Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7456 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7456 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2024
Oggetto: equa riparazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26052/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio digitale come in atti.
-RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t.. con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE –
avverso il decreto della Corte d’appello di Roma n. 846/2022, pubblicato in data 28.4.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.2.20224 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con decreto n. 846/2022 la Corte d’appello di Roma, respingendo l’opposizione ex art 5 ter L. 89/2001, ha confermato il provvedimento monocratico con cui era stata dichiarata tardiva la domanda monitoria dell’AVV_NOTAIO volta ad ottenere la condanna il Ministero delle Giustizia al pagamento dell’indennizzo per l’irragionevole durata di un’opposizione a decreto ingiuntivo
proposto dalla RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Giudice di pace di Roma nell’ottobre 2011. La causa era stata definita in primo grado con sentenza n. 55268 del 19 dicembre 2012 con la quale, in parziale accoglimento dell’opposizione, era stata ordinata all’attuale ricorrente la restituzione di un ciclomotore rubato e posto in deposito presso i locali della RAGIONE_SOCIALE, con condanna al pagamento della somma di € 300,00 per spese di custodia. Il successivo giudizio di appello si era concluso con sentenza del tribunale n. 7969/2016, pubblicata in data 20.4.2016.
Il Giudice distrettuale ha posto in rilievo che l’indennizzo era stato chiesto con ricorso depositato oltre il termine perentorio di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di appello, affermando che il fatto che tale pronuncia fosse stata impugnata con ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4 c.p.c. non comporta va alcun differimento del termine ex art. 4 L. 89/2001, trattandosi di un mezzo di impugnazione straordinario, non legato da “rapporto di unicità” con il giudizio di cognizione presupposto.
La cassazione del decreto è ch iesto dall’AVV_NOTAIO con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria.
Il Ministero della giustizia ha notificato controricorso.
2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 324 c.p.c., 4 della legge n. 89 del 2001 comma 1, 395, commi primo e secondo, c.p.c. sostenendo che, essendo la revocazione di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c. un mezzo di impugn azione ordinaria, il termine di sei mesi per richiedere il pagamento dell’indennizzo decorreva non dalla scadenza del termine per proporre ricorso in cassazione, ma dalla conclusione del giudizio di revocazione, con la conseguenza che il ricorso ex L. 89/2001 era tempestivo.
Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 2, comma secondo, L. 89/2001, sostenendo che, poiché il processo presupposto aveva avuto una durata superiore a tre anni, al ricorrente spettava l’in dennizzo per l’irragionevole durata del processo di opposizione.
3. Il primo motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 4 L. 89/2001 i l termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il processo presupposto.
La definitività del provvedimento evoca la preclusione all’esperimento dei mezzi di impugnazione previsti in via ordinaria avverso quel tipo di provvedimento, nel senso che il termine ex art. 4 decorre solo dal momento in cui la decisione assunta a conclusione del giudizio presupposto non è più soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari ed è passata in giudicato (cfr., in termini, (Cass. 27401/2023; Cass. 36125/2021; Cass. 975/2020; Cass. 16194/2019; Cass. 25179/2015; Cass. 18427/2014; Cass. 14286/2006; Cass. 13163/2004, Cass. 17818/2004).
È quindi decisivo considerare che, ai sensi dell’art. 324 c.p.c., si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta a regolamento di competenza, ad appello, a ricorso per cassazione o a ricorso per revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c.., essendo pacifico che anche la revocazione per errore di fatto e per contrasto con un precedente giudicato impedisce il passaggio in giudicato della pronuncia impugnata e ciò, deve ritenersi, anche ai fini di cui si discute in questa sede, non apparendo giustificabile , sul piano sistematico, l’anticipata decorrenza – in questo solo caso del termine per ottenere l’equo indennizzo, anche considerando che l’esito finale del giudizio, quale risulta al momento della definitività della decisione, incide anche sulla liquidazione dell’indennizzo nella misura più congrua , nel range compreso tra gli importi minimi e massimi previsti dall’art. 2 bis, comma primo, L. 89/2001, richiedendo una valutazione che il giudice può compiere in modo compiuta quando tale esito sia ormai cristallizzato.
D’altronde , questa Corte ha già ripetutamente affermato che il termine ex art. 4 L.89/2001 decorre dalla definitività della decisione sulla revocazione ordinaria per l’indennizzo da equa riparazione maturato nell’ambito dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti (ove la revocazione sia introdotta entro sei mesi dal deposito della sentenza che ha concluso il processo presupposto), determinandosi in tal caso una prosecuzione del giudizio che produce l’effetto di differire anche il dies a quo per la proposizione della domanda ex L. Pinto, soluzione che si giustifica proprio alla luce del carattere di mezzo di impugnazione ordinaria della revocazione di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c. (cfr. Cass. 26854/2021; Cass. 120/2017; Cass. 25179/2015).
Non è decisivo che, ove il diritto all’equa riparazione sia dedotto con riferimento all’irragionevole durata di un giudizio di cassazione, il termine per proporre la domanda decorre dalla pubblicazione della sentenza di legittimità anche in caso di ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., poiché, in tal caso, a differenza che per le decisioni di merito, il comma quinto della norma dispone espressamente che la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non impedisce il giudicato sulla sentenza impugnata con il ricorso per cassazione respinto (cfr. Cass. 33459/2021; Cass. s.u. 26672/2020; Cass. 63/2017; Cass. 11737/2019).
Invero, come precisato dalle S.U., la revocazione di cui all’art. 391 -bis c.p.c. è mezzo di impugnazione estraneo al tema della cosa giudicata formale e dunque sottratto al regime dell’art. 324 c.p.c., circostanza che lo rende mezzo straordinario di impugnazione in relazione alla decisione del giudice di merito. Con riferimento al provvedimento della Corte di Cassazione la presenza del termine fisso per la proposizione del rimedio introduce un’autonoma fattispecie processuale di conseguimento della stabilità della
decisione, in modo del tutto indipendente dalla problematica della cosa giudicata formale (Cass. s.u. 26672/2020).
Ne segue che il principio secondo cui il termine di proponibilità della domanda ex L. Pinto, una volta spirato, non può essere riaperto a tempo indeterminato per effetto del ricorso per revocazione della sentenza conclusiva del processo presupposto, trattandosi di un mezzo di impugnazione non legato da “rapporto di unicità” con il giudizio di cognizione concluso con sentenza passata in giudicato (cfr. Cass. 19742/2020; Cass. 552/2017; Cass. 14970/2012; Cass. n. 24358/2006, nonché per il giudizio di cassazione: Cass. 17686/2021; Cass. 22381/2023), deve ritenersi invocabile nel solo caso di impugnazione della sentenza con ricorso per revocazione straordinaria, cui difatti prevalentemente si riferiscono i succitati precedenti di questa Corte.
Solo in tal caso la decisione di merito è già passata in giudicato e non vi è unitarietà tra il processo presupposto e la revocazione, dovendosi inoltre salvaguardare l’esigenza di non procrastinare la possibilità di proporre la domanda di equa riparazione in forza di un termine certamente di natura straordinaria per la sua entità (Cass. n. 24358 del 2006; Cass. n. 24147 del 2008; Cass. n. 24148 del 2008).
Nel caso in esame la revocazione della sentenza del Tribunale è stata definita con pronuncia del 7.7.2020, per cui la domanda ex L. Pinto, proposta il 13.11.2020, era tempestiva.
È, pertanto, accolto il primo motivo, con assorbimento della seconda censura.
Il decreto è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto, con rinvio
della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione,