Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30156 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 30156 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
SENTENZA
sul ricorso n.20312/2022 R.G. proposto da:
Oggetto
RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE
R.G.N. 20312/2022
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/09/2023
PU
COGNOME NOME, rappresentato e difeso unitamente dagli avvocati NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente –
nonchŁ contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato da cui Ł rappresentata e difesa;
– resistente –
e sul ricorso n.22552/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa unitamente dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
ricorrente –
contro
nonchØ contro
COGNOME NOME;
intimato –
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato da cui Ł rappresentata e difesa;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4908/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/02/2022;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO che non si oppone alla riunione dei ricorsi e che per l’RG NUMERO_DOCUMENTO si riporta alla requisitoria scritta già depositata e comunicata alle parti chiedendo l’inammissibilità del ricorso; per l’RG NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO chiede l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO;
udito l’AVV_NOTAIO;
udito l’AVV_NOTAIO per delega;
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.4908/2022 questa Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi su ricorso principale proposto da NOME COGNOME e su ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME avverso sentenza della Corte d’appello di Milano del 26 giugno 2019 – che aveva condannato entrambi a risarcire danni patrimoniali all’RAGIONE_SOCIALE nella misura di euro 602.405,61 oltre accessori -, rigettava i ricorsi condannando i ricorrenti a rifondere le spese alla controricorrente RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME ha presentato ricorso per revocazione sulla base di un unico motivo, dando luogo alla causa n. 20312/20 22 R.G., in cui l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato un ‘ atto di costituzione ‘ .
NOME COGNOME COGNOME depositato un ulteriore ricorso per revocazione, articolato in tre motivi, dando luogo alla causa n. 22552/2022 R.G., in cui l’RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
La causa n. 20312/2022 R.G. veniva chiamata nella pubblica udienza del 4 maggio 2023, all’esito della quale era rinviata per l’eventuale riunione ex articolo 335 c.p.c. ad essa della causa 22552/2022 R.G., che era stata posta nel ruolo dell’adunanza camerale del 14 giugno 2023.
Chiamate entrambe alla pubblica udienza del 14 settembre 2023 – per la quale era stata depositata memoria da ciascuno dei ricorrenti e altresì dalla controricorrente – le cause venivano riunite. Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO concludeva per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi, riportandosi alla già depositata requisitoria scritta in tal senso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va premesso che i due ricorsi hanno dovuto essere riuniti in quanto relativi al contenuto della medesima sentenza che attiene alla responsabilità sia del COGNOME, sia della RAGIONE_SOCIALE per illecito nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
4.1 L’ unico motivo del ricorso del COGNOME denuncia errore ex articolo 395 n.4 c.p.c. per aver la sentenza impugnata dato come positivamente accertato
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un fatto pacificamente non avvenuto, ossia la partecipazione del COGNOME alla supposta associazione a delinquere all’epoca (o in epoca anteriore) in cui vennero causati i danni che il COGNOME è stato condannato a risarcire.
In particolare, si sarebbe trattato di rimborsi erogati dall’RAGIONE_SOCIALE mediante il suo Ufficio di Rimini nell’anno 2000 e il suo Ufficio di Milano nell’anno 2002, e solo questi sarebbero stati gli illeciti da cui sarebbe derivato il danno da risarcire; a quell’epoca però il ricorrente era direttore di un altro Ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE, quello di Abbiategrasso, e la sua asserita partecipazione all’associazione a delinquere si riferirebbe al 2005.
4.2 Il ricorso è inammissibile.
Anzitutto, non effettua nella sentenza impugnata l’individuazione del fatto che sarebbe stato erroneamente supposto.
In secondo luogo, individua il fatto inesistente non come fatto storico processuale emergente dal ricorso ordinario, bensì tramite l’indicazione di atti processuali RAGIONE_SOCIALE pregresse vicende del giudizio, come se la sentenza qui impugnata fosse una sentenza di cassazione e di decisione nel merito, in cui pertanto questa Suprema Corte avrebbe dovuto, assumendo appunto i poteri del giudice del merito, esaminare gli atti.
A ciò si aggiunga che quello che viene enunciato come fatto inesistente, ovvero l’inserimento del ricorrente nell’illecito per i dati cronologici e di identificazione degli uffici erogatori, in relazione alla causazione del danno e dunque alla responsabilità del ricorrente, non è in realtà un fatto, bensì una valutazione di fatti, il che conduce il ricorso al di fuori del paradigma dell’articolo 395 n.4 c.p.c.
D’altronde, la sentenza non ha commesso alcun errore di fatto né in relazione all’epoca di partecipazione del ricorrente all’associazione a delinquere né in relazione agli uffici dove furono illegittimamente elargiti i denari. Invero, la sentenza, nella conclusione della sua motivazione in ordine al ricorso del COGNOME, e precisamente a pagina 8, così dichiara : ‘N on rileva … la circostanza che gli indebiti rimborsi non sarebbero provenuti dall’ufficio cui era
addetto il ricorrente, posto che l’elemento rilevante ai fini della responsabilità civile è il fatto della partecipazione all’associazione per delinquere … P er il resto nel primo motivo, dove si evidenzia l’ingresso del ricorrente nell’associazione in epoca successiva alla verificazione del danno patrimoniale, la censura ricade nel giudizio di fatto, non sindacabile nella presente sede di legittimità ‘.
E se le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno chiaramente espresso che persino la mancata considerazione di argomentazioni presenti nel ricorso non integra errore di fatto bensì un errore di giudizio in ordine al contenuto del ricorso stesso (ord. 27 novembre 2019 n. 31032 : ‘ L’impugnazione per revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio. ‘), a fortiori è assolutamente inconsistente la doglianza nel caso di specie, poiché, come si è appena constatato, i fatti che sarebbero stati considerati in modo erroneo non lo sono stati, essendo il loro esatto contenuto oggetto invece di uno specifico inserimento motivazionale che, appunto, non si è basato su alcuna percezione non corrispondente al vero.
Il ricorso di NOME COGNOME è composto di tre motivi.
5.1 Il primo lamenta come errore di fatto ex articoli 391 bis e 395, primo comma, n.4 c.p.c. il travisamento del primo motivo del suo ricorso e la ‘ doppia conforme ‘, con riferimento alle motivazioni rese nella sentenza del Tribunale di
Vigevano e nella sentenza della Corte d’appello di Milano all’esito del giudizio di riassunzione.
Con il primo motivo del ricorso per cassazione l’attuale ricorrente avrebbe denunciato omessa o apparente motivazione della sentenza appellata, e nella sentenza oggetto dell’odierna impugnazione si rinverrebbe quanto segue : ‘Il motivo è infondato. Non ricorre una ipotesi di motivazione per relationem , che integrerebbe secondo l’assunto della ricorrente un caso di motivazione inesistente, avendo il giudice fornito le ragioni per le quali la COGNOME dovesse ritenersi partecipe del sodalizio criminoso. Che la sentenza di appello sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, della sentenza di primo grado è ipotesi perfino contemplata dalla legge processuale (art. 348-ter cod. proc. civ .)’. In questo passo vi sarebbe un duplice travisamento dei fatti.
In primo luogo, vi sarebbe una svista per avere tenuto in conto soltanto una parte del motivo di ricorso perché la motivazione verterebbe soltanto sul diniego della ‘ omessa ‘ o ‘ apparente ‘ motivazione in quanto la sentenza avrebbe una motivazione graficamente riportata -e coincidente con quella della sentenza di primo grado -, nonostante che la questione sollevata dall’attuale ricorrente non fosse tale. Infatti si sarebbe evidenziato che la motivazione, pur esistente a livello grafico, era apparente perché mancava del tutto il ‘ ri-esame compiuto dal secondo giudice, limitandosi ad una mera ed acritica parafrasi della motivazione resa in precedenza dal primo giudice ‘.
La seconda svista sarebbe in rapporto di causa-effetto con la precedente. La ricorrente avrebbe spiegato perché il giudice d’appello non poteva pronunciarsi autonomamente, onde la sua pronuncia non poteva che essere apparente.
Da tutto ciò deriverebbe che ‘ lo snodo motivazionale secondo cui la sentenza di primo grado e quella di secondo grado sono due sentenze … fondate sulle medesime ragioni inerenti le questioni di fatto non può che essere il risultato di un travisamento dei fatti ‘ .
Inoltre confliggerebbe con l’affermazione che si era formata una ‘ doppia conforme ‘ il fatto che la sentenza di primo grado era stata pronunciata in un
processo penale e invece quella di secondo grado era stata resa in un processo civile a seguito di rinvio ex articolo 622 c.p.p., mentre l’articolo 348 ter c.p.c. riguarda esclusivamente il processo civile; a ciò si aggiunga che la sentenza di primo grado aveva escluso l’esistenza del danno patrimoniale subito dall ‘RAGIONE_SOCIALE, mentre la sentenza di secondo grado era giunta a conclusioni opposte, per cui non sarebbe sostenibile affermare che le due sentenze condividano le medesime ragioni.
I travisamenti relativi alle due sviste sopra riportate sarebbero stati decisivi, ad avviso della ricorrente, ai fini della pronuncia.
5.2 Il secondo motivo denuncia come errore di fatto ex articoli 391 bis e 395, primo comma, n.4 c.p.c. la sussistenza di controversia sul danno patrimoniale nei termini in cui è stato liquidato dal giudice d’appello.
Con il quarto motivo di ricorso per cassazione sarebbe stato denunciato vizio di difetto di motivazione per omesso esame di fatto decisivo e discusso ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., per avere il giudice d’appello data per pacifica una circostanza invece contestata e determinante ai fini della quantificazione del danno, cioè l’esistenza di un danno patrimoniale per l’RAGIONE_SOCIALE come liquidato dal giudice d’appello. Questa Suprema Corte avrebbe ritenuto irrilevanti le argomentazioni, incorrendo in una palese svista poiché, ‘ essendo stata la condanna al risarcimento del danno patrimoniale pronunciata per la prima volta all’esito del giudizio di appello penale, il primo momento possibile di contestazione sul punto per la COGNOME era, necessariamente, il successivo ricorso per cassazione (sempre in sede penale) ‘ : ciò ha condotto la sentenza qui impugnata ad affermare che ‘ resta pertanto ferma la situazione di non sussistenza di controversia in ordine al danno patrimoniale nei termini in cui è stato liquidato dal giudice di appello ‘, e quindi a dichiarare infondato il ricorso, integrando così un errore di fatto censurabile in sede di revocazione.
5.3 Il terzo motivo denuncia errore di fatto ex articoli 391 bis e 395, primo comma, n.4 c.p.c. in relazione alla posteriorità RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefoniche tra la ricorrente e tale COGNOME rispetto alla durata del sodalizio criminoso e in
relazione agli altri travisamenti in merito alla partecipazione della COGNOME al sodalizio criminoso e alla sussistenza del danno patrimoniale.
Lamenta la ricorrente che con il terzo motivo di ricorso avrebbe censurato la sentenza della Corte d’appello di Milano per violazione dell’articolo 384, secondo comma, c.p.c., per avere tale corte territoriale omesso di pronunciarsi autonomamente e compiutamente sui motivi di appello proposti dall’attuale ricorrente.
Segue un elenco di quel che non sarebbe stato considerato.
In primo luogo, nella sentenza del Tribunale di Vigevano e in quelle successive dei vari gradi di giudizio sarebbe stata decisiva per accertare la partecipazione dell’attuale ricorrente all’associazione a delinquere una serie di intercettazioni telefoniche tra lei e un certo COGNOME per il periodo tra luglio e settembre 2005. Nel terzo motivo del ricorso la COGNOME avrebbe evidenziato che queste intercettazioni erano assai posteriori alla consumazione del preteso reato. Al riguardo, nella sentenza qui impugnata – a pagina 15 -, il motivo sarebbe stato qualificato inammissibile perché giudizio di fatto e come tale non sindacabile in sede di legittimità. Vi sarebbe così stato un evidente travisamento, consistente nell’avere ritenuto che la ricorrente chiedesse un giudizio di fatto, mentre il fatto era già stato accertato e la ricorrente chiedeva invece di accertare se fosse stato violato ‘ il principio di diritto … rivolto dalla Suprema Corte ‘.
In secondo luogo, sempre quanto alla contestata partecipazione al reato associativo, questa Suprema Corte, nella sentenza qui impugnata, avrebbe affermato ‘ quale ulteriore ragione del rigetto del motivo di ricorso ‘: ‘O ve si ritenga di qualificare la censura nei termini del vizio motivazionale, l’inammissibilità deriverebbe dall’art. 348 – ter, ultimo comma, cod. proc. civ. per essere sul punto la sentenza di appello fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, della sentenza di primo grado ‘ . Su questo la ricorrente dichiara di rimandare integralmente al primo motivo di revocazione sul travisamento della c.d. doppia conforme.
Ancora, quanto alla esistenza del danno patrimoniale la sentenza impugnata avrebbe rigettato il terzo motivo del ricorso sulla base di tre ragioni, ovvero avrebbe ritenuto la ratio decidendi sul carattere non controverso del quantum assorbente, ritenuto fattuale la censura e infine, sulla restante parte del motivo – relativa al fatto che, non sussistendo reati fine da prendere a parametro, il giudice d’appello non avrebbe preso posizione sull’eccezione relativa alla mancanza di condotte singolarmente attribuibili che abbiano determinato il pregiudizio -, ritenuto infondata la censura rinviando all’esame dei motivi del ricorso principale.
Riguardo alla prima ragione, sostiene la ricorrente che il vizio di revocazione si configurerebbe come quello illustrato per il secondo motivo di revocazione, al quale si rimanda.
Riguardo alla seconda ragione, sostiene la ricorrente che il travisamento sarebbe simile a quello in cui la sentenza sarebbe incorsa anche quanto alla partecipazione della ricorrente all’associazione a delinquere, ‘ già trattato ‘. La sentenza avrebbe ritenuto che il terzo motivo di ricorso mirasse a un giudizio di fatto su alcune testimonianze – testimonianze però che nel secondo motivo di ricorso per cassazione sarebbero state indicate come fatti decisivi e discussi sui quali non vi era stata motivazione -, e conseguentemente lo avrebbe qualificato inammissibile, effettuando un ulteriore travisamento del suo contenuto che, invece, sarebbe stata violazione del principio di diritto per cui i giudici di rinvio avrebbero dovuto esaminare compiutamente tutti i motivi di impugnazione, dovendosi altresì evidenziare che non sarebbe stata spesa ‘ una sola parola in merito ai rilievi della COGNOME circa la mancanza di qualsivoglia prova, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, dell’esistenza di tale preteso danno, la cui sussistenza è stata per di più avversata dalle risultanze testimoniali ‘.
Riguardo alla terza ragione, la sentenza impugnata applicherebbe il principio della c.d. regolarità causale ma, nella specie, l’errore di fatto ‘ sta nell’avere applicato tale principio laddove, nel caso concreto, non vi era alcuna prova della partecipazione della COGNOME precedentemente (o contestualmente) all’epoca in cui si sono verificati i reati fine ‘. Ammesso e non concesso che si fosse verificato un
danno patrimoniale, questo avrebbe dovuto essere costituito soltanto dalla differenza tra l’importo degli indebiti rimborsi fiscali e l’importo ricavato dall ‘ escussione RAGIONE_SOCIALE relative fideiussioni, differenza ammontante a 602.405,61 euro. Gli illeciti causanti il danno risalirebbero però al 2000 e al 2002, onde la presunta partecipazione all’associazione a delinquere dell’attuale ricorrente avrebbe dovuto essere almeno precedente a tali anni: di ciò però non sarebbe stata fornita prova alcuna. Ad avviso della ricorrente, anzi, le ‘ prove indicate ex adverso a riprova ‘ della sua partecipazione condurrebbero a ritenere il contrario.
Quindi la sentenza impugnata , ‘ attribuendo rilievo decisivo a tali elementi per ritenere esistente una partecipazione della COGNOME anteriore – o quantomeno contestuale – al periodo di verificazione dei reati fine ‘, avrebbe commesso una palese svista denunciabile come motivo di revocazione per la sua decisività.
L’ampia illustrazione del contenuto dei tre motivi ne dimostra la natura qualificabile ictu oculi come inammissibile.
Invero, i primi due motivi a ben guardare ‘ confessano ‘ di esorbitare dall’articolo 395 n.4 c.p.c. in quanto dichiarano essi stessi di ragionare di ‘ travisamento ‘. Pertanto fuoriescono dai limiti della fattispecie -naturalmente rigorosi, non potendosi utilizzarla come una sorta di duplicazione del ricorso ex articolo 360 c.p.c. – e incorrono in una evidente inammissibilità.
Anche il terzo motivo patisce una evidente inammissibilità in quanto censura la valutazione del significato del motivo di ricorso ai sensi dell’articolo 360 c.p.c. esperita da questa Suprema Corte nell’impugnata sentenza.
Anche qui vale naturalmente la circoscrizione interpretativa dell’istituto di cui all’articolo 395 n.4 c.p.c. derivante dall’intervento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite già sopra richiamato a proposito del ricorso, in ultima analisi affine, del COGNOME, cioè l’ordinanza 27 novembre 2019 n. 31032 : ‘ L’impugnazione per revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai
sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio. ‘
7. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Nella causa n. 20312/2022 R.G., essendovi un mero atto di costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE, non vi è luogo alla pronuncia sulle spese. Invece, nella causa n. 22552/2022 R.G., l’ intimata essendosi difesa con controricorso, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione a controparte RAGIONE_SOCIALE spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dato atto della riunione disposta in udienza della causa n. 22552/2022 R.G. alla causa 20312/2022 R.G., dichiara inammissibili entrambi i ricorsi; dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali per la causa n. 20312/2022 R.G.; per la causa n. 22552/2022 R.G. condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese per la somma di euro 8000, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascuno dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il rispettivo ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 14 settembre 2023