Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36251 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36251 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 20353-2022 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
Revocazione
R.G.N. 20353NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/10/2023
CC
– controricorrente –
nonchŁ contro
RAGIONE_SOCIALE, FEDERUTILTY E CONFSERVIZI;
– intimate –
avverso l’ordinanza n. 25508/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 30/08/2022 R.G.N. 19358/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con ordinanza del 30 agosto 2022, n. 25508, questa Corte ha rigettato il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, reiettiva della sua impugnazione di quella di primo grado, di inammissibilità delle domande di accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE dal 1° marzo 2004 e di illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera del 26 ottobre 2006, con le conseguenti condanne reintegratoria e risarcitoria della società;
la Corte di legittimità ha ritenuto l’accertamento della Corte territoriale ben
argomentato e documentato, in esatta applicazione dei principi di diritto regolanti la materia, in ordine alla negazione dell’istituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti: essendosi piuttosto trattato di un periodo di tirocinio presso la società della durata di tre mesi (dal 1° marzo al 1° giugno 2004), poi prorogata al 31 dicembre 2004 (per l’acquisizione di conoscenza reale delle funzioni dell’Ufficio del Personale, in affiancamento al responsabile dell’area di Comunicazione Interna nello svolgimento di attività dell’ufficio: come previsto dal Progetto Formativo e di Orientamento, relativo alla Convenzione stipulata il 17 febbraio tra l’RAGIONE_SOCIALE e lRAGIONE_SOCIALE), in applicazione della lettera d ) del D.M. 148/1998, compiuto dal ricorrente dopo il Master presso l’RAGIONE_SOCIALE frequentato dal 15 febbraio al 27 settembre 2003;
3. con atto notificato il 7 settembre 2022, NOME COGNOME ha proposto ricorso per revocazione avverso la predetta sentenza con un unico motivo, cui la società ha resistito con controricorso; 4. la causa, già fissata per la trattazione in precedente adunanza camerale, Ł stata rinviata
all’odierna per ragioni organizzative composizione del collegio.
5. entrambe la parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.
6. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c., per errore di fatto -individuato nell’essere ‘la decisione … fondata su supposizioni contrarie a quelle esposte dal ricorrente in fatto e in diritto la cui verità è incontestabilmente esclusa … ‘ e risultando ‘tale errore di fatto … evidente dalla lettura degli atti della causa nonché dall’esame nonché dall’esame della documentazione’ -consistente nel non avere la Corte di legittimità ‘ritenuto che il Master di I livello conseguito da NOME non Ł un corso di specializzazione e, quindi, trova applicazione al caso di specie la lettera c) dell’art. 7 del DM n. 142/98, ossia che il tirocinio del ricorrente avrebbe dovuto avere una durata non superiore ai 6 mesi in quanto a
conclusione di un percorso formativo postlaurea’ (unico motivo);
2. esso Ł inammissibile;
3. è noto come l’errore di fatto, che legittima la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, consista in un’erronea percezione dei fatti di causa, che -oltre a dover rivestire i caratteri di assoluta evidenza e di semplice rilevabilità, sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, nonchØ quelli di essenzialità e di decisività ai fini della decisione -deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, e cioŁ quegli atti che la Corte deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso, dovendo incidere unicamente sulla sentenza di legittimità (Cass. 18 febbraio 2014, n. 3820; Cass. 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4686; Cass. 14 settembre 2021, n. 24700; Cass. 17 giugno 2022, n. 19713). Ancora recentemente questa Corte ha ribadito (Cass. 7 giugno 2022, n. 18335) che esso non può invece consistere in un errore di diritto sostanziale o processuale, nØ in un errore di giudizio o di valutazione (Cass. 11 aprile 2018, n. 8984),
dovendo piuttosto manifestarsi in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti invece in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (Cass. 29 ottobre 2010, n. 22171; Cass. 11 gennaio 2018, n. 442);
3.1. nel caso di specie, non si Ł trattato di una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto decisivo, quanto piuttosto di un’articolata ed argomentata valutazione giuridica del rapporto intrattenuto tra le parti -qualificato come di tirocinio, nell’ambito del Progetto Formativo e di Orientamento sopra specificato, piuttosto che di lavoro subordinato -inammissibilmente contestata con l’odierno ricorso;
3.2. inoltre, il motivo Ł pure generico, non confrontandosi assolutamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata di revocazione (di verifica, appunto, della corretta applicazione dei principi in materia di accertamento di rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato), in violazione della prescrizione, a pena di inammissibilità, dell’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c. (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 23 gennaio 2019, n. 1845; Cass. 20 dicembre 2020, n. 26277);
4. dalle superiori argomentazioni discende allora l’inammissibilità del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario, secondo la sua richiesta e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi e euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 25 ottobre