Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17135 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17135 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24689/2024 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
CONSORZIO DI RAGIONE_SOCIALE nella persona del legale rappresentante in atti indicato, quale successore a titolo universale (a seguito di fusione) del CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE e del CONSORZIO DI RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-controricorrente-
avverso l ‘ ORDINANZA n. 10833/2024 depositata da questa CORTE il 22/04/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME premesso di essere proprietario di un complesso agricolo sito in parte nel Comune di Roma e in parte nel Comune di Albano Laziale, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma il Consorzio di Bonifica Pratica di Mare e il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano quali enti tenuti – in tesi difensiva – alla manutenzione del INDIRIZZO Cancelliera, confinante con il suo complesso agricolo, rientranti nel perimetro di contribuenza dei due consorzi a far data dalla costituzione (quanto al CBPM) e dal 2003 (quanto al CBTAR).
Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13640/2012:
dichiarò il difetto della propria giurisdizione per sussistere quella del giudice tributario con riguardo alle domande del Campegiani volte ad ottenere l’accertamento negativo circa l’onere di contribuzione, nonché la restituzione delle somme a tale titolo già versate;
respinse tutte le domande attrici, ritenendo che i Consorzi di Bonifica sono competenti per i soli corsi d’acqua individuati con apposita delibera della Giunta Regionale in esecuzione degli art.li 31/34 della L. R. Lazio n. 53/1998, mentre nella fattispecie il Fosso di Cancelliera non risultava inserito nell’elenco di cui alle delibere regionali n. 4938/1999 e n. 5079/1999; conseguentemente, affermò che l’obbligo di curarne la manutenzione spettava (non agli enti convenuti, ma) ai frontisti ed escluse il risarcimento richiesto dal COGNOME per i danni che avrebbe subito a causa dell’incendio del 25 luglio 2007.
Il COGNOME propose appello avverso la sentenza del Tribunale. Nel contraddittorio delle parti, la Corte d’appello di Roma con sentenza n. 7225/2019 respinse l’appello, confermando la sentenza del giudice di primo grado.
Avverso la sentenza n. 7225/19 il COGNOME propose revocazione ex artt. 395 comma 1 n. 4 e n. 5 c.p.c., convenendo in giudizio entrambi i consorzi di bonifica ed articolando due motivi.
Al ricorso per revocazione resistette con distinti atti il Consorzio RAGIONE_SOCIALE quale successore a titolo universale: sia del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, incorporato per fusione; sia del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare.
La Corte d’appello di Roma con sentenza n. 2727/2022 respinse il ricorso per revocazione proposto dal COGNOME.
Avverso entrambe le suddette sentenze della locale corte territoriale il COGNOME propose ricorso per cassazione.
Questa Corte – dopo aver riunito il ricorso n. 22607/2020 r.g., proposto avverso la sentenza n. 7225/2019 ed il ricorso n. 27865/2022 r.g., proposto avverso la sentenza n. 2727/2022 – con ordinanza n. 10833/2024:
quanto al ricorso n. 27865/2022 R.G.: ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo nei termini di cui in motivazione; ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il terzo e il quarto; ha dichiarato inammissibile il secondo controricorso depositato in tale procedimento dal RAGIONE_SOCIALE ha cassato la sentenza nella parte in cui ha liquidato una seconda volta i compensi spettanti al Consorzio predetto, liquidazione che, decidendo nel merito, ha eliminato; ha compensato interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità relative a detto ricorso;
quanto al ricorso n. 22607/2020 R.G.: lo ha rigettato; ha dichiarato inammissibile il secondo controricorso e il contestuale ricorso incidentale condizionato proposto dal RAGIONE_SOCIALE ha condannato il ricorrente al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità relative a detto ricorso.
Avverso la suddetta ordinanza ha presentato ricorso il COGNOME chiedendone: a) la revocazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., con conseguente riesame dei motivi di ricorso originariamente proposti con il ricorso di cui al n. 22607/2020 r.g., rispetto ai quali ha
chiesto darsi seguito alla fase rescissoria; b) la correzione dell’ordinanza impugnata per errore materiale in punto di sanzione ex art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002. Il tutto con il favore delle spese e dei compensi, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Al ricorso ha resistito con controricorso il Consorzio di Bonifica Litorale Nord.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
I Difensori di entrambe le parti hanno presentato memoria.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla data della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va premesso un integrale richiamo a Cass. Sez. U. n. 20013/2024 (ove ulteriori e compiuti riferimenti giurisprudenziali) quanto ai presupposti e ai principi generali in tema di revocazione di provvedimenti della Corte di cassazione.
Il COGNOME articola in ricorso, in via rescindente, cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente chiede la revocazione dell ‘ ordinanza di questa Corte, sopra ripercorsa, per errore di fatto, ai sensi degli artt. 395 n. 4 e 391 bis c.p.c., nella parte in cui questa Corte, nella disamina del secondo motivo del ricorso n. 22607/2020 r.g., ha <>.
Premette che il secondo motivo del ricorso per cassazione rubricato al n. 22607/2020 r.g. era stato così da lui formulato: <>.
In sintesi, precisa che con detto motivo aveva inteso <>.
Sostiene che la Corte ha erroneamente supposto l ‘ inesistenza di un “giudicato” (sentenze tributarie definitive) la cui verità era stata positivamente stabilita dalla produzione documentale e dalle sue deduzioni. Afferma che la trascrizione parziale del “giudicato” era stata ritenuta sufficiente in un ‘ altra ordinanza di questa Corte (la n. 30421/2022) e che i “giudicati” non erano stati contestati dai Consorzi, essendo la loro esistenza rilevabile d ‘ ufficio. Questi “giudicati” avrebbero affermato che il contributo consortile non era dovuto in assenza di opere di manutenzione, implicando l ‘ obbligo di manutenzione del Consorzio.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente chiede la revocazione dell ‘ ordinanza di questa Corte, sopra ripercorsa, per errore di fatto, ai sensi degli artt. 395 n. 4 e 391 bis c.p.c.: nella parte in cui questa corte, nella disamina del terzo motivo del ricorso n. 22607/2020 r.g., ha <>.
Premette che il terzo motivo del ricorso per cassazione rubricato al n. 22607/2020 r.g. era stato così da lui formulato: <>.
In sintesi, precisa che con detto motivo aveva inteso <>.
Sostiene che questa Corte ha erroneamente supposto l ‘ inesistenza della sua deduzione riguardante la violazione di tali articoli, sebbene la stessa fosse positivamente stabilita dal testo della sentenza impugnata (p. 6) e dall ‘ atto di appello (pp. 19-27).
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente chiede la revocazione dell ‘ ordinanza di questa Corte, sopra ripercorsa, per errore di fatto, ai sensi degli artt. 395 n. 4 e 391 bis c.p.c.: nella parte in cui questa Corte, nella disamina del quarto motivo del ricorso n. 22607/2020 r.g., ha <>.
Premette che il quarto motivo del ricorso per cassazione rubricato al n. 22607/2020 r.g. era stato da lui così formulato:<>.
In sintesi, precisa che con detto motivo aveva inteso <>.
Sostiene che questa Corte ha erroneamente supposto l ‘ inesistenza del richiamo ai fatti costitutivi della sua pretesa originale, i quali erano stati positivamente stabiliti nel suo ricorso per cassazione, come richiamato nell ‘ ordinanza stessa (punto 27 quarto capoverso). I dati fattuali (mancata pulizia del fosso), ivi riportati, erano sufficienti per una diversa qualificazione giuridica della domanda.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente chiede la revocazione dell ‘ ordinanza di questa Corte, sopra ripercorsa, per errore di fatto, ai sensi degli artt. 395 n. 4 e 391 bis c.p.c.: nella parte in cui questa Corte, nella disamina del settimo motivo del ricorso n. 22607/2020 r.g., ha <>.
Premette che il settimo motivo del ricorso per cassazione rubricato al n. 22607/2020 r.g. era stato così da lui formulato: <>.
In sintesi precisa che con detto motivo aveva inteso <>.
Sostiene che questa Corte ha erroneamente supposto l ‘ inesistenza di una specifica domanda di accertamento dell ‘ obbligo di manutenzione a carico dei consorzi, mentre tale domanda era stato implicitamente formulata nella domanda di declaratoria di inadempimento. Aggiunge che l ‘ accertamento dell ‘ inadempimento presuppone l ‘ accertamento dell ‘ obbligo stesso e che la corte territoriale aveva chiaramente affermato l ‘ obbligo di manutenzione a carico dell ‘ ex CBPM.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente chiede la revocazione dell ‘ ordinanza di questa Corte, sopra ripercorsa, per errore di fatto, ai sensi degli artt. 395 n. 4 e 391 bis c.p.c.: nella parte in cui questa Corte, nella regolamentazione delle spese del grado di legittimità, ha <>.
Sostiene che questa Corte nel quarto capoverso dell ‘ ordinanza impugnata ha statuito che <>, mentre nel punto 3 secondo e terzo capoverso della motivazione ha affermato che: <>.
L ‘ errore denunciato si sarebbe sostanziato nell ‘ avere questa Corte supposto l ‘ inesistenza di un fatto (l ‘ inammissibilità del secondo controricorso con ricorso incidentale depositato dal CBLN, per la posizione dell ‘ ex CBPM) la cui verità era positivamente stabilita dal contenuto del fascicolo d ‘ ufficio del giudizio di cassazione e dalla stessa Corte già considerato con riferimento al ricorso n. 27865/2022 r.g. a giustificazione della compensazione delle spese tra le parti.
Il ricorso per revocazione è inammissibile.
3.1. Inammissibile è il primo motivo.
Questa Corte, con l ‘ impugnata ordinanza n. 10833/24, ha respinto (p. 26) il secondo motivo del ricorso n. 22607/2020, poiché il ricorrente in detto ricorso si era limitato <>, non senza aggiungere che: a) la trascrizione integrale delle sentenze, che in tesi difensiva costituivano il giudicato esterno, era <>.
In via assolutamente preliminare, si osserva che trattasi di valutazioni, che non sono sindacabili con il ricorso a questa Corte (tanto meno in sede di revocazione).
Inoltre, occorre rilevare che l ‘ ordinanza impugnata ha respinto il secondo motivo del ricorso R.G. 22607/20 poiché il ricorrente, nell ‘ invocare la rilevanza ai fini della causa di un giudicato esterno tributario: non aveva mai indicato specificamente le sentenze che avrebbero dovuto fare riferimento al Fosso della Cancelliera; non aveva mai adeguatamente indicato né la loro connessione con la causa e neppure il collegamento fra il precedente, da lui ritenuto rilevante come giudicato esterno, e la fattispecie dedotta in giudizio, in questo mondo non mettendo a disposizione dell ‘ organo giudicante alcun elemento per una valutazione della causa. Detta ratio decidendi (a sua volta integrante un giudizio in diritto e, quindi, di assai ardua sussumibilità entro il paradigma dell’errore revocatorio) non è stata idoneamente attinta dal ricorso per revocazione. Donde un secondo profilo di inammissibilità del motivo di revocazione in esame.
3.2. Inammissibile è il secondo motivo.
Questa Corte, dopo aver dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso originario, lo ha ritenuto comunque infondato sulla base delle seguenti argomentazioni (p. 26 ss.): <>.
Orbene, il motivo di revocazione in esame è inammissibile, in quanto la questione ad esso sottesa è stata comunque esaminata nella ordinanza impugnata, con rigetto nel merito: pertanto, ogni eventuale errore di percezione sui presupposti del l’ inammissibilità è irrilevante.
3.3. Inammissibile è il terzo motivo.
Questa Corte ha dichiarato inammissibile il quarto motivo del ricorso n. 22607 sulla base delle argomentazioni svolte alle pagine 29 e 30 dell ‘ ordinanza impugnata.
In sintesi, in detta ordinanza, questa Corte ha respinto il quarto motivo del ricorso originario in quanto il ricorrente COGNOME si era limitato a dedurre la responsabilità dei consorzi di bonifica in base ad una nuova qualificazione giuridica degli stessi, senza però chiarire se i fatti posti a fondamento della pretesa fossero in qualche modo mutati.
L ‘ inammissibilità del motivo in esame conseguiva al fatto che il ricorrente non aveva indicato, in relazione al quarto motivo del ricorso originario, quali fossero i fondamenti della domanda e quindi il titolo di responsabilità in capo ai consorzi, poiché in nessuno degli atti e documenti allegati nella causa, né nella fase istruttoria esperita in primo grado era stato dimostrato il nesso eziologico fra la pretesa risarcitoria ed una qualunque responsabilità dei consorzi convenuti.
Dunque, la ratio decidendi della declaratoria contenuta nella ordinanza impugnata sta nel rilevato mancato assolvimento dell ‘ onere di specifica indicazione dei termini nei quali il fatto costitutivo del diritto azionato era stato dedotto in atto introduttivo.
Detta ratio non risulta essere stata idoneamente impugnata.
D ‘ altronde nella ordinanza impugnata si legge: <>.
Dunque, nella ordinanza impugnata, vi è stata valutazione di infondatezza del motivo nel merito, ragion per cui ogni eventuale errore – riferito alla prima ragione decisoria di rito – sarebbe irrilevante (perché non decisivo dinanzi alla seconda ratio , di rigetto del motivo nel merito).
3.4. Anche il quarto motivo è inammissibile.
Nella ordinanza impugnata questa Corte, nel dichiarare infondato (pp. 32-33) il settimo motivo (sulle spese) del ricorso originario, ha ritenuto che la statuizione sulle spese di giudizio a carico del COGNOME fosse fondata (non in base all ‘ assenza di una domanda di accertamento della responsabilità dei consorzi, bensì) sulla base dell ‘ accertata soccombenza nella lite come dichiarata nel dispositivo della sentenza della corte territoriale. Ed ha rigettato il ricorso contro detta sentenza, in quanto la corte di merito aveva correttamente determinato le spese in ragione della soccombenza piena del COGNOME (e non sul presupposto che questi fosse solo ‘parzialmente’ soccombente).
Orbene, l’inammissibilità del motivo per revocazione in esame consegue alla circostanza che nella ordinanza impugnata è ravvisabile (non un errore di fatto, ma) una valutazione di correttezza delle ragioni, poste alla base della complessiva ritenuta soccombenza e della conseguente liquidazione delle spese processuali: e, pertanto, un giudizio, in sé insuscettibile di revocazione. Nel giudizio di merito, si ribadisce, è risultato provata l’assenza di un obbligo manutentivo a carico del Consorzio e comunque l’insussistenza di un nesso causale con i danni che erano stati richiesti dal ricorrente.
3.5. Inammissibile è il quinto motivo.
Il Consorzio aveva facoltà di presentare due controricorsi separati, ciascuno per le posizioni dei due consorzi incorporati (CBTAR e CBPM), a causa delle diverse domande formulate dal COGNOME e delle diverse statuizioni delle sentenze precedenti per ciascuno. D’altronde, sebbene il CBLN sia un’unica parte processuale, la separazione delle difese era giustificata per evitare conflitti di interesse e gestire le diverse posizioni contabili ereditate.
Questa Corte, quanto alla regolamentazione delle spese del grado di legittimità, ha così statuito nella ordinanza impugnata (p.33): <>. L’ordinanza impugnata, dunque, non contiene alcuna duplicazione delle spese di lite, ma ha stabilito un’unica condanna legata alla soccombenza dell’attore COGNOME: detta condanna riguarda il ricorso R.G. 22607/20, mentre per il ricorso R.G. 27865/22 le spese sono state compensate.
L’inammissibilità del motivo discende dal fatto che in esso non è stato prospettato alcun errore percettivo decisivo nel calcolo delle spese, oggetto della statuizione di rifusione, in disparte il rilievo (nei limiti in cui tanto possa sussumersi entro l’errore percettivo) che neppure è stato indicato quale sarebbe stato il calcolo corretto.
In definitiva, il ricorso per revocazione, non prospettando alcun un vizio per il quale l’impugnazione straordinaria azionata è ammessa, va dichiarato inammissibile.
L’inammissibilità del ricorso in fase rescindente rende irrilevante la disamina dei motivi articolati in fase rescissoria (che corrispondono al secondo, terzo, quarto e settimo motivo del ricorso originario,
nonché la rinnovazione della regolamentazione delle spese di lite, ivi effettuata).
A tanto consegue, oltre alla condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell ‘ importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
5. Il ricorso per correzione di errore materiale, invece, è fondato. Orbene, vero è che, in materia di contributo unificato, non vi è giurisdizione dell’A.G. ordinaria; e, d’altra parte, sia pure entro certi limiti, la questione della relativa debenza può essere rimessa in discussione nella sede competente. Invero, sotto il primo profilo, le Sezioni Unite di questa Corte già da alcuni anni, con sentenza n. 4315/2020, hanno precisato che: <>. Quanto poi alla questione della debenza, di recente (cfr. Cass. n. 18191/12024) è stato precisato che: <>.
Senonché nel caso di specie è evidente l’imperfezione nella quale è incorso l’estensore, che – dopo aver dato atto in motivazione (p. 33) della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo ex art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002 soltanto con riferimento <> e dopo aver correttamente statuito in dispositivo che: <> nello stesso dispositivo ha poi affermato la debenza di: <> (enfasi aggiunte).
In sostanza, si riconduce all’errore materiale l’imperfezione nella formulazione della debenza del contributo unificato per uno solo dei due ricorsi e nel successivo riferimento a ‘ciascuno’ di essi: l’emenda di tale errore non implica altro che il ristabilimento della piena corrispondenza del tenore testuale del dispositivo a quanto già in motivazione chiaramente enunciato.
In accoglimento del ricorso per correzione, deve quindi essere affermato quanto indicato in dispositivo.
Non spettano spese, per la natura del procedimento, quanto alla correzione dell’errore materiale.
P. Q. M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso per revocazione;
-condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 4.600 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del
15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
– ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto;
– in accoglimento del ricorso per correzione di errore materiale, dispone che nel dispositivo della ordinanza impugnata là dove si legge, nelle ultime tre righe, <> deve leggersi ed intendersi <>, mandando alla Cancelleria per i relativi incombenti.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2025, nella camera di consiglio