il Fallimento e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione non hanno svolto difese.
4 È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità del ricorso.
NOME COGNOME ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensi del medesimo art. 380-bis c.p.c. ed è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di impugnazione viene censurato il provvedimento impugnato per vizio di motivazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riferimento all’art. 395 n. 3 c.p.c. , in quanto la corte d’appello non avrebbe tenuto in debita considerazione che il ricorrente « non aveva potuto fornire prova dello spostamento dell’effettivo esercizio dell’attività imprenditoriale e del centro delle attività direttive e/o amministrative »; tale prova era stata « reperita per mera casualità solo nel 2019 » con la ricezione di una mail di sollecito di pagamento.
Il ricorso è inammissibile.
2.1 Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione del giudizio: « Il motivo è inammissibile. Difatti è lo stesso ricorrente a dichiarare che le fatture, in virtù delle quali veniva richiesta la revocazione della sentenza, erano state formate nell’anno 2010 a fronte di un fallimento dichiarato nell’anno 2009. La corte d’appello ha quindi deciso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte Suprema, atteso che in tema di revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 3, cod. proc. civ. è necessario che il documento decisivo, non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, preesista alla sentenza impugnata (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9865 del 07/05/2014; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3362 del 20/02/2015; Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 20587 del 13/10/2015; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3591 del 10/02/2017; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28126 del 05/10/2023). Né può dirsi che il provvedimento sia carente nella motivazione, avendo di contro la corte
territoriale illustrato le ragioni poste a fondamento della decisione assunta; mentre il vizio di motivazione apparente ricorre solamente in caso di impossibilità di percepire il ragionamento posto a fondamento della decisione (Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020). Il ricorso può essere definito ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. con pronuncia di inammissibilità ».
2.2 Il Collegio condivide e fa proprie le suesposte argomentazioni, che resistono ai rilievi difensivi contenuti nella memoria illustrativa.
3 Nulla è da statuire sulle spese del presento giudizio non avendo i soggetti evocati svolto difese.
4 Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nella presente sede, ai sensi del comma 4 dell’art. 96 c.p.c., come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).
La Corte stima equo fissare in € 2.500 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co mma 1-quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 28 gennaio 2026.
Il Presidente