Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5289 Anno 2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5289 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 19918 del ruolo generale dell’anno 2025, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) NOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) NOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentati e difesi dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- per la cassazione dell ‘Ordinanza della Corte di Cassazione n. 8166/2025, pubblicata in data 27 marzo 2025;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto:
REVOCAZIONE ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (ART. 391BIS C.P.C.)
Ad. 13/02/2026 C.C.
R.G. n. 19918/2025
Rep.
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da deAVV_NOTAIOe inadempienze nell ‘incarico di compilazione di una domanda volta ad ottenere aiuti comunitari destinati agli allevatori di bovini.
Gli enti convenuti hanno chiamato in giudizio NOME COGNOME, responsabile della sede RAGIONE_SOCIALE di Caccamo, quale effettiva responsabile dell’eventuale danno.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Termini Imerese. La Corte d’a ppello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda del COGNOME nei soli confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, condannando tali enti, in solido, al pagamento, in favore dell’attore , della complessiva somma di € 27.000,00, oltre accessori.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale ultima pronuncia, ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ (soggetto che viene nel ricorso indicato come unico, con indicazione di un unico numero di codice fiscale), propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c., sulla base di un unico motivo.
Resistono con distinti controricorsi: a) il COGNOME; b) gli eredi di NOME COGNOME (deceduta nel corso del giudizio), NOME, NOME e NOME COGNOME.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso per revocazione si denunzia « errore di fatto art. 395 n. 4 c.p.c., per omessa percezione dell’esistenza di motivi di ricorso che avrebbero necessitato, inevitabilmente il rinvio della causa alla Corte Territoriale affinché quest’ultima esaminasse l’eccezione di infondatezza dei valori determinati dalla CTU redatta, in violazione del Reg. CEE 1783/2003, Regolamento CEE 1254/99, recepito dal RAGIONE_SOCIALE) con decreto 27 novembre 2001, e della circolare n. 9 del 24/03/2005 di RAGIONE_SOCIALE punto 8 in materia di fissazione del titoli, per erronea stima del danno subito dal COGNOME, per l’erroneo calcolo dei capi ammessi al contributo comunitario, per l’erroneo accertamento del tempo di detenzione RAGIONE_SOCIALE vacche nutrici, per erroneo calcolo della fissazione dei titoli ».
La parte ricorrente deduce che la Corte di Cassazione avrebbe « omesso di esaminare il secondo motivo relativo alla sovrastima del danno subito dal COGNOME per l’erroneità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE determinazione della CTU, redatta in violazione di legge, e già contestata nei precedenti gradi di giudizio ».
Il ricorso per revocazione è inammissibile.
Si premette che, con specifico riferimento alla domanda di revocazione, ai sensi dell’art. 391 -bis c.p.c., RAGIONE_SOCIALE sentenze o ordinanze della Corte Suprema di Cassazione, sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di legittimità, e vanno qui ribadite, le affermazioni secondo cui « l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia inAVV_NOTAIOo la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza
assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa » (per tutte, cfr.: Cass., Sez. U, n. 20013 del 19/07/2024, con ulteriore rinvio a: Cass. n. 35879 del 2022; n. 29634 del 2019; n. 22171 del 2010; n. 27094 del 2011; n. 4456 del 2015; n. 24355 del 2018; n. 26643 del 2018).
Nella specie, va, in primo luogo escluso che la Corte di Cassazione abbia del tutto omesso l’esame di un motivo del ricorso e, segnatamente, del « secondo motivo relativo alla sovrastima del danno subito dal COGNOME per l’erroneità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE determinazione della CTU, redatta in violazione di legge, e già contestata nei precedenti gradi di giudizio ».
Neanche può ritenersi che, come assume l’ente ricorrente, « con l’Ordinanza resa dalla Suprema Corte di Cassazione è rimasto assorbito il secondo motivo ».
Il motivo di ricorso in questione è stato, in realtà, certamente esaminato dalla corte d’appello, nel paragrafo 4 della motivazione della pronuncia, esteso nelle pagine otto e nove della stessa.
Esso è stato ritenuto inammissibile, in quanto l’erronea determinazione del danno, in virtù dei pretesi errori nel calcolo dei capi ammessi al contributo comunitario, del tempo di detenzione RAGIONE_SOCIALE vacche nutrici, nonché di tutti gli altri elementi che
avevano inciso sulla stima dello stesso, a giudizio della Corte, essendo stato oggetto di una consulenza tecnica di ufficio:
in primo luogo, avrebbe dovuto essere contestato specificamente e tempestivamente nel corso del giudizio di merito, ciò che non emergeva dal ricorso;
in ogni caso, anche a prescindere dalla tempestività RAGIONE_SOCIALE contestazioni mosse alla consulenza tecnica di ufficio nel corso del giudizio di merito, le censure alla base del motivo di ricorso erano in radice inammissibili in sede di legittimità, perché rivolte nei confronti di accertamenti di fatto.
Sotto tale ultimo profilo, la Corte ha, del resto, ancor più specificamente ed espressamente affermato: « Non si contesta al giudice di appello di non avere tenuto conto dei rilievi di parte mossi alla ctu, ma si contesta proprio l’accertamento in fatto operato dal consulente ».
Tanto premesso, risulta evidente che, con le doglianze esposte nel ricorso per revocazione non si contesta affatto un errore percettivo della Corte, ma, al più, un errore di giudizio, sia nella valutazione del contenuto sostanziale RAGIONE_SOCIALE censure formulate con il secondo motivo del ricorso per cassazione (che, secondo la parte ricorrente, non sarebbe stato, come ha ritenuto la Corte di Cassazione, quello della contestazione di accertamenti di fatto, quanto quello della mera denuncia di violazione di norme di diritto), sia, al fondo, nelle stesse valutazioni sulla stima del danno operate dal consulente tecnico di ufficio, nella sua relazione, come intese e recepite dal giudice di appello (valutazioni che, secondo la ricorrente, sarebbero, in realtà, errate).
Come premesso, infatti, l’errore cd. revocatorio (che, cioè, consente la proposizione del ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391bis e 395, n. 4, c.p.c.) « non può concernere l’attività interpretativa e valutativa » e « deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa,
senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche ».
Nella specie, le affermazioni della Corte di Cassazione oggetto RAGIONE_SOCIALE censure revocatorie formulate dalla parte ricorrente devono ritenersi tutte frutto di attività valutativa della stessa (in primo luogo, nell’interpretazione dello stesso motivo di ricorso in discussione e, comunque, in relazione alla corretta stima del danno).
D i conseguenza, l’istanza di revocazione non può ritenersi ammissibile.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Le spese liquidate al COGNOME vanno distratte in favore dei suoi difensori, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c..
Non sussistono invece, a giudizio della Corte, i presupposti per la condanna della parte ricorrente, nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna la parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore RAGIONE_SOCIALE parti controricorrenti, liquidandole come segue: a) per il controricorrente COGNOME, complessivi € 5.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dei suoi difensori, avvocati NOME
NOME COGNOME e NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.; b) per i controricorrenti NOME, COGNOME e NOME COGNOME, complessivi € 5.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge ;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 13 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME