Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7197 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 7197 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 16670-2025 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 4793/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/02/2025 R.G.N. 27218/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Revocazione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/02/2026
CC
Fatti di causa
Avverso la sentenza di questa Corte n. 4793 depositata il 24.2.2025 con la quale, in accoglimento del primo motivo del ricorso per cassazione proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la pronuncia della Corte di appello di Napoli, era stata cassata la decisione impugnata con rinvio, anche per le spese, alla stessa Corte territoriale in diversa composizione, ha presentato ricorso per revocazione, notificato il 29.7.2025, NOME COGNOME, affidato ad un motivo, con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 391 bis c.p.c., per non essere stata rilevata la tardività del ricorso per cassazione, essendo stato proposto oltre il termine di 60 giorni, ex art. 1 comma 62 legge n. 92/2012, dalla comunicazione della sentenza di secondo grado.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE chiedendo l’inammissibilità della domanda di revocazione per non essere stato rispettato il termine trimestrale disposto dall’art. 392 c.p.c. per la riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, con conseguente estinzione dello stesso ex art. 393 c.p.c. ; l’Istituto insta, altresì, per la inammissibilità della domanda potendo l’errore revocatorio essere fatto valere dinanzi al giudice di rinvio e, in ogni caso, perché l’errore denunciato non si rilevava con assoluta immediatezza ma richiedeva lo sviluppo di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria con la quale ha rappresentato, altresì, una carenza di interesse del ricorrente in quanto, nel giudizio relativo al licenziamento, egli aveva optato per l’indennità sostitutiva , prestando ora servizio presso altro datore di lavoro.
Ragioni della decisione
Il ricorso per revocazione è inammissibile.
Invero, a prescindere dalle altre questioni sollevate dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per il principio della ragione più liquida questa Corte richiama i precedenti di legittimità (Cass. n. 17110 del 2010; Cass. n. 25653 del 2013 e Cass. n. 14610/2021) secondo cui la tardiva proposizione del ricorso per cassazione, chiaramente desumibile dagli atti ma non rilevata in sentenza, non integra un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione della pronuncia di legittimità ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. in quanto non si tratta della errata percezione dell’esistenza o inesistenza di un fatto che emerge espressamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice concreta rilevabilità ma dell’omessa valutazione di fatti rilevanti ai fini del giudizio, non proponibile nel giudizio di revocazione.
Ed infatti, nella fattispecie in esame, come si evince chiaramente dalle argomentazioni sviluppate a sostegno del ricorso per revocazione, la pronuncia sulla tardività comportava un esame degli atti provenienti dalla cancelleria della Corte di appello di Napoli nonché la valutazione sulla circostanza della conoscenza (o meno) del testo integrale della sentenza, da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che chiaramente non costituisce errore revocatorio.
Determinante ai fini dell’esistenza dell’errore revocatorio, infatti, è che vi sia stata un’attività percettiva da parte del giudice, la quale si sia tradotta nel supporre esistente un fatto la cui esistenza sia incontrovertibilmente esclusa dagli atti.
Non è, pertanto, il mero mancato rilievo della tardiva proposizione del ricorso a fondare l’errore revocatorio, ma la
circostanza che quel mancato rilievo sia derivato da una (erronea) supposizione che un fatto sarebbe (o non sarebbe) esistente, supposizione esplicitata nella motivazione del provvedimento revocando. L’uno, il mancato rilievo, corrisponde ad una mera violazione processuale, l’altro è invece errore percettivo, tradottosi in supposizione, avente portata decisiva ai fini della violazione processuale (Cass. n. 14610/2021).
L’omesso esame della circostanza processuale non corrisponde alla falsa percezione perché, mentre quest’ultima comporta l’erronea supposizione, esso resta un fatto che non si traduce in alcuna attività ed a cui la legge collega unicamente l’effetto del vizio motivazionale o della violazione processuale.
Alla stregua di quanto esposto, restando assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 febbraio 2026 La Presidente NOME COGNOME