Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1434 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1434 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12173/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO Sant’ElenaINDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AMCO ASSET MANAGEMENT RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
– intimati – avverso l ‘ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 8696/2022 depositata il 17/03/2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per revocazione dell’ordinanza n. 8696/2022 della Sezione VI Civile, Sottosezione Seconda, di questa Corte, che ha rigettato il ricorso proposto da NOME NOME COGNOME contro la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari che aveva respinto la loro domanda di risoluzione di contratto di compravendita di impianto fotovoltaico e del collegato contratto di finanziamento per decadenza dalla denuncia del vizio lamentato (incapacità dell’impianto di produrre l’energia promessa); vizio di cui i ricorrenti (a parere del giudice di merito) erano venuti a conoscenza già a gennaio 2012, e comunque a settembre 2012, e che era stato denunziato solo il 28.12.2012.
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione sono rimaste intimate.
Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui i ricorrenti lamentano che l’ordinanza impugnata sarebbe frutto di un errore di fatto ex artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c.: affermano, in particolare, che sarebbe erronea l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui gli COGNOME nel loro originario ricorso per cassazione, pur avendo denunciato vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c., non avevano specificamente rappresentato i fatti il cui esame era stato del
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tutto omesso dal giudice di merito. Invero, continuano i ricorrenti per revocazione, gli COGNOME avevano espressamente e specificamente dedotto che la tabella GSE in atti in era stata da loro acquisita solo nel mese di giungo 2014; che la stessa controparte, RAGIONE_SOCIALE, aveva dichiarato nei propri scritti difensivi che agli utenti venivano corrisposti solamente degli acconti, mentre i conguagli erano effettuati solo una volta l’anno, con conseguente sfasamento nei conteggi di resa dei calcoli; che, per accertare che l’impia nto fotovoltaico acquistato dai ricorrenti non aveva i requisiti di contratto, era stato necessario disporre una CTU. Gli COGNOME, infine, lamentano che non vi sarebbe alcuna correlazione tra la motivazione dell’ordinanza impugnata e la censura sollevata dai ricorrenti, poiché il Collegio si è dilungato sulla insussistenza del vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., laddove i ricorrenti avevano denunciato il vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.:
Il ricorso è inammissibile.
La Suprema Corte ha invero adeguatamente esaminato il contenuto del motivo di ricorso per cassazione presentato dagli COGNOME, come risulta dalla lettura del punto 3 dell’ordinanza, ove si afferma che ‘ i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1495 c.c. e 132 del codice del consumo, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che gli attori potessero accorgersi che il bene fornito non aveva le caratteristiche del contratto sin dal mese di settembre del 2012, senza, tuttavia, considerare, per un verso,
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che, ai fini della decorrenza del termine di cui agli artt. 1495 c.c. e 132 del codice del consumo, occorre risalire al momento in cui il compratore acquisisce obiettiva certezza del vizio, e, per altro verso, che, nel corso del 2012, gli stessi avevano avuto solo il sospetto ma non la certezza che l’impianto acquistato forniva una potenza inferiore rispetto a quella promessa dal contratto. Del resto, hanno aggiunto i ricorrenti, i documenti in forza dei quali la corte d’appello ha ritenuto che gli attori potevano rendersi conto dei vizi dell’impianto, non erano nella loro disponibilità, essendo stati acquisiti solo nel mese di giugno del 2014. In ogni caso, solo un tecnico esperto avrebbe potuto determinare la produttività di un impianto di tale natura tant’è che lo stesso tribunale ha ritenuto di disporre una consulenza tecnica d’ufficio. Gli attori, pertanto, solo all’esito della relazione del consulente hanno avuto piena conoscenza del vizio del bene acquistato. In ogni caso, hanno aggiunto i ricorrenti, in forza di quanto evidenziato dalla società venditrice, solo trascorso un anno gli attori avrebbero potuto appurare che l’impianto non produceva l’energia assicurata nel contratto, e cioè a partire dal mese di novembre del 2012 ‘ (così a pagg. 3 e 4 di ordinanza).
Detto motivo è stato dalla Corte ritenuto privo di pregio perché rivolto contro l’accertamento in fatto del giudice di merito, lì dove in particolare, alla luce delle prove raccolte, la Corte d’Appello aveva ritenuto che gli COGNOME , già a partire dal mese di gennaio 2012, e comunque nel mese di settembre 2012, erano in condizione di avvedersi che l’impianto non produceva l’energia promessa (così al punto 4.1. dell’ordinanza), mentre i ricorrenti non avevano con la propria censura indicato specifici fatti di cui il giudice di merito aveva completamente omesso l’esame, il dato testuale o
‘extratestuale’ da cui essi risultavano esistenti e la loro ‘decisività’ (così al motivo 4.3. di ordinanza).
La Corte, insomma, ha esaminato il motivo di ricorso sotto tutti i profili in cui era stato articolato dagli COGNOME, e non lo ha ritenuto sufficientemente specifico. Ciò che i ricorrenti fanno valere in questa sede, allora, non è un errore di percezione, ma un presunto errore di giudizio in cui il Collegio sarebbe incorso nella valutazione della loro censura. Sennonché, ‘ Una sentenza della Corte di cassazione non può essere impugnata per revocazione in base all’assunto che abbia male valutato i motivi di ricorso, perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell’art. 395, comma 1, numero 4, c.p.c .’ (cfr. Cass., Sez. 6 -L, Ordinanza n. 8615 del 03/04/2017, Rv. 643949; in senso conforma, cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9835 del 15/06/2012 (Rv. 622982).
L’ordinanza impugnata ha poi esp ressamente e puntualmente motivato il rigetto della censura sollevata ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., di talché non si ravvede la denunciata mancanza di correlazione tra la motivazione del provvedimento e quanto dedotto dai ricorrenti, mentre il riferi mento all’art. 360 n. 3 c.p.c., su cui il Collegio argomenta nel prosieguo del provvedimento, è stato svolto esclusivamente ad abundantiam , posto che i ricorrenti, con il loro unico articolato motivo di ricorso, avevano comunque denunciato anche violazione e falsa applicazione degli artt. 1495 c.c. e 132 del Codice di Consumo come conseguenza dell’omesso esame che la Corte non ha ritenuto sussistente.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
Il ricorrente ha depositato memoria dalla quale non emergono elementi o argomentazioni tali da consentire una
modifica delle conclusioni espresse con la proposta di inammissibilità. I fatti indicati dal ricorrente e ripetuti nella memoria non sono stati ritenuti decisivi e il ricorrente non coglie tale ratio decidendi della ordinanza. In ogni caso, come già affermato nella proposta, ciò che i ricorrenti fanno valere non è un errore di percezione, ma un presunto errore di giudizio in cui il Collegio sarebbe incorso nella valutazione della loro censura.
Il ricorso è inammissibile.
Nulla sulle spese non avendo svolto attività difensiva le parti intimate.
Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2