Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22145 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22145 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18710-2023 proposto da:
NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 7341/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/03/2023 R.G.N. 17420/2019;
Oggetto revocazione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/05/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7341 del 2023 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari che aveva confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede con la quale era stata rigettata la domanda del COGNOME volta all’accertamento verso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del proprio diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva per gli anni dall’1982 all’1988.
1.1. Con la sentenza di cui è qui chiesta la revocazione sono state ritenute inammissibili le censure avanzate rilevandosi che, ferma la mancanza di prova di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Conversano, i motivi presentavano una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei e censure sulla valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice d’appello inammissibili al di fuori dei limiti dell’art.360 primo comma n.5 c.p.c.. Quanto alla disponibilità manifestata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ad accettare i contributi eventualmente dovuti si è osservato che essa non poteva di per sé fondare l’accoglimento della domanda di regolarizzazione contributiva con richiesta di condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Ha infine ricordato che la proponibilità di tali azioni nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE era esclusa per effetto dell’accertamento negativo del rapporto di lavoro subordinato anche da parte del giudice munito di giurisdizione.
Di tale sentenza è chiesta la revocazione da parte di NOME COGNOME con ricorso affidato a due motivi ai quali resiste con controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE . Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale ha insistito nelle conclusioni già prese.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce l’erronea percezione dei fatti, in particolare relativi ad antefatti processuali riportati dalla sentenza nella parte dedicata allo svolgimento del processo. Il motivo fa derivare da tale errata percezione conseguenze per sé pregiudizievoli, ovvero: la Corte non avrebbe considerato che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non si era opposto alla regolarizzazione della posizione contributiva, e avrebbe errato sulla natura assistenziale e non retributiva delle somme percepite dalla ricorrente ad opera del Comune RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Conversano.
3.1. Con il motivo si adduce altresì un errore di fatto laddove la sentenza aveva escluso che il ricorso localizzasse i documenti su cui si fondava.
3.2. Si lamenta infine che la Corte avrebbe erroneamente escluso l’avvenuto uso di prove poste a fondamento della decisione e non introdotte dalle parti, così come avrebbe erroneamente escluso che la ricorrente avesse contestato la violazione di norme processuali e sostanziali, anziché dolersi solo della mancata valutazione di elementi istruttori.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce che la sentenza avrebbe violato i diritti fondamentali previsti dalla Convenzione EDU, non avendo proceduto ad un esame attento e rigoroso di ogni elemento in fatto, e in particolare di vari elementi probatori all egati da cui risultava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Conversano.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
5.1. Va premesso che l’errore ha rilevanza a fini revocatori solo se sia essenziale e decisivo, poiché su di esso poggia la decisione (cfr. Cass. n. 4678 del 2022). Esso inoltre deve vertere su un fatto che non abbia costituito punto controverso sul quale sia caduta la decisione.
5.2. Nel caso di specie difettano entrambi i requisiti. I pretesi errori di fatto dedotti col motivo attengono tutti a punti oggetto
della decisione di cui si chiede la revocazione. Quanto al requisito della decisività, esso manca riguardo al dedotto errore sulla affermata insussistenza della localizzazione degli atti: tale errore, quand’anche in ipotesi esistente, è irrilevante poiché la sentenza è basata su un’altra e autonoma ratio di inammissibilità, ovvero la promiscuità dei motivi contenenti plurime censure riconducibili a più delle ipotesi enumerate all’art.360 c.p.c. (v. Cass.4678 del 20 22 circa l’irrilevanza dell’errore ove la sentenza sia basata su un’altra ratio decidendi non attinta da errore).
5.3. I restanti argomenti del primo motivo deducono non errori di fatto ma errori di giudizio compiuti, e quindi risultano ancora una volta inammissibili.
5.4. Invero, costituisce errore di giudizio quello che verte sulla cattiva applicazione dell’art.115 c.p.c. fatta dall’ordinanza impugnata; è errore di giudizio quello secondo cui erroneamente sarebbe stato ritenuto non provato il rapporto di lavoro subordinato, quando esso risultava invece dimostrato alla luce delle prove acquisito al processo.
5.5. Occorre ricordare che, sebbene nominato come errore di fatto, l’errore nella valutazione degli atti processuali sottoposti al controllo della Corte di cassazione, è errore di giudizio e non di fatto, risolvendosi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali (Cass. n. 5326 del 2023).
Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
6.1. Premesso che non si verte in tema di revocazione ex art.391-quater c.p.c., poiché non è intervenuta alcuna sentenza della Corte EDU che abbia riconosciuto come contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli il contenuto dell’ordinanza qui impugnata, il motivo in realtà si limita a dedurre un errore di giudizio: l’ordinanza avrebbe
dovuto aver riguardo ad alcuni elementi istruttori trascurati.
6.2. Poiché si è al di fuori dell’errore di fatto, non sussistono i presupposti della revocazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in €2.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese generali, e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del c itato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 30 maggio 2024