Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6409 Anno 2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8868/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME , domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6409 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
-intimati-
avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione di Roma n. 3793/2024 depositata il 12/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME proponeva opposizione al precetto di pagamento intimatogli da NOME COGNOME, convenendo in giudizio anche il terzo NOME COGNOME per essere tenuto indenne da quest’ultimo per gli importi da pagare al creditore intimante, sulla base di un accordo negoziale stipulato con lo stesso COGNOME;
il Tribunale di Avellino, accolta in parte l’opposizione al precetto del COGNOME, accoglieva altresì la domanda proposta da quest’ultimo nei confronti di COGNOME;
la Corte d’appello di Napoli, su appello del solo COGNOME relativo a tale ultima domanda, dato atto del passaggio in giudicato dei capi della sentenza di primo grado non impugnati, in parziale riforma di quest’ultima, rigettava integralmente la predetta domanda;
COGNOME interponeva ricorso per cassazione, cui resistevano NOME COGNOME, nonché NOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, deceduto nel corso del giudizio di secondo grado;
questa Corte rigettava il ricorso osservando che l’unica censura, articolata nel senso che l’appello proposto da COGNOME avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, doveva dirsi manifestamente infondata;
in particolare, veniva ribadito che, qualora vengano proposte, nel medesimo processo, domande ordinarie unitamente a una o più opposizioni esecutive, il regime dell’impugnazione delle rispettive decisioni resta quello proprio di ciascuna domanda;
nella specie, relativa complessivamente sia a un’opposizione all’esecuzione sia a un’opposizione agli atti, la decisione di merito aveva
quindi ritenuto correttamente impugnata con l’appello la domanda di manleva proposta dall’opponente nei confronti del terzo chiamato in causa, trattandosi di domanda autonoma, unica oggetto d’impugnazione, rispetto all’oggetto delle opposizioni esecutive, ancorché collegata alla contestazione del minacciato diritto di agire in executivis ;
avverso questa decisione ricorre per revocazione NOME COGNOME, affidandosi a un mezzo;
resiste con controricorso NOME COGNOME, quale coniuge superstite ed erede di NOME COGNOME;
fissata la trattazione nell’odierna adunanza camerale, non sono state depositate conclusioni dal AVV_NOTAIO Ministero, mentre le parti hanno depositato memoria.
Rilevato che
con l’unico motivo si prospetta l’errore in cui sarebbe incorsa questa Corte mancando di considerare che era stata proposta un’opposizione agli atti esecutivi ‘con’ domanda di manleva, non ‘e’ domanda di manleva, azione, quest’ultima, così individuata dal primo giudice, e non distinta dall’opposizione, tenuto altresì conto che l’appello non era stato rivolto solo alla statuizione sulla manleva.
Considerato che
preliminarmente deve rimarcarsi che parte controricorrente, diversamente da questo avvenuto nel giudizio di legittimità definito con l’ordinanza revocanda, ha dimostrato la sua qualità ereditaria, producendo la dichiarazione di successione con volture catastali, l’ispezione dei cespiti immobiliari presso l’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate Ufficio Territorio, e lo stato di famiglia;
nel merito cassatorio vale quanto segue;
il ricorso è manifestamente inammissibile;
in primo luogo, la parte si riferisce all’atto di appello proposto da COGNOME in modo assertivo, senza riportarlo né illustrarlo specificatamente,
in aperta violazione del requisito di specificità del ricorso per cassazione codificato nell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.;
in secondo luogo, si deduce un preteso errore di giudizio, e non percettivo di fatto, come tale non deducibile con il mezzo revocatorio (cfr., solo ad esempio, Cass., 29/10/2024, n. 27897);
può rammentarsi che per costante giurisprudenza di questa Corte, l’errore di fatto revocatorio in assunto rilievo, ex art. 395 n. 4, cod. proc. civ., presuppone un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali e deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; b) risultare con immediatezza e obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr. tra le molte Cass., 09/05/2025, n. 12291, che in motivazione rimanda a Cass. n. 3362 del 2025, Cass. n. 18407 del 2024, e Cass. n. 12994 del 2022; cfr. Cass., Sez. U., 19/04/2024, n. 20013);
la censura in questa sede proposta:
-non si misura con tale perimetro di ammissibilità del ricorso in parola;
-e neppure si misura, fermo il descritto quadro ricostruttivo, con la ragione decisoria secondo cui la domanda di manleva era stata svolta in uno alle opposizioni esecutive rimaste senza impugnazione, con scioglimento di ogni assunta connessione;
in buona sostanza ciò che si denuncia vorrebbe esso stesso avere la natura di un preteso errore di diritto e non di fatto, giacché la
prospettazione della parte ricorrente addebita a questa Corte di avere apprezzato male sotto il profilo della qualificazione in iure quella che si indica -peraltro con assertoria licenza linguistica – come proposizione della domanda di manleva non già come retta dalla congiunzione ‘e’, dopo quella di opposizione agli atti esecutivi, ma dalla proposizione ‘con’;
il singolare preteso errore di diritto, peraltro, sarebbe (stato) all’evidenza inesistente, atteso che il proporre un’opposizione esecutiva ‘con’ domanda di manleva verso un terzo, e il proporre detta opposizione ‘e’ una tale domanda di manleva, sono alternative del tutto formali che in alcun modo escludono l’oggettivo cumulo di domande;
spese secondo soccombenza;
la plateale inammissibilità del ricorso, quale sopra ricostruita, costituisce univoco indice dell’abuso dello strumento processuale che giustifica la condanna officiosa a titolo di responsabilità processuale aggravata (cfr., Cass., 25/12/2024, n. 34429).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in 7.000,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Condanna parte ricorrente al pagamento di 3.500,00 euro, in favore della parte controricorrente, a titolo di responsabilità processuale aggravata.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME