Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34341 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34341 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/12/2023
Oggetto revocazione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 27160-2022 proposto da: COGNOME NOME, domiciliata in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,
rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 13935/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/05/2022 R.G.N. 16595/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con sentenza n.13935/22 questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso presentato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso sentenza d’appello che aveva respinto la domanda svolta nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la regolarizzazione della propria posizione contributiva in relazione a un affermato rapporto di lavoro subordinato intercorso con il Comune di Conversano.
Riteneva questa Corte che i motivi presentassero una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei; vi era poi un difetto di localizzazione dei documenti invocati in ricorso, poiché in esso non si dava atto che erano stati prodotti in copia e nemmeno se ne segnalava la presenza entro il fascicolo d’ufficio del giudice d’appello; ancora, le censure alla valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice d’appello era no
inammissibili, al di fuori dei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.
Avverso la sentenza ricorre per revocazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, proponendo due motivi illustrati da memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce erronea percezione dei fatti, in particolare relativi ad antefatti processuali riportati dalla sentenza nella parte dedicata allo svolgimento del processo. Il motivo fa derivare da tale errata percezione conseguenze per sé pregiudizievoli, ovvero: la Corte non avrebbe considerato che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non si era opposto alla regolarizzazione della posizione contributiva, e avrebbe errato sulla natura assistenziale e non retributiva delle somme percepite dalla ricorrente ad opera del Comune di Conversano. Il motivo adduce altresì errore di fatto laddove la sentenza aveva escluso che il ricorso localizzasse i documenti su cui si fondava. Si lamenta infine che la Corte avrebbe erroneamente escluso l’avvenuto uso di prove poste a fondamento della decisione e non introdotte dalle parti, così come avrebbe erroneamente escluso che la ricorrente avesse contestato la violazione di norme processuali e sostanziali, anziché dolersi solo della mancata valutazione di elementi istruttori.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce che la sentenza avrebbe violato i diritti fondamentali previsti
dalla Convenzione EDU, non avendo proceduto ad un esame molto attento e rigoroso di ogni elemento in fatto, e in particolare di vari elementi probatori allegati da cui risultava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Conversano.
Il primo motivo è inammissibile.
Va premesso che l’errore ha rilevanza a fini revocatori solo se sia essenziale e decisivo, poiché su di esso poggia la decisione (Cass.4678/22).
Il requisito di decisività manca ai seguenti errori dedotti con il primo motivo: a) errore riguardante gli antefatti processuali precedenti alla sentenza d’appello sul cui ricorso ha deciso la sentenza qui impugnata per revocazione. Si tratta invero di err ore che, quand’anche in ipotesi esistente, risulta irrilevante: la sentenza ha infatti bene compreso il contenuto e il decisum della pronuncia d’appello oggetto di ricorso in cassazione ex art.360 c.p.c., così come ha ben compreso i motivi di ricorso avverso tale sentenza; b) errore riguardante la affermata insussistenza della localizzazione degli atti: tale errore, quand’anche in ipotesi esistente, è irrilevante poiché la sentenza è basata su un’altra e autonoma ratio di inammissibilità, ovvero la promiscuità dei motivi contenenti plurime censure riconducibili a più delle ipotesi enumerate all’art.360 c.p.c. (v. Cass.4678/22 circa l’irrilevanza dell’errore ove la sentenza sia basata su un’altra ratio decidendi non attinta da errore). Si può poi aggiungere che, riguardo alla localizzazione, il motivo deduce un errore non di fatto ma di giudizio, poiché la sentenza ha escluso la localizzazione compiuta nel ricorso che non riportava l’indicazione della copia degli
atti o della loro presenza nel fascicolo d’ufficio, mentre il motivo di revocazione fa riferimento ad una localizzazione, ritenuta sufficiente, avvenuta a mezzo dell’ indice del fascicolo di parte.
I restanti argomenti del primo motivo deducono non errori di fatto ma errori di giudizio compiuti, e quindi risultano ancora una volta inammissibili: sono errori di giudizio quelli che vertono sull’apprezzamento delle prove – la Corte non avrebbe considera to che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non si era opposto alla regolarizzazione della posizione contributiva -oppure su altra valutazione compiuta: a) la Corte avrebbe errato sulla natura assistenziale e non retributiva delle somme percepite dalla ricorrente ad opera del Comune di Conversano; b) avrebbe errato a ritenere escluso l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti -sul punto peraltro la sentenza non ha affermato ciò riguardo al caso di specie, limitandosi a richiamare la massima di una pronuncia ove è detto che la violazione dell’art.115 c.p.c. sussiste se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti -; c) avrebbe errato ad escludere che la ricorrente avesse contestato la violazione di norme processuali e sostanziali, anziché lamentarsi solo della mancata valutazione di elementi istruttori.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
Premesso che non si verte in tema di revocazione ex art.391-quater c.p.c., poiché non è intervenuta alcuna sentenza della Corte EDU che abbia riconosciuto come contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamental i ovvero ad uno dei suoi Protocolli il contenuto della sentenza qui impugnata, il motivo in realtà si limita a dedurre un errore di giudizio:
la sentenza avrebbe dovuto aver riguardo ad alcuni elementi istruttori trascurati. Poiché si è al di fuori dell’errore di fatto, non sussistono i presupposti della revocazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.