Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5401 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5401 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1961/2025 R.G. proposto da
NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), in proprio ex art. 86 c.p.c., nonché rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), e dall ‘ AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
per la revocazione dell ‘ ordinanza di questa Corte n. 20571 del 24/7/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/2/2026 dal AVV_NOTAIO;
lette le memorie delle parti;
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, il primo quale socio unico della seconda ed entrambi quali soci di RAGIONE_SOCIALE, evocavano in giudizio RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali che assumevano di avere patito in conseguenza di condotte illecite, che prospettavano come integranti un ‘ ipotesi di estorsione contrattuale; esponevano di avere intrattenuto plurimi rapporti con l ‘ allora RAGIONE_SOCIALE (poi, RAGIONE_SOCIALE BPM) e di avere stipulato contratti di leasing, tra cui uno finalizzato alla costruzione di un immobile in Monte Urano destinato a centro logistico della controllata RAGIONE_SOCIALE;
-riferivano altresì vicende inerenti a mutui richiesti da SIC per progetti di sviluppo, e allegavano che, nell ‘ ambito di trattative volte a definire due transazioni (una relativa ad uno dei mutui e una relativa ai fatti concernenti il leasing dell ‘ immobile), la banca avrebbe esercitato pressioni indebite;
-in particolare, deducevano che RAGIONE_SOCIALE BPM e RAGIONE_SOCIALE, agendo di concerto, avrebbero condizionato la definizione transattiva relativa al mutuo alla contestuale definizione delle contestazioni concernenti il leasing dell ‘ immobile di Monte Urano; e che, per conseguire tale risultato, la banca avrebbe intimato il pagamento di ratei che assumevano sospesi per intervenuta moratoria e avrebbe poi segnalato SIC alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della Banca d ‘ Italia, qualificando il credito come in sofferenza;
-nel corso del giudizio sopraggiungeva il fallimento di RAGIONE_SOCIALE e il processo veniva riassunto dal solo NOME COGNOME;
-il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8062/2019, rigettava la domanda: riteneva, in sintesi, che la prospettazione attorea ruotasse sull ‘ assunto della concessione di moratorie (sulle rate di un mutuo e sui canoni di leasing), ma rilevava il difetto di prova di tali moratorie; conseguentemente, qualificava come legittima la pretesa di pagamento dei ratei scaduti e reputava altrettanto legittima e doverosa la segnalazione a sofferenza in RAGIONE_SOCIALE in difetto di adempimento della debitrice;
–NOME COGNOME impugnava la decisione;
-la Corte d ‘ appello di Milano, con la sentenza n. 904 del 22 marzo 2021, rigettava il gravame e confermava la decisione di primo grado: in particolare, riteneva indimostrata, tanto con la documentazione prodotta quanto con la prova testimoniale, la sussistenza degli elementi necessari per configurare le condotte illecite dedotte; escludeva espressamente che risultassero provate violenze o minacce idonee a costringere l ‘ appellante a concludere la transazione e negava la prova delle moratorie asseritamente concesse a RAGIONE_SOCIALE in relazione al leasing; affermava, inoltre, che non potevano qualificarsi come ‘ minacce seriali ‘ le lettere con cui la banca intimava pagamenti o comunicava, a fronte del grave inadempimento, l ‘ imminente segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
–NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, articolato in dodici motivi;
-questa Corte, con l ‘ ordinanza n. 20571 del 24 luglio 2024, rigettava il ricorso;
-avverso detta ordinanza NOME AVV_NOTAIO proponeva ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., notificato il 20 gennaio 2025;
-resistevano con distinti controricorsi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1, primo comma, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-in riferimento alla revocazione ex art. 391bis c.p.c. di decisioni di legittimità, sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte ( ex multis , Cass. Sez. U., ord. 19/07/2024, n. 20013, con rinvio a: Cass. n. 35879 del 2022; n. 29634 del 2019; n. 12283 del 2004; n. 3652 del 2006; n. 10637 del 2007; n. 5075 del 2008; n. 22171 del 2010; n. 27094 del 2011; n. 4456 del 2015; n. 24355 del 2018; n. 26643 del 2018) – e vanno
qui ribadite – le affermazioni secondo cui l ‘ errore rilevante ai sensi dell ‘ art. 395, n. 4, c.p.c.:
consiste nell ‘ erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell ‘ asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti;
non può concernere l ‘ attività interpretativa e valutativa;
deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l ‘ errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso;
deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l ‘ errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa;
-ciò premesso, entrambi i motivi di revocazione, sono inammissibili;
-col primo motivo si denunciano «errori di fatto dell ‘ Ordinanza nella decisione del Quarto motivo del Ricorso ex art. 360 c.p.c.»; il provvedimento impugnato «afferma che la Corte d ‘ appello ha richiamato la motivazione resa dal primo giudice, facendola propria …», mentre secondo il ricorrente -tale richiamo «non esiste» e la Corte territoriale «non ha mai fatto propria la motivazione del Tribunale»; pertanto, l ‘ ordinanza «presume l ‘ esistenza di una ‘ doppia conforme ‘ mai esistita», fondandosi su «una falsa percezione della realtà»;
-il motivo, pur formalmente rubricato come errore di fatto, contesta in sostanza l ‘ affermazione dell ‘ ordinanza secondo cui nel caso ricorreva una
‘ doppia conforme ‘ e, quindi, la preclusione ex art. 348ter (oggi 360, penultimo comma) c.p.c. rispetto al vizio motivazionale dedotto nel quarto motivo del ricorso per cassazione.
-in tal modo, la doglianza non investe un dato fattuale incontestabile percepito in modo erroneo, ma mira a rimettere in discussione la qualificazione giuridico-processuale operata dalla Corte (sussistenza o meno della ‘ doppia conforme ‘ , natura ‘ rafforzativa ‘ o meno degli argomenti della Corte d ‘ appello rispetto a quelli del Tribunale);
-ne deriva che la censura si colloca sul piano dell ‘ attività interpretativa e valutativa, espressamente estranea all ‘ ambito dell ‘ art. 395, n. 4, c.p.c.;
-inoltre, l ‘ assetto processuale della ‘ doppia conforme ‘ non emerge come fatto ‘ non discusso ‘ , ma risulta essere stato oggetto di contraddittorio nel giudizio di legittimità: la questione veniva prospettata nel ricorso per cassazione ed era specificamente affrontata dalla Corte nell ‘ ordinanza, che motivava la preclusione richiamando il rapporto tra motivazioni di primo e secondo grado; un errore revocatorio, invece, presuppone un fatto non controverso e non valutato, mentre qui la censura colpisce un punto dibattuto e deciso, il che rende il mezzo revocatorio ulteriormente inammissibile, perché, altrimenti, si trasformerebbe la revocazione in un improprio ‘ quarto grado ‘ sul medesimo tema;
-difetta poi -lo si osserva per absurdum -l ‘ evidenza immediata dell ‘ errore e si richiedono indagini argomentative non consentite: per sostenere che la Corte d ‘ appello «non richiamava» la motivazione del Tribunale e che non vi era identità di « iter logico-argomentativo», il motivo postula un raffronto argomentato tra motivazioni di merito e una ricostruzione delle rispettive rationes decidendi ; ma l ‘ errore revocatorio, per sua natura, deve essere di evidenza assoluta e rilevabile ictu oculi dal solo confronto tra decisione e atti del giudizio di legittimità, senza operazioni ermeneutiche, mentre la censura de qua richiede una lettura comparativa e valutativa delle motivazioni di merito;
-infine, il motivo non dimostra il necessario nesso causale tra l ‘ asserita svista e un diverso esito decisorio: l ‘ ordinanza, infatti, non si fondava solo sulla ‘ doppia conforme ‘ come clausola assorbente, ma collocava le doglianze nel perimetro dell ‘ inammissibile richiesta di rivalutazione del fatto e del materiale probatorio; difetta, dunque, l ‘ elemento dell ‘ essenzialità e decisività dell ‘ errore richiesto dall ‘ art. 395, n. 4, c.p.c.;
-con il secondo motivo il ricorrente deduce «errori di fatto dell ‘ Ordinanza nel decidere il Terzo motivo del Ricorso ex art. 360 c.p.c.», per avere il provvedimento impugnato travisato il contenuto degli atti di causa e affermato circostanze non rispondenti al vero;
-in particolare, l ‘ ordinanza impugnata afferma che la Corte territoriale, facendo proprie le conclusioni del Tribunale, avrebbe accertato la legittimità della segnalazione sulla base della posizione creditoria di RAGIONE_SOCIALE e delle comunicazioni preventive inviate alla società mutuataria, ma tale ricostruzione, secondo il ricorrente, non trova riscontro negli atti e risulta frutto di un triplice errore percettivo: 1) il provvedimento confonde la posizione delle parti, attribuendo ad RAGIONE_SOCIALE la qualità di creditrice del mutuo (mentre la società non rivestiva tale qualità, come emergerebbe pacificamente dalla documentazione contrattuale prodotta nei precedenti gradi di giudizio); 2) l ‘ ordinanza parla di «lettere» al plurale, ritenendo che fossero state inviate più comunicazioni alla debitrice, ma -sostiene il ricorrente -esiste una sola lettera, sicché la pluralizzazione delle comunicazioni costituisce un travisamento materiale degli atti; 3) il provvedimento richiama l ‘ esistenza di un «preannuncio» della segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE, ma tale affermazione -sempre secondo il ricorrente -non corrisponde al vero, poiché nessun preavviso sarebbe mai stato indirizzato alla società mutuataria;
-la censura aggrega una serie di asserite ‘ sviste ‘ , ma la struttura stessa della doglianza mostra che il ricorrente mira a sostenere che la Corte di cassazione avrebbe mal compreso la motivazione della Corte d ‘ appello e
il contenuto del motivo di ricorso per cassazione, finendo per ritenere inammissibile una censura che, invece, secondo il ricorrente, era fondata;
-questo tipo di critica, però, si traduce (i) in una contestazione della lettura/valutazione del materiale argomentativo e probatorio (attività non revocabile) e (ii) nella sostanziale riproposizione della tesi di merito sulla legittimità/illiceità delle condotte e sulla segnalazione in RAGIONE_SOCIALE;
-non si tratta, cioè, di un errore ‘ meccanico ‘ su un fatto non controverso, ma di un dissenso sull ‘ interpretazione della vicenda e sulla qualificazione giuridica delle condotte (da un lato l ‘ estorsione contrattuale, dall ‘ altro l ‘ esercizio di tutela del credito);
-inoltre le censure su «creditrici», «lettere» e «preannuncio» sono prospettate come errori percettivi (addirittura il ricorrente parla di «una confusione di assoluta evidenza e gravità … »; pag. 24 del ricorso), ma, così come articolate, le presunte sviste richiedono comunque una ricostruzione del complesso iter di corrispondenza e rapporti e un apprezzamento del modo in cui la Corte d ‘ appello e questa Corte hanno impiegato formule riepilogative («lettere» come categoria, «creditrici» come riferimento complessivo a posizioni creditorie, ecc.); l ‘ errore revocatorio è costituito, invece, come si è già rilevato, da una evidente svista, immediatamente verificabile, mentre il percorso dimostrativo e selettivo degli atti e sulla loro portata, prospettato dal ricorrente, eccede il perimetro dell ‘ art. 395, n. 4, c.p.c.;
-peraltro, la decisione sull ‘ inammissibilità del terzo motivo ex art. 360 c.p.c. era costruita proprio sul rilievo che la doglianza si fondava su una ricostruzione fattuale alternativa (moratorie, finalizzazione illecita della segnalazione, ‘ programma estorsivo ‘ ) e, dunque, sull ‘ inammissibile tentativo di ottenere una rivalutazione del fatto e della prova: il ricorso per revocazione, riproponendo la medesima tesi, si colloca sullo stesso terreno di discussione, già coperto da pronuncia della Corte, con conseguente inammissibilità della revocazione;
-manca, inoltre, la decisività dei pretesi errori posto che, espunte le espressioni contestate, non si dimostra che la pronuncia avrebbe avuto con certezza un contenuto diverso; anzi, poiché l ‘ ordinanza ha fondato l ‘ inammissibilità sulla natura della censura come richiesta di rivalutazione del merito e sull ‘ assenza di prova (secondo il giudice di merito) degli elementi costitutivi dell ‘ illecito prospettato, l ‘ asserito errore lessicale o riepilogativo non è affatto essenziale nel senso richiesto dall ‘ art. 395, n. 4, c.p.c.;
-in conclusione, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile;
-consegue alla decisione la condanna del ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-il ricorrente soccombente va anche condannato al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, di una somma che si stima equo determinare in misura pari ad Euro 6.000,00, ai sensi dell ‘ art. 96, terzo comma, c.p.c.;
-infatti, la proposizione di un mezzo di gravame manifestamente inammissibile, in presenza di doglianze formulate senza tenere conto dei limiti del sindacato invocabile con il rimedio della revocazione, costituisce indice di mala fede o colpa grave e si traduce in una condotta processuale contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l ‘ accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e, dall ‘ altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose;
-tale condotta, integrando gli estremi dell ‘ abuso del processo, si presta, dunque, nella fattispecie, ad essere sanzionata con la condanna della parte ricorrente soccombente al pagamento, in favore delle controparti
resistenti vittoriose, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell ‘ art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593);
-a questa condanna deve necessariamente seguire quella al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma liquidabile in Euro 2.000,00, ai sensi del quarto comma della medesima disposizione;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere a ciascuna controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate per ognuna in Euro 7.655,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché a pagare ad ogni controricorrente la somma di Euro 6.000,00, a norma dell ‘ art. 96, terzo comma, c.p.c.;
condanna il ricorrente a pagare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 2.000,00, a norma dell ‘ art. 96, quarto comma, c.p.c.;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 17 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME