Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28126 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28126 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30936/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
CONDOMINIO DI INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-controricorrenti e ricorrenti incidentali-
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 5124/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/07/2018.
nonché
sul ricorso iscritto al n. 09125/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME
NOME, D’COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, INDIRIZZO INDIRIZZO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME
-intimati
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4340/2022 depositata il 23/06/2022.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 ottobre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso numero R.G. 9125/2023 e per l’assorbimento dei ricorsi di cui al procedimento numero R.G. 30936/2019.
Uditi gli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME per delega dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME per delega dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME ed COGNOME, indicati in epigrafe, con atto notificato il 23/24 settembre 2019, hanno proposto ricorso n. 30936/2019 R.G. articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5124/2018 del 23 luglio 2018.
Resiste con controricorso notificato il 31 ottobre 2019 NOME COGNOME, proponendo altresì ricorso incidentale in unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO INDIRIZZO, e la RAGIONE_SOCIALE hanno notificato il 31 ottobre 2019 controricorso, formulando ‘ricorso incidentale tardivo adesivo’.
La Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibili sia l’appello principale, proposto dal RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO ed COGNOME, sia l’appello incidentale di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 18755/2011 del Tribunale di Roma, la quale aveva accolto la domanda riconvenzionale all’uopo spiegata da NOME COGNOME ed aveva accertato che spettasse a quest’ultimo la proprietà esclusiva della porzione di terrazza di copertura del suo appartamento, terrazza della quale, invece, il RAGIONE_SOCIALE e i singoli condomini attori rivendicavano la proprietà comune.
La Corte d’appello di Roma ha rilevato che l’appellante RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO aveva chiesto alla prima udienza del 25 settembre 2012 la rinnovazione della notificazione dell’atto di citazione a NOME COGNOME (risultato dalla relata della tentata notifica trasferitosi in Germania) e poi aveva esibito all’udienza del 10 aprile 2018 relata della notifica in rinnovazione recante il rifiuto dell’atto opposto dal destinatario, perché non tradotto nella lingua tedesca, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento CE n. 1393 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007. Non potendosi concedere ulteriore termine per rinnovare la notifica dell’appello principale ai fini altresì della necessaria integrazione del contraddittorio, lo stesso è stato dichiarato inammissibile. Parimenti inammissibile è stato dichiarato dalla Corte di Roma l’appello incidentale di NOME COGNOME per la mancata esibizione della ricevuta di ritorno della raccomandata inviata ai fini della notificazione a NOME COGNOME ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393/2007.
3. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso principale dovesse essere dichiarato inammissibile, rimanendo inefficaci i ricorsi incidentali ex art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c. (vigente ratione temporis ), in relazione all’art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente fissava l’adunanza della camera di consiglio per il giorno 3 febbraio 2021. Il controricorrente NOME COGNOME aveva eccepito che, avendo egli notificato atto di citazione per revocazione in data 23 febbraio 2019, il ricorso per cassazione notificato da NOME COGNOME COGNOME COGNOME il 23/24 settembre 2019 avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 23 luglio 2018 risultava tardivo e perciò inammissibile, atteso che la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della
sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione. Nelle memorie presentate ai sensi dell’art. 380 -bis, comma 1, c.p.c., i ricorrenti principali NOME COGNOME ed COGNOME, ed i ricorrenti incidentali RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO, e RAGIONE_SOCIALE, hanno tuttavia obiettato che il controricorrente NOME COGNOME non avesse dato prova dell’avvenuta notifica della citazione per revocazione. Con ordinanza interlocutoria del 15 marzo 2021 il Collegio ha ritenuto, pertanto, che non ricorressero le ipotesi di cui all’art. 375, comma 1, numero 1 e 5, c.p.c. e la causa è stata rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.
In relazione all’udienza pubblica inizialmente fissata per il 9 maggio 2024, ha depositato memoria il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto di accogliere il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale Hanno depositato memoria anche tutte le parti ricorrenti e controricorrenti.
NOME COGNOME ha poi notificato in data 13 aprile 2023 ricorso per cassazione numero R.G. 9125/2023 avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4340/2022 pubblicata in data 23 giugno 2022, che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per revocazione spiegata dallo stesso COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5124/2018 del 23 luglio 2018.
A tale ricorso hanno resistito con controricorso NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, mentre gli COGNOME intimati indicati in epigrafe non hanno svolto difese.
Con ordinanza interlocutoria del 24 maggio 2024 la causa era stata rinviata a nuovo ruolo per trattazione congiunta del ricorso n. 30936/2019 R.G. con il ricorso n. R.G. 9125/2023.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, ha depositato memorie. Hanno depositato memorie le parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contemporanea pendenza dei ricorsi per cassazione contro la sentenza di appello (n. 30936/2019 R.G.) e contro quella che ha deciso l’impugnazione per revocazione avverso la prima (R.G. 9125/2023) comporta la riunione degli stessi in applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., per la connessione esistente tra le due pronunce (fra le tante, Cass. n. 21315 del 2022; Cass. Sez. Unite n. 10933 del 1997).
1.- Il primo motivo del ricorso n. 30936/2019 R.G. di NOME COGNOME ed COGNOME deduce la nullità del procedimento per difetto di integrità del contraddittorio e la violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., non avendo preso parte al giudizio NOME COGNOME, comproprietaria con NOME COGNOME di unità immobiliare compresa nell’edificio condominiale per acquisto fatto con atto del 21 febbraio 1995, unità immobiliare poi venduta a NOME COGNOME in corso di causa con atto del 18 ottobre 2006. Entrambi tali atti sono stati prodotti ex art. 372 c.p.c. per comprovare la nullità della sentenza impugnata.
Il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME ed COGNOME denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del Regolamento CE n. 1393 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, in combinato con gli artt. 138, comma 2, e 115, comma 2, c.p.c. e con l’art. 2729 c.c. La censura rappresenta che la notificazione di un atto giudiziario in uno Stato membro dell’Unione europea impone al notificante l’onere di provare la redazione o traduzione dell’atto, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento CE n. 1393 del 2007, in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua
ufficiale dello Stato di destinazione, e NOME COGNOME ben conosceva la lingua italiana.
Il terzo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 291 e 331, comma 2, c.p.c., deducendo che la nullità della notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio possa essere sanata dalla rinnovazione della notificazione che il giudice disponga poi a norma dell’art. 291 c.p.c.
Il ‘ricorso incidentale tardivo adesivo’ proposto dal RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO, e dalla RAGIONE_SOCIALE chiede di accogliere il ricorso di NOME COGNOME ed COGNOME.
L’unico motivo del ricorso incidentale di NOME COGNOME censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 10 del Regolamento CE n. 1393 del 2007, evidenziando come l’avvenuta notifica dell’appello incidentale risultava comprovata dal certificato di espletamento delle formalità previsto dall’art. 10 del citato Regolamento e redatto secondo il “modulo standard” dell’Allegato I.
Il controricorrente NOME COGNOME ha peraltro eccepito che il ricorso per cassazione notificato da NOME COGNOME ed COGNOME il 23/24 settembre 2019 avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 23 luglio 2018 sarebbe tardivo, avendo egli notificato atto di citazione per revocazione in data 23 febbraio 2019 ed equivalendo l’avvenuta notificazione della citazione per la revocazione della sentenza di appello, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 2220 del 2019 e n. 15926 del 2024; Cass. Sez. Unite n. 32114 del 2019).
2. L’unico motivo del ricorso numero R.G. 9125/2023 avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4340/2022 pubblicata in data 23 giugno 2022 denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 395 n. 4 e 132 c.p.c., nonché degli art. 4 e 10 del Regolamento
CE n. 1393 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007.
– Potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione, quest’ultimo deve essere esaminato con precedenza (Cass. n. 21315 del 2022; n. 16435 del 2016; n. 6878 del 2009; n. n. 1859 del 1997).
3.1. -Non sussiste l’ inammissibilità per tardività del ricorso numero R.G. 9125/2023 notificato l’11 aprile 2023 avverso sentenza pubblicata in data 23 giugno 2022: trova qui applicazione il termine di un anno stabilito dall’art. 327 c.p.c., trattandosi, nella specie, di giudizio instaurato in primo grado antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, in base al regime transitorio indicato nel primo comma dell’art. 58 di tale legge (Cass. n. 37750 del 2021).
La sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5124/2018 del 23 luglio 2018 ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale di NOME COGNOME per la mancata esibizione della ricevuta di ritorno della raccomandata inviata ai fini della notificazione a NOME COGNOME eseguita ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393/2007.
4.1. – NOME COGNOME ha dedotto a fondamento della domanda di revocazione che la notificazione dell’appello incidentale a Poalo COGNOME era stata eseguita non direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, quanto mediante trasmissione diretta tra gli organi designati a norma dell’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1393/2007.
4.2. La sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4340/2022 pubblicata in data 23 giugno 2022 ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per revocazione avverso la sentenza n. 5124/2018, sostenendo che la censura del COGNOME consisteva piuttosto nella
allegazione di una errata interpretazione circa la ritualità della notifica.
4.3. -Il ricorso numero R.G. 9125/2023 è fondato quanto alla censura di falsa applicazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c.
La notificazione dell’appello incidentale a Poalo COGNOME era stata eseguita non direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, quanto mediante trasmissione diretta tra gli organi designati a norma dell’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 (applicabile ratione temporis ), sicché, per la verifica del perfezionamento della notifica, la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere sufficienti gli elementi informativi riportati nel certificato di espletamento delle formalità previsto dall’art. 10 del citato Regolamento e redatto secondo il “modulo standard” dell’Allegato I, la cui effettiva provenienza dall’organo che ha proceduto alla notificazione è validamente attestata dall’apposizione del timbro dell’ufficio, alternativa alla sottoscrizione autografa del funzionario (cfr. Cass. n. 29716 del 2019).
Le affermazioni contenute nella sentenza n. 5124/2018 circa la ‘notificazione … tramite i servizi postali di un atto giudiziario …’, che va ‘effettuata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento’, e circa ‘la notifica estera dell’appello incidentale all’appellato COGNOME NOME, in assenza della ricevuta di ritorno o mezzo equipollente’, integrano un errore di fatto frutto di una svista materiale, di natura meramente percettiva (e non un’errata valutazione delle risultanze processuali o un errore di diritto), concernente una circostanza decisiva (le modalità di esecuzione della notificazione) non oggetto di contrasto fra le parti; pertanto, esse rilevano quale vizio che, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., può essere fatto valere con la revocazione ordinaria (e non con gli
ordinari mezzi di impugnazione, nella specie con il ricorso per cassazione).
5. -Va quindi accolto il ricorso per cassazione numero R.G. 9125/2023 proposto contro la sentenza di inammissibilità della domanda di revocazione, decidendosi qui la fase rescindente, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con la revoca della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5124/2018 del 23 luglio 2018, e rinviando invece la causa alla stessa Corte d’appello perché proceda al giudizio rescissorio, per il quale sono necessari ulteriori accertamenti di fatto ai fini di un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell’effettuato emendamento.
I ricorsi di NOME COGNOME ed COGNOME, di NOME COGNOME e del RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO, e della RAGIONE_SOCIALE proposti nel procedimento n. 30936/2019 R.G. vanno poi dichiarati inammissibili per essere venuta meno, a seguito della pronunciata revocazione, la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5124/2018 del 23 luglio 2018 che ne costituiva l’oggetto (cfr. Cass. Sez. Unite n. 25278 del 2006). Le questioni oggetto dei ricorsi per cassazione proposti nel procedimento n. 30936/2019 R.G. saranno perciò nuovamente esaminate e decise in sede di rinvio nel giudizio rescissorio, giacché identiche o dipendenti rispetto a quelle oggetto della parte revocata della sentenza n. 5124/2018.
6. Conseguono: l’accoglimento del ricorso numero R.G. 9125/2023, la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4340/2022, la revoca della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5124/2018 e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nel procedimento numero R.G. 30936/2019, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale procederà al giudizio rescissorio e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Non sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti nel procedimento n. 30936/2019 R.G., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso numero R.G. 9125/2023, cassa la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4340/2022, revoca la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5124/2018, dichiara inammissibili i ricorsi proposti nel procedimento numero R.G. 30936/2019 e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla stessa Corte d’appello di Roma, in diversa