Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5093 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5093 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3117/25 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, sedente in Roma, con AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
DEMOCRAZIA E’ LIBERTA’ – RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, sedente in Roma, con AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 31052/24 depositata il 4 dicembre 2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 17 maggio 2013, il liquidatore dell’associazione politica ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha convenuto avanti il Tribunale di Roma la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (BNL), chiedendo di accertarne la responsabilità ‘per la violazione degli obblighi contrattuali’ e, in subordine, la responsabilità ‘indiretta’ per
Ad. 29/01/2026
il fatto di propri ausiliari ex art. 1228 cod. civ., e quindi di condannarla al risarcimento di danni per euro 22.460.200 oltre interessi. Tali domande attenevano all’esecuzione del contratto che regolava il conto corrente acceso da ‘RAGIONE_SOCIALE‘ presso l’agenzia della BNL presso il Senato della Repubblica, sul quale confluivano i finanziamenti e le risorse economiche del partito e sul quale il tesoriere NOME COGNOME era autorizzato ad operare. Questi, abusando di tali poteri, avrebbe trasferito dal conto oltre venti milioni di euro mediante bonifici, prelievi di contanti ed emissione di assegni in favore di soggetti a lui legati, o per pagamenti a terzi, poi risultati ad uso personale. La responsabilità dedotta con la domanda principale deriverebbe dalla asserita violazione di obblighi di informazione, giacché BNL avrebbe mancato di riferire al senatore COGNOME, presidente del partito, le operazioni compiute da COGNOME. BNL, inoltre, avrebbe violato l’art. 119 T.U.B. per avere inviato gli estratti del conto corrente all’indirizzo del COGNOME, anziché alla sede del partito. La responsabilità deriverebbe altresì dalla mancata segnalazione alla Banca d’Italia delle predette operazioni in violazione delle norme di prevenzione del riciclaggio. La domanda subordinata era ricondotta, invece, alla collaborazione che un dipendente dell’agenzia della BNL avrebbe prestato, contro corrispettivo, a COGNOME. Il Tribunale rigettava la domanda e l’attrice proponeva allora appello, in ordine alla ritenuta assenza di operazioni anomale e di assenza di un obbligo, comunque, di segnalare le stesse, nonché alla ritenuta irrilevanza degli indici di anomalia delle operazioni stesse ai fini della segnalazione alla Banca d’Italia.
La BNL deduceva invece che la stessa appellante aveva ammesso che non vi era un obbligo della Banca di vigilare sulla fedeltà del rappresentante del suo cliente, affermando, ben diversamente, l’obbligo della Banca di dare comunicazione al cliente dell’esistenza sul conto di operazioni ‘manifestamente anomale’ (pag. 8 dell’atto di citazione in appello); talché la doglianza si risolveva nella valutazione in concreto della asserita
anomalia delle operazioni, come è confermato dalla sopra trascritta affermazione avversaria: ‘In particolare, la ricostruzione dei fatti è errata nella parte in cui la sentenza di primo grado ha affermato l’assenza di operazioni anomale eseguite dal COGNOME‘.
La Corte d’appello respingeva il gravame.
‘RAGIONE_SOCIALE‘ proponeva dunque ricorso in cassazione, in esito al quale questa Corte accoglieva i motivi primo e quarto.
In accoglimento del primo motivo essa riteneva che la banca ‘è tenuta, in relazione all’obbligo di buona fede oggettiva nell’ambito del rapporto contrattuale di cui all’art. 1175 cod. civ. e nell’esecuzione in buona fede del contratto ai sensi dell’art. 1375 cod. civ., ad attivarsi, onde evitare, senza eccessivo sacrificio per il suo interesse, un eccessivo pregiudizio per il proprio cliente correntista, e dunque a dare perlomeno segnalazione al cliente che, nel caso di specie, per rilevante frequenza, esorbitante importo, anomale modalità di effettuazione -mediante frazionamento ed anche mediante prelievo in contanti -e che vedevano come beneficiari lo stesso COGNOME, i suoi familiari o terzi estranei al partito, si rivelavano estranee all’attività ed agli interessi del partito stesso’; e che inoltre la banca non aveva assolto ai propri obblighi ex art. 119 T.U.B. avendo inviato le comunicazioni periodiche all’indirizzo del COGNOME, osservando infine che l’assenza di meccanismi interni al partito di controllo non escludeva in radice la configurabilità del danno.
In accoglimento del quarto motivo la sentenza d’appello era ritenuta altresì viziata da motivazione apparente in quanto ‘in primo luogo apodittica e non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento’. Essa sarebbe anche ‘illogica, dato che … la corte di merito confonde gli obblighi di legge dettati dalla disciplina di contrasto al riciclaggio coi generali obblighi contrattuali di informativa nei confronti del
correntista; invece, gli ‘indici di anomalia’ di cui alla disciplina antiriciclaggio costituiscono anche, in termini generali, indicatori di operazioni ‘anomale’ e quindi ‘sospette’, e per tale ragione dovevano imporre all’istituto di credito le debite segnalazioni al correntista’.
Propone quindi la BNL ricorso per revocazione affidato a tre motivi, mentre ‘RAGIONE_SOCIALE‘ resiste a mezzo di controricorso.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo mezzo si denuncia che ‘l’ordinanza è errata nella parte in cui, decidendo sul primo motivo di ricorso per cassazione, in relazione alla denuncia di violazione degli artt. 1176, 1218, 1374 e 1375 c.c., ha affermato che la sentenza della Corte d’appello di Roma avrebbe riscontrato anomalie in numerose operazioni compiute dal AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO sul conto corrente de RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (mancando di segnalarle al cliente), mentre, nella predetta sentenza, un tale riscontro non è affatto rinvenibile. Al contrario, la sentenza ha escluso che le operazioni in questione presentassero aspetti di anomalia.’.
A parere della ricorrente, l’errore revocatorio consisterebbe nel fatto che la Corte d’appello non aveva rilevato non solo alcuna manifesta anomalia, ma anzi nessun tipo di anomalia, la cui esistenza sarebbe stata dalla Corte territoriale espressamente esclusa.
Viceversa, questa Corte aveva ritenuto che il giudice d’appello avesse dato atto ‘della riscontrata anomalia di numerose operazioni di conto corrente’.
1.1. Va premesso che, in tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, è fermissimo approdo della giurisprudenza di questa Corte (su cui basti un richiamo a Cass. Sez. U., ord. 19/07/2024, n. 20013, ove compiuti riferimenti e richiami) che l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4:
consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è
incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti;
non può concernere l’attività interpretativa e valutativa;
deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda, deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso;
deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa.
Orbene, nella specie fa evidentemente difetto il requisito della decisività, dal momento che la natura anomala delle operazioni dipende dalla qualificazione giuridica delle stesse, operata inequivocabilmente ed autonomamente dalla Corte regolatrice, che non ha assolutamente svolto accertamenti in fatto, in quanto la tipologia delle operazioni (bonifici in favore proprio o di propri famigliari, prelievi in contanti ecc.) era pacifica, nel momento stesso in cui ha esaminato le stesse al fine di verificare appunto la correttezza o meno della decisione d’appello in rapporto agli obblighi dell’istituto bancario.
Per rendersene conto è sufficiente richiamare come questa Corte, nella revocanda ordinanza, abbia espressamente stabilito, in relazione all’obbligo di cui all’art. 1175 cod. civ. ed a quello in tema di esecuzione del contratto di cui all’art. 1375 cod. civ., lo specifico obbligo della banca di segnalare operazioni di ‘esorbitante importo, anomale modalità di
effettuazione – mediante frazionamento ed anche mediante prelievo in contanti – e che vedevano come beneficiari lo stesso COGNOME, i suoi familiari o terzi estranei al partito (sovente sempre i medesimi), (che) si rivelavano estranee all’attività ed agli interessi del partito stesso’, con ciò provvedendo essa alla qualificazione quali anomale di siffatte operazioni. Dunque, l’essersi riferita questa Corte, nella revocanda ordinanza, al fatto che la Corte territoriale avesse dato atto di operazioni anomale, oltre che ad essere espressione perfettamente compatibile col mero riferimento (questo, effettivamente contenuto nella pronuncia), non è decisivo perché la qualificazione giuridica – che di per sé non è soggetta a revocazione – di fatto dai giudici d’appello a quelle determinate operazioni anomalìa era stata effettuata sicuramente nel giudizio di legittimità.
Col secondo mezzo si deduce che ‘l’ordinanza è errata nella parte in cui, in relazione alla denuncia di violazione dell’art. 119 T.U.B., ha affermato che la sentenza della Corte d’appello avrebbe confermato la sentenza di primo grado, là dove aveva dichiarato che BNL aveva assolto all’obbligo di comunicazione previsto da tale disposizione, mentre la sentenza della Corte d’appello non contiene affatto un tale giudizio di conferma’.
A parere della ricorrente, COGNOME non aveva impugnato la sentenza di primo grado su questo punto. In mancanza di una tale impugnazione, la Corte d’appello non poteva giudicare al riguardo, e, infatti, non ha giudicato. L’obiettivo dato della inesistenza dell’anzidetto giudizio di conferma troverebbe, quindi, coerente riscontro nella mancata impugnazione. Non è dato di capire dove, nella sentenza d’appello, si possa rinvenire una tale decisione di conferma. Era per i ricorrenti palese, dunque, che la decisione della Corte d’appello, anche nel richiamo alla sentenza di primo grado, riguardava il primo motivo di appello, che, appunto, non concerneva minimamente la questione legata alla citata norma del testo unico bancario.
L’errore consisterebbe, dunque, nell’aver ravvisato una decisione inesistente della Corte d’appello, sulla quale si è poi giudicato, reputandola erronea.
2.1. Anche tale motivo è inammissibile.
L’attività ritenuta erronea, svolta da questa Corte, consiste nella mera interpretazione e valutazione del contenuto della decisione d’appello in rapporto ad un motivo di ricorso (che appunto tra gli altri citava l’art. 119 T.U.B. nell’ambito della ricostruzione degli obblighi di comunicazione al cliente di operazioni anomale), che si sottrae al giudizio di revocazione, in quanto non consiste nell’erronea percezione di un fatto, ma appunto nella valutazione del contenuto giuridico di una decisione, quella d’appello, interpretandola nel senso che essa avesse riguardato anche un capo dalla parte ricorrente ritenuto non impugnato e non deciso dalla sentenza di secondo grado.
Col terzo mezzo si denuncia che ‘l’ordinanza è errata nella stessa parte indicata nel secondo motivo di revocazione, in quanto, non avendo dichiarato inammissibile – e avendo, anzi, accolto – la denuncia di violazione dell’art. 119 T.U.B., ha evidentemente presupposto che tale questione, proposta in primo grado e dichiarata infondata dal Tribunale, fosse stata riproposta in appello con l’impugnazione della relativa statuizione del Tribunale; mentre tale impugnazione non era stata affatto proposta’.
3.1. Anche tale ultimo motivo è inammissibile.
Se nel valutare la decisione d’appello in rapporto ad un motivo di ricorso (quello, appunto, con cui si denunciava tra gli altri la violazione dell’art. 119 T.U.B, in relazione come già segnalato alla ricostruzione degli obblighi di buona fede della banca) si ritiene che la Corte di cassazione abbia deciso in ordine ad una questione in realtà assunta come non oggetto di impugnazione in secondo grado, e ivi non decisa, si denuncia al più – e in tesi un assunto errore di diritto, consistente nell’erronea (a parere della
ricorrente in revocazione) mancata identificazione del riferimento all’art. 119 T.U.B. contenuto nel primo mezzo di ricorso in Cassazione con una delle questioni specifiche proposte in primo grado, confondendo così il rimedio della revocazione per un ulteriore grado, se non una vera e propria rinnovazione, del giudizio di legittimità.
In definitiva, il ricorso è inammissibile, con aggravio di spese in capo ai ricorrenti soccombenti, liquidate in base al valore della causa, compreso tra 16 e 32 milioni di euro.
Sussistono in capo al ricorrente principale i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 52.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad esborsi per € 200,00.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capo al ricorrente, di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 29 gennaio 2026
Il Presidente NOME COGNOME