Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22688 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22688 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18393-2023 proposto da:
NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 6916/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/03/2023 R.G.N. 30095/2020;
R.G.N. 18393/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/05/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6916 del 2023 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la decisione di primo grado con la quale era stata ritenuta infondata la domanda avanzata nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e del Comune RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Conversano di accertamento del diritto alla regolarizzazione contributiva della sua posizione per il periodo dal 1.9.1981 al 30.11.1988 in relazione all’espletamento di fatto di attività lavorativa.
1.1. Con la sua ordinanza la Corte ha esaminato i quattro motivi di ricorso congiuntamente ritenendoli connessi e li ha ritenuti inammissibili per le seguenti ragioni: in primo luogo ha ritenuto che diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente in caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro l’assicurato non può agire per la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE alla regolarizzazione anche se l’ente previdenziale sia venuto a conoscenza dell’inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione e non si sia tempestivamente attivato per l’adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato poiché ciò che si può chiedere ed ottenere, come correttamente ritenuto dal giudice di appello, è la costituzione da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n 1338 del 1962 ed il risarcimento ex art. 2116 c.c.. Ha evidenziato che la Corte di merito ha ritenuto che la domanda, avanzata dalla ricorrente sia nel ricorso iniziale che in sede di riassunzione , rivol ta solo all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non è un’azione di regolarizzazione, la quale invece può essere indirizzata solo al datore di lavoro. Non avendo colto tale ratio essenziale della
sentenza di appello il ricorso ne risultava per ciò solo già inammissibile.
1.2. Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che le censure erano affastellate e promiscue così che non erano identificabili i singoli capi della sentenza che s’intendevano impugnare non potendosi richiedere al giudice di legittimità di estrarre le ragioni su cui decidere. Non era stata né trascritta né prodotta la sentenza che ha disposto la riassunzione del processo al primo giudice che neppure è stata localizzata e del pari non sono stati localizzati tutti gli altri elementi istruttori a cui le censure rimandano in violazione dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall’art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 che impone di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.
1.3. Ha ricordato che l’interpretazione della domanda appartiene al giudice dinanzi al quale è stato riassunto il processo (che l’ha dichiarata inammissibile per carenza del diritto fatto valere) ed ha escluso il vizio di ultrapetizione atteso che, come risulta dalla sentenza gravata, la domanda contiene la richiesta di accertamento del diritto alla regolarizzazione contributiva con condanna dell’RAGIONE_SOCIALE alla costituzione della corrispondente posizione previdenziale e per dedurre la violazione dell’art. 115 c od. proc. civ. occorre denunziare che il Giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (ex plurimis, cfr., Cass. n.26769 del 2018).
1.4. Ha affermato che la domanda come originariamente proposta e reiterata nella riassunzione non può portare all’accoglimento della domanda di condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che resta mero accipiens dei contributi (nel giudizio originario l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ad azionare il suo credito contributivo verso il Comune di Conversano che aveva in un separato giudizio proposto opposizione al decreto ingiuntivo). Infine, ha ritenuto inammissibili le censure volte a censurare il merito delle scelte e delle valutazioni dei mezzi istruttori da parte del giudice dell’appello.
Per la revocazione della sentenza ricorre NOME COGNOME che articola due motivi. Resiste l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso insistendo per l’inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce che la sentenza della Cassazione di cui è chiesta la revocazione si fonda su una falsa rappresentazione della realtà come risultante invece degli atti di causa. Sostiene che la Corte avrebbe ignorato la prospettazione in fatto ed in diritto coperta da giudicato interno contenuta nella sentenza n. 835 del 2005 della Corte di appello di Bari la quale, nel dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario e rimettere le parti davanti al giudice di primo grado aveva individuato l’oggetto della domanda.
3.1. Invece, la Cassazione, con erronea percezione dei fatti, in particolare relativi ad antefatti processuali riportati dalla sentenza nella parte dedicata allo svolgimento del processo, non avrebbe considerato che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non si era opposto alla regolarizzazione della posizione contributiva, e avrebbe errato nel ritenere la natura assistenziale e non retributiva delle somme percepite dalla ricorrente dal Comune di Conversano.
3.2. Inoltre, con la censura si adduce un errore di fatto laddove la sentenza della Cassazione ha ritenuto che il ricorso non avesse localizzato i documenti su cui si era fondato.
3.3. Infine, lamenta che la Corte avrebbe erroneamente escluso l’avvenuto uso di prove poste a fondamento della decisione e non introdotte dalle parti, così come avrebbe erroneamente escluso che la ricorrente avesse contestato la violazione di norme processuali e sostanziali, anziché dolersi solo della mancata valutazione di elementi istruttori.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce che la sentenza avrebbe violato i diritti fondamentali previsti dalla Convenzione EDU, non avendo proceduto ad un esame molto attento e rigoroso di ogni elemento in fatto, e in particolare di vari elementi prob atori allegati da cui risultava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Conversano.
Il ricorso è inammissibile.
5.1. Va premesso che l’errore ha rilevanza a fini revocatori solo se sia essenziale e decisivo, poiché su di esso poggia la decisione (cfr. Cass. n. 4678 del 2022).
5.2. Il requisito di decisività manca ai seguenti errori dedotti con il primo motivo:
errore riguardante gli antefatti processuali precedenti alla sentenza d’appello sul cui ricorso ha deciso la sentenza qui impugnata per revocazione. Si tratta invero di errore che, quand’anche in ipotesi esistente, risulta irrilevante: la sentenza ha infatti bene compreso il contenuto e il decisum della pronuncia d’appello oggetto di ricorso in cassazione ex art.360 c.p.c., così come ha ben compreso i motivi di ricorso avverso tale sentenza;
errore riguardante la affermata insussistenza della localizzazione degli atti: tale errore, quand’anche in ipotesi esistente, è irrilevante poiché la sentenza è basata su un’altra e
autonoma ratio di inammissibilità, ovvero la promiscuità dei motivi contenenti plurime censure riconducibili a più delle ipotesi enumerate all’art.360 c.p.c. ( cfr. Cass.4678 del 2022 circa l’irrilevanza dell’errore ove la sentenza sia basata su un’altra ratio decidendi non attinta da errore).
5.3. A ciò si aggiunga che, riguardo alla localizzazione, il motivo deduce un errore non di fatto ma di giudizio, poiché la sentenza ha escluso la localizzazione compiuta nel ricorso che non riportava l’indicazione della copia degli atti o della loro presenza nel fascicolo d’uffici o, mentre il motivo di revocazione fa riferimento ad una localizzazione, ritenuta sufficiente, avvenuta a mezzo dell’indice del fascicolo di parte.
5.4. I restanti argomenti del primo motivo deducono non errori di fatto ma errori di giudizio, e quindi risultano ancora una volta inammissibili. Va ribadito infatti che sono errori di giudizio quelli che vertono sull’apprezzamento delle prove qual è la denuncia del fatto che la Corte non avrebbe considerato che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non si era opposto alla regolarizzazione della posizione contributiva -oppure su altra valutazione compiuta.
5.5. Del pari prospetta un errore di giudizio la censura quando deduce che la Corte avrebbe errato nella qualificazione della natura assistenziale e non retributiva delle somme percepite dal ricorrente ad opera del Comune di Conversano.
5.6. Quanto poi all’erroneità della decisione che avrebbe escluso l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti va rilevato che la sentenza non ha affatto affermato ciò riguardo al caso di specie ma si è limitata a richiamare la massima di una pronuncia ove è detto che la violazione dell’art.115 c.p.c. sussiste se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti.
5.7. Si deduce inoltre che erroneamente si sarebbe escluso che il ricorrente avesse contestato la violazione di norme processuali e sostanziali, anziché lamentarsi solo della mancata valutazione
di elementi istruttori. Osserva il Collegio che però si tratta di rilievi con i quali si denunciano inammissibilmente errori di giudizio che non possono avere accesso con lo strumento della revocazione.
Ugualmente è inammissibile il secondo motivo di ricorso.
6.1. Premesso che non si verte in tema di revocazione ex art.391quater c.p.c., poiché non è intervenuta alcuna sentenza della Corte EDU che abbia riconosciuto come contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli il contenuto della sentenza qui impugnata, il motivo in realtà si limita a dedurre un errore di giudizio: la sentenza avrebbe dovuto aver riguardo ad alcuni elementi istruttori trascurati.
6.1. Poiché si è al di fuori dell’errore di fatto, non sussistono i presupposti della revocazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 2.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese generali, e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del c itato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 30 maggio 2024
La Presidente NOME COGNOME