Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4504 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4504 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17924/2025 R.G. proposto da
C.C. 31/3/2022
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
per la revocazione dell ‘ ordinanza di questa Corte n. 2812 del 5/2/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/1/2026 dal AVV_NOTAIO;
letta la memoria del controricorrente;
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME conveniva in giudizio NOME COGNOME domandando il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati da condotte persecutorie e ingiuriose del convenuto; affermava che
Ad. 9/1/2026 CC R.G.N. 17924/2025
l ‘ azione penale si era conclusa con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione;
-il Tribunale di Cagliari prima (sentenza del 18 luglio 2014, n. 2204) e la Corte d ‘ appello di Cagliari poi (sentenza del 25 febbraio 2016, n. 264) rigettavano la domanda risarcitoria;
-questa Corte, con l ‘ ordinanza del 6 dicembre 2018, n. 31538, accoglieva il ricorso di COGNOME e rinviava alla Corte d ‘ appello cagliaritana per nuova istruttoria;
-con la sentenza dell ‘ 11 gennaio 2023, n. 12, la Corte d ‘ appello di Cagliari nuovamente respingeva la domanda risarcitoria;
-questa Corte, con l ‘ ordinanza n. 2812 del 5 febbraio 2025, rigettava il ricorso;
–NOME COGNOME proponeva tempestivo ricorso per revocazione, ex art. 391bis c.p.c., della citata ordinanza n. 2812/2025;
-resisteva con controricorso NOME COGNOME;
-il controricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 9/1/2026, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-la richiesta di revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. si fonda su un preteso errore di fatto commesso da questa Corte che, nell ‘ affermare che la domanda di risarcimento del danno morale era stata implicitamente rigettata dalla Corte d ‘ appello, non si sarebbe avveduta che il giudice di secondo grado aveva invece sostenuto che tale domanda non era mai stata proposta;
-il ricorrente sostiene, invece, di avere espressamente chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (incluso il danno morale e professionale) come conseguenza delle condotte illecite e che
la Suprema Corte ha travisato il contenuto degli atti processuali, reputando esistente una domanda che la Corte d ‘ appello aveva invece escluso dal thema decidendum , così omettendo ogni pronuncia a riguardo;
-ad avviso del COGNOME, l ‘ errore era da considerare decisivo, perché determinante il rigetto del motivo di ricorso relativo all ‘ omessa pronuncia sul danno morale;
-in riferimento alla revocazione ex art. 391bis c.p.c. di decisioni di legittimità, sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte ( ex multis , Cass. Sez. U., ord. 19/07/2024, n. 20013, con rinvio a: Cass. n. 35879 del 2022; n. 29634 del 2019; n. 12283 del 2004; n. 3652 del 2006; n. 10637 del 2007; n. 5075 del 2008; n. 22171 del 2010; n. 27094 del 2011; n. 4456 del 2015; n. 24355 del 2018; n. 26643 del 2018) – e vanno qui ribadite – le affermazioni secondo cui l ‘ errore rilevante ai sensi dell ‘ art. 395, n. 4, c.p.c.:
-consiste nell ‘ erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell ‘ asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti;
-non può concernere l ‘ attività interpretativa e valutativa;
-deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
-deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l ‘ errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso;
-deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l ‘ errore che
inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa;
-il motivo di revocazione è inammissibile perché dalla stessa ordinanza impugnata risulta evidente che difetta di decisività;
-nell ‘ ordinanza del 5 febbraio 2025, n. 2812, infatti, si legge: «Il sesto motivo di ricorso, infine, è manifestamente infondato. La Corte osserva, in proposito, che, anche volendo acconsentire alla tesi del ricorrente secondo cui -contrariamente a quanto affermato dalla Corte d ‘ appello -la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sarebbe stata effettivamente da lui proposta, è evidente che l ‘ esito decisorio della sentenza qui impugnata, dichiarando l ‘ intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, non poteva che escludere il diritto al risarcimento anche per il danno morale. Tale domanda, dunque, deve ritenersi implicitamente rigettata, pur nel silenzio della Corte d ‘ appello sul punto.»;
-la ratio decidendi si rinviene nel carattere assorbente della riconosciuta prescrizione del credito risarcitorio: è ovvio che se detto credito è prescritto, è del tutto irrilevante stabilire se la domanda di riconoscimento del danno morale era stata proposta ab origine oppure no e se la Corte d ‘ appello di Cagliari l ‘ aveva reputata inammissibile (con minuspetizione) oppure l ‘ aveva (implicitamente) rigettata, perché in ogni caso la stessa non poteva in alcun modo essere accolta;
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a
quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 6.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quanto previsto per i rispettivi ricorsi, se dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 9 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME