Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29722 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29722 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/10/2023
Oggetto: Revocazione -Contratto d’opera
R.G.N. 8324/2023
Ud. 26/09/2023 CC
ORDINANZA
sul ricorso per revocazione iscritto al n. 8324/2023 R.G. proposto da: NOME COGNOME , in proprio, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente – avverso la ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 1812/2023 depositata il 20/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza n. 1812/2023 del 20 gennaio 2023 questa Corte, in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2735/2017.
Quest’ultima, a propria volta, aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza n. 1116 pronunciata in data 9 dicembre 2016 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento per opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME per l’attività professionale di patrocinio prestata in due procedimenti penali innanzi al Tribunale di Brescia.
A tale declaratoria, la Corte felsinea era pervenuta rilevando che il provvedimento impugnato era stato reso all’esito de llo svolgimento di un procedimento sommario di cognizione ex art. 14, d.lgs. n. 150/2011 e che quindi – nonostante la formale intestazione del provvedimento conclusivo quale sentenza -il provvedimento impugnato costituiva in realtà ordinanza di cui al già citato art. 14, d.lgs. n. 150/2011 – stante l’espresso richiamo ivi effettuato nonché la natura collegiale dell’organo decidente -con conseguente non appellabilità del provvedimento stesso.
Nell’accogliere il ricorso di NOME COGNOME, invece, questa Corte aveva osservato che:
-l’opposizione a decreto ingiuntivo era stata introdotta innanzi il Tribunale di Ferrara, seguendo il rito ordinario di cognizione, avendo l’atto introduttivo del giudizio la forma della citazione;
-la trattazione del procedimento aveva seguito il modello ordinario di cognizione, con la concessione dei termini per l’integrazione del thema decidendum e del thema probandum , ai sensi dell’art. 183, sesto comma, c.p.c.;
-la controversia, nella fase decisoria, era stata trattata nelle forme del rito ordinario di cognizione, disponendo la precisazione delle conclusioni ed il successivo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi degli artt. 189 e 190 c.p.c.;
-all’esito, la controversia in primo grado era stata definit a con sentenza collegiale e solo nel corpo del provvedimento conclusivo del procedimento, il Tribunale aveva disposto il mutamento del rito, ritenendo che esso dovesse svolgersi nelle forme del rito speciale sommario di cognizione di cui agli artt. 14 del d.lgs. n. 150/2011 e 702-bis c.p.c.;
-la sentenza del Tribunale di Ferrara aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione, affermando altresì che a fronte della proposizione dell’opposizione con citazione, anziché con ricorso -la tardività del deposito della citazione, con contestuale iscrizione a ruolo, avrebbe impedito di considerare tempestiva l’opposizione;
-sulla scorta di queste premesse, il Tribunale non aveva applicato l’art. 4, quinto comma, del d.lgs. n. 150/2011;
-conseguentemente, pur facendo applicazione del principio dell’apparenza a mente del quale i mezzi di impugnazione devono essere individuati alla stregua della qualificazione giuridica che del provvedimento ha dato il giudice che lo ha emesso, e non già a vendo riguardo all’effettiva natura che esso avrebbe dovuto assumere -era da ritenersi che
correttamente NOME COGNOME avesse impugnato la decisione mediante appello, ‘avendo riguardo al rito in concreto adottato e alla forma assunta dal provvedimento im pugnato’ , non potendosi parificare la sentenza collegiale emessa a conclusione del giudizio di prime cure ad una ordinanza conclusiva del rito sommario speciale di cognizione;
-sul piano sostanziale, poiché il credito azionato consisteva nel pagamento di prestazioni di patrocinio in materia penale, a dover trovare applicazione non era il procedimento sommario speciale di cognizione ex art. 14, d.lgs. n. 150/2011 -operando quest’ultimo per le sole controversie di cui all’art. 28 della legge n. 794/1942, rigu ardanti i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile -bensì il procedimento ordinario di cognizione ovvero, in alternativa, il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica.
Avverso detta ordinanza, NOME COGNOME propone ora ricorso per revocazione.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo -rubricato testualmente ‘Erronea supposizione di impugnazione del ricorrente NOME del capo della
sentenza della Corte d’Appello di Bologna d ichiarativa dell’inammissibilità dell’appello’ -il ricorrente viene a dedurre che la decisione di questa Corte si sarebbe fondata sull’erroneo presupposto che il ricorrente avesse impugnato il capo della sentenza della Corte d’Appello di Bologna con il quale è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello.
Deduce, per contro, il ricorrente che i motivi di ricorso per cassazione articolati da NOME COGNOME non concernevano la vera ratio decidendi della declaratoria di inammissibilità dell’appello in quan to, mentre quest’ultima si basava sul fatto che il mezzo di impugnazione avrebbe dovuto essere individuato avendo esclusivo riguardo alla qualificazione dell’azione data dal Giudice con il provvedimento impugnato secondo il c.d. principio dell’apparenza, per contro i motivi di ricorso di NOME COGNOME avevano invece investito profili di merito attinenti l’asserita inesattezza del rito prescelto da Tribunale.
Conclude, quindi, il ricorrente che il capo della sentenza della Corte d’appello di Bologna che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello non era stato oggetto di impugnazione con conseguente passaggio in giudicato della decisione stessa.
Conseguentemente, l’ordinanza di questa Corte sarebbe viziata da un errore di fatto, costituito dall’erronea perc ezione della impugnazione da parte del ricorrente del capo autonomo della sentenza di secondo grado dichiarativa della inammissibilità dell’appello.
2.2. Il motivo è inammissibile.
Quello prospettato dal ricorrente, invero, non verrebbe a costituire un errore di fatto -intendendo come fatto un accadimento verificatosi nell’obiettiva realtà fenomenica -bensì un mero errore di tipo valutativo, come tale inidoneo ad assurgere ad errore revocatorio.
Occorre, infatti, ribadire che la configurabilità dell’errore revocatorio di cui all’art. 391bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 10040 del 29/03/2022; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20635 del 31/08/2017).
La dedotta errata interpretazione dei motivi di ricorso, invero, non può essere classificata come errore di fatto, bensì come errata interpretazione del ricorso, la quale, come tale, integrerebbe un mero errore di giudizio (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 5326 del 21/02/2023).
3.1. Con il secondo motivo -rubricato testualmente ‘Erronea supposizione di svolgimento del processo di primo grado secondo il modello di giudizio di cognizione ordinario’ -il ricorso deduce che l’ordinanza di questa Corte si sarebbe basata sulla erronea supposizione dello svolgimento del processo di primo grado secondo il modello del giudizio di cognizione ordinario, in particolare con la concessione dei termini per l’int egrazione del thema decidendum e del thema probandum , ai sensi dell’art. 183, sesto comma, c.p.c., laddove nel corso del giudizio innanzi il Tribunale di Ferrara tali termini non sarebbero stati concessi, avendo il Tribunale assegnato unicamente i termini per il deposito di memorie illustrative delle rispettive doglianze, sia pure indicando i termini di cui all’art. 190 c.p.c.
Questa Corte, quindi, sarebbe incorsa in un errore meramente percettivo degli atti di causa, avendo supposto l’esistenza di un atto processuale in realtà inesistente e tale errore presenterebbe carattere
decisivo, in virtù del principio per cui la fase di istruzione probatoria verrebbe a caratterizzare la diversità del giudizio di cognizione ordinario da ogni giudizio di cognizione sommario.
3.2. Anche tale motivo è da ritenersi inammissibile.
Questa Corte, infatti, ha chiarito che, in tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, la contestazione dell’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall’esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al “principio di ragionevole durata del processo” e al connesso divieto di protrazione all’infinito dei giudizi, puntualizzando altresì che tale decisività non sussiste qualora l’impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome rationes decidendi rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 4678 del 14/02/2022; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 25871 del 31/10/2017)
Nel caso in esame, il motivo appare del tutto carente nell’argomentare il carattere decisivo dell’errore dedotto, sol che si consideri che questa Corte, nell’opinare che il giudizio di prime cure si era svolto secondo il rito ordinario di cognizione, ha suffragato le proprie conclusioni non solo sulla circostanza -di cui si deduce la non corrispondenza al vero -dell’assegnazione dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., ma sulla base di altre circostanze -quale quella dell’adozione come modalità decisionale di quella prevista per la cognizione ordinaria, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. ed adozione del provvedimento nella forma della sentenza -che il ricorrente non contesta e che da sole -contrariamente alle argomentazioni del ricorrente medesimo -sarebbero da sole valse a ricondurre il rito effettivamente seguito nel giudizio di prime cure
nell’alveo del giudizio ordinario di cognizione, il quale non si caratterizza, certo, unicamente per il profilo della concessione dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., ma per il complessivo -anche se non necessariamente integrale -susseguirsi di specifici passaggi processuali.
Ne consegue che l’erronea supposizione dell’avvenuta concessione dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. nel giudizio di prime cure non vale in alcun modo ad infirmare la ratio complessiva della decisione di questa Corte, così palesandosi il carattere non decisivo dell’errore dedotto.
4.1. Con il terzo motivo -rubricato testualmente ‘Asserita inapplicabilità della disciplina del procedimento sommario di cui all’art. 14 del D. Lgs n. 150/2011 per la richiesta di compensi per prestazioni giudiziali penali, sul presupposto erroneo di un procedimento introdotto con rito sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c.’ -il ricorso deduce che anche l’affermazione -contenuta nell’ordinanza di questa Corte -circa la non applicabilità del procedimento ex art. 14 del D. Lgs n. 150/2011 alla liquidazione dei compensi professionali per attività giudiziale penale, sarebbe frutto ‘di un evidente e decisivo errore di fatto costituito dalla supposizione (errata) della stessa Corte, secondo la quale il professionista avrebbe introdotto il giudizio per il recupero del proprio credito professionale con le forme del citato procedimento, e non invece, come incontestabilmente accertato dal Tribunale di Ferrara e dalla Corte d’Appello di Bologna, con il provvedimento monitorio al quale ha fatto seguito l’opposizion e con atto di citazione del debitore’ .
Argomenta il ricorrente di avere introdotto la domanda di recupero dei propri compensi con il procedimento monitorio e non con un giudizio ordinario e sostiene che ‘il modello processuale del rito sommario
speciale, introdotto dall’art. 14 D. Lgs . cit. non esaurisce la sua applicazione alle controversie di cui alla legge n. 794 del 1942 ex art. 28, essendo espressamente previsto (comma primo) che esso regola anche le opposizioni proposte ai sensi dell’art. 645 c.p.c., contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali’ .
Deduce, quindi, che erroneamente questa Corte avrebbe ritenuto che la domanda di pagamento delle competenze penali fosse stata proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e art. 14 d. Lgs. 150/2011.
4.2. Anche tale motivo è inammissibile.
Ancora una volta, infatti, il ricorrente, con la deduzione di un errore di fatto viene in realtà a prospettare quello che costituirebbe, al più, un errore di diritto, valendo in questa sede i richiami già operati in sede di esame del primo motivo.
Il motivo ora in esame, invero, appare in primo luogo contraddittorio, dal momento che l’affermazione che la domanda azionata dal ricorrente rientrasse nell’ambit o di applicazione degli artt. 702 bis c.p.c. e 14 d. Lgs. 150/2011 era contenuta nelle statuizioni che hanno definito i primi due gradi di merito e non nella decisione di questa Corte, che invece di tale affermazione è stata chiamata a valutare la correttezza.
Questa Corte, quindi, senza nulla presupporre in ordine alle modalità con le quali l’odierno ricorrente aveva originariamente azionato la propria domanda, ha semplicemente preso atto del fatto che sia nella decisione di primo grado sia nella decisione d’appello era stata affermata l’applicabilità dell’art. 14 d lgs 150/2011 – traendone specifiche conseguenze in tema di inammissibilità -essendo questa osservazione sufficiente ad evidenziare che, se erronea valutazione dei fatti vi era stata, era da attribuire, semmai, ai giudici di merito.
Proprio tale contraddittorietà, tuttavia, vale ad evidenziare, in secondo luogo e risolutivamente, che il ricorrente sta inammissibilmente deducendo con il rimedio straordinario non un errore di fatto bensì la valutazione giuridica con la quale questa Corte ha escluso che alla fattispecie in esame fosse applicabile il rito di cui agli artt. 702 bis c.p.c. e 14 d. Lgs. 150/2011.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 – Rv. 657198 – 05).
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 8.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater , nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis , ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell ‘adunanza camerale in data 26 settembre