Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2339 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2339 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 5748-2025 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 27347/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/09/2023 R.G.N. 30547/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
REVOCAZIONE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/12/2025
CC
Con sentenza depositata il 26.9.2023 la Corte di Cassazione ha pronunciato sul ricorso proposto da NOME COGNOME contro RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 526/2020 avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento disciplinare intimato il 7.5.2018, rilevando la esaustività e l’approfondimento svolto dalla sentenza impugnata in punto di sussistenza della giusta causa (per apposizione della firma falsa del AVV_NOTAIO COGNOME su una richiesta di locazione di immobile aziendale) a fronte di motivi di ricorso carenti di specificità.
Il lavoratore, con ricorso depositato in data 19.3.2025, ne chiede la revocazione, ai sensi degli artt. 391ter e 395, n. 3 c.p.c. sull’assunto di essere entrato in possesso, il 29.1.2025, del documento originale della richiesta di locazione dell’immobile aziendale (sino a quel momento trattenuto presso la segreteria del AVV_NOTAIO) e sulla base della perizia allegata al ricorso per revocazione, ferma l’autenticità della firma (timbro) del AVV_NOTAIO. Ciò dimostrerebbe la conoscenza, da parte del AVV_NOTAIO, della richiesta di alloggio aziendale e sarebbe determinante per escludere la giusta causa di licenziamento.
La società resiste con controricorso. Il ricorrente ha presentato istanza di trattazione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di revocazione si deduce il travisamento delle risultanze probatorie acquisite al giudizio, avendo -il giudice di legittimità – deciso ignorando il documento (e la perizia a suo supporto) ottenuto successivamente alla pronuncia.
Il ricorso è inammissibile.
La revocazione delle pronunce della Corte di Cassazione può essere proposta ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., essendo detta ipotesi richiamata dall’art. 391-bis nonchè è ammissibile per i
motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell’art. 395 c.p.c., in forza del richiamo contenuto nell’art. 391-ter c.p.c., per i provvedimenti del giudice di legittimità che hanno deciso la causa nel merito.
Questa Corte ha, di recente, sottolineato che le sopraindicate limitazioni non sono sospettabili di incostituzionalità, atteso che l’ampliamento dei casi di revocazione dei provvedimenti della Corte di Cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore, anche alla luce dell’esigenza, ritraibile dalla lettera dell’art. 111 Cost., di evitare che i processi si protraggano all’infinito, palesandosi, pertanto, inammissibile ogni diversa e additiva interpretazione della normativa, che finirebbe per tradursi in un radicale mutamento del relativo sistema processuale (Cass. n. 22106/2025).
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha adottato una pronuncia di rigetto e, pertanto, è inammissibile la revocazione . proposta ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.c. In particolare ha ritenuto infondato il primo motivo che denunziava apparenza di motivazione ed inammissibili il secondo ed il terzo motivo, di talché deve escludersi una decisione nel merito .
Va rilevato, altresì, che -se anche il ricorrente avesse voluto agire ai sensi del n. 4 dell’art. 395 c.p.c. – non sarebbero stati rispettati i termini di proposizione del ricorso per revocazione (depositato ben oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di legittimità).
Alla luce di tali profili di inammissibilità, va respinta la richiesta di trattazione in pubblica udienza, rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in udienza pubblica ex art. 375, primo comma, c.p.c., e, specificamente, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, nella discrezionalità del collegio giudicante (Cass. n. 5533 del 2017; Cass. n. 26480
del 2020); il collegio ben può escludere, nell’esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza proprio “in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie” (cfr. Cass. SS.UU. n. 14437 del 2018).
In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME