Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3875 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3875 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 16998-2025 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
-resistente con mandato –
avverso l’ordinanza n. 17449/2025 RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/06/2025 R.G.N. 6804/2024; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con ordinanza n.17449/25, questa Corte rigettava il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza d’appello che gli aveva negato il riconoscimento dello status di vittima del dovere e delle relative
Oggetto revocazione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/01/2026
CC
provvidenze; in particolare, rigettava, per quanto qui rileva, il primo motivo di ricorso con cui si chiedeva declaratoria di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello per omessa lettura in udienza del dispositivo.
Riteneva questa Corte che il dispositivo fosse stato letto in udienza, in quanto: a) nella comunicazione di cancelleria del dispositivo si dava atto RAGIONE_SOCIALE sua lettura; b) la decisione, come da dispositivo in atti, attestata in sentenza, doveva intendersi come lettura del medesimo.
Avverso la sentenza, NOME COGNOME propone un motivo di ricorso per revocazione, illustrato da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE non ha depositato controricorso, limitandosi con memoria a chiedere di essere ammesso alla discussione orale d’udienza.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso per revocazione, NOME COGNOME deduce errore di fatto ex art.395, n.4 c.p.c. La Corte avrebbe erroneamente percepito gli atti di causa, in quanto: a) il collegio d’appello dava atto in sentenza di essersi riservato di decidere, e tanto escludeva la lettura in udienza; b) in nessun punto la sentenza dava atto RAGIONE_SOCIALE lettura del dispositivo; c) la comunicazione di cancelleria del dispositivo non attestava la sua lettura in udienza.
Con il secondo motivo di ricorso, NOME COGNOME ripropone il merito ai fini del giudizio rescissorio,
insistendo per la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza stante l’omessa lettura del dispositivo in udienza.
Il primo motivo è inammissibile per più ragioni.
Innanzitutto, il preteso errore verte su un fatto che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, era controverso, poiché risulta dall’ordinanza n.17449/25 che il RAGIONE_SOCIALE aveva contestato l’omessa lettura in udienza del dispositivo; tant’è vero che l’ordinanza riferisce RAGIONE_SOCIALE difesa del RAGIONE_SOCIALE, il quale rimarcava (pagina 3 del controricorso) che la cancelleria aveva inviato comunicazione alle parti, dando atto RAGIONE_SOCIALE lettura del dispositivo in udienza.
Il fatto oggetto di preteso errore revocatorio, l’unico fatto in sé decisivo per il giudizio, è la lettura o meno del dispositivo in udienza. Il fatto oggetto di errore revocatorio non è invece, come pretende il ricorrente, il contenuto RAGIONE_SOCIALE comunicazione di cancelleria, la quale è stata assunta dalla ordinanza n.17449/25 come un documento volto a provare la lettura del dispositivo in udienza.
Tanto conduce alla seconda ragione di inammissibilità del ricorso, ovvero l’assenza di un errore di fatto, inteso quale errore percettivo e, di contro, la deduzione in ricorso di un errore di giudizio, estraneo all’art.395 n.4 c.p.c.
Invero, l’ordinanza n.17449/25 ha compiuto una valutazione degli atti di causa e, sulla base del loro tenore (testo RAGIONE_SOCIALE sentenza, comunicazione RAGIONE_SOCIALE cancelleria), ha ritenuto che dal contenuto degli stessi fosse dimostrata la lettura del dispositivo in udienza.
In particolare, non si assiste nel caso di specie a un travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, ovvero una svista concernente il fatto probatorio in sé, ma si denuncia un errore compiuto dal giudice nella riconducibilità logica dell’informazione probatoria al fatto probatorio (v. Cass. S.U. 7592/24), ovvero che gli elementi considerati dalla Corte, siccome erroneamente valutati, non dimostravano la lettura in udienza del dispositivo.
All’inammissibilità del ricorso non segue condanna alle spese, non avendo depositato il RAGIONE_SOCIALE alcun controricorso.
i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attes a l’inammissibilità del ricorso , si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.