Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4585 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4585 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2026
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7367/2025 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
per la revocazione del l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25442/2024 depositata il 23/09/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, con due motivi, per la revocazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n.4 c.p.c.,
Ud.04/02/2026 CC
dell’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale questa Corte, accogliendo il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposto dalla Regione Lazio avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n.196/2019 (che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 9083/2015, aveva parzialmente accolto la domanda da lui proposta di risarcimento del danno da illegittima pretermissione in procedure di conferimento di incarico dirigenziale) e dichiarando inammissibile il motivo di ricorso incidentale proposto dal COGNOME, decidendo nel merito, ha respinto le sue domande.
Resiste la Regione Lazio con controricorso.
Il ricorrente ha presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente premette in fatto (in sintesi): di aver agìto per il risarcimento del danno da perdita di chance in rapporto alla sua «esclusione» (si intende, mancata scelta) nelle procedure di conferimento dell’incarico dirigenziale apicale di RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, indette nel 2007, nel 2010 e nel 2013, in quanto adottate con motivazione fittizia e senza valutazione comparativa dei candidati; che la Corte di Appello di Roma aveva riscontrato detti vizi riguardo alle procedure degli anni 2007 e 2010; che l’illecito, a seguito della reiezione, da parte dell’ordinanza impugnata, del primo motivo di ricorso per Cassazione proposto dalla Regione Lazio, era rimasto definitivamente accertato; che a fondamento della domanda risarcitoria, e per essa a riprova dell’esistenza effettiva di chances di superamento della selezione, egli aveva proceduto a documentare, per ogni incarico, i titoli vantati, provvedendo dettagliatamente a compararli con quelli dei prescelti, così
mostrando, e deducendo, peraltro senza che a ciò fosse seguita contestazione o controprova alcuna, di possedere una professionalità più idonea rispetto a questi, sì da vantare una elevata probabilità di vittoria; che tanto era stato riconosciuto dalla Corte di Appello di Roma, che, accertato che tutti i 13/14 dirigenti candidati erano in possesso dei requisiti di partecipazione e rilevato che, in effetti, la comparazione era avvenuta solo rispetto ai prescelti, aveva giudicato che tale omissione, se riverberava negativamente sulla quantificazione del danno, non ostava al riconoscimento dello stesso, posto che, in mancanza di altri elementi, doveva ritenersi che tutti avessero pari possibilità di vittoria, poi procedendo alla quantificazione sulla base di detto criterio e così contraddicendo il giudice di prime cure, che aveva ritenuto necessaria la prova di essere il candidato migliore ( chance del 100%).
La Regione Lazio aveva censurato tale statuizione:
per violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., assumendo che la Corte territoriale aveva accertato il danno senza che il lavoratore avesse assolto all’onere, su di lui gravante, di provarne l’esistenza;
per omesso esame di fatto decisivo, per aver omesso la Corte territoriale di valutare le circostanze dedotte dalla Regione Lazio riguardo alla posizione di altri candidati che pure avevano partecipato alla procedura.
Questa Corte ha accolto detti due motivi, con la seguente motivazione: «Va premesso, quanto alla sussistenza ed alla liquidazione del danno, che la Corte territoriale ha dichiarato apertis verbis che il dirigente ‘né nel ricorso introduttivo né in questa sede ha allegato alcunché sulla posizione degli altri concorrenti’….nelle argomentazioni della Corte territoriale si
annida, tuttavia, un errore di diritto: a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice del merito è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due distinti piani, in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell’esito positivo della selezione, e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in base al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito (Cass. n. 26694/2017). Rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance, la giurisprudenza di questa Corte è d’altronde attestata su parametri valutativi che richiedono l’apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di elevata probabilità, prossima alla certezza (Cass. nn. 11165/2018, 11906/2017, 19604/2016, 11353/2010, 4052/2009, 4014/2016). Tale impostazione va nella specie ribadita in quanto è chiaro che una cosa è la determinazione di un nesso causale tra un comportamento ed un danno certo (nel qual caso vale appunto la cd. regola del ‘più probabile che non’)…ed altro è stabilire i criteri di valutazione della rilevanza di un pregiudizio che…è addirittura incerto nella sua reale verificazione…(Cass. n.6485/2021).. A detti princìpi non si è attenuta la Corte territoriale, che ha commisurato il risarcimento al trattamento…tenendo però conto di probabilità che erano, con accertamento di fatto qui insindacabile, ‘pari’ per tutti i concorrenti della selezione in parola…».
Rispetto a tale statuizione, il COGNOME addita a errore revocatorio ex art.395 n.4 c.p.c. il fatto di non avere questa
Corte rilevato «dagli atti di causa» : a) che l’amministrazione non aveva svolto alcuna istruttoria né procedura comparativa, mancando in atti qualsivoglia documentazione al riguardo; b) che egli aveva provato di possedere requisiti maggiori rispetti ai prescelti; c) che l’amministrazione non ave va contestato che egli fosse in possesso dei requisiti, circostanze, queste, del tutto idonee a dimostrare la pretesa «elevata probabilità» di conferimento dell’incarico. Questa Corte avrebbe omesso di considerare che la mancanza assoluta di documenti non aveva consentito al ricorrente di confrontarsi con gli altri candidati; che se la scelta era caduta su alcuni era evidente che gli altri erano meno titolati, sicché nessuna ulteriore comparazione era dovuta, come correttamente ritenuto dalla Corte di Appello, nell’operare la comparazione solo ai fini della quantificazione del danno.
Il motivo è inammissibile.
Perché sia integrato l’errore revocatorio di cui all’art. 395 n.4 c.p.c. deve ricorrere un errore percettivo di fatto, che non può mai cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata ( ex pluris , Cass.27897/2024) posto che la esistenza di controversia sul punto esclude di per sé che il fatto sia incontrovertibilmente vero o escluso; e tanto meno può avere ad oggetto l’apprezzamento operato dalla Corte riguardo alla violazione o falsa applicazione di norme giuridiche (Cass. SU n. 15227/2009; Cass. n 9882/2001). Il fatto oggetto di errore percettivo deve inoltre riguardare gli «atti interni», ossia quelli che la Corte deve esaminare direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso, e delle questioni rilevabili d’ufficio (Cass SU n. 36022/2008, Cass. nn. 8295/2005, 24856/2006, 17443/2008).
Nella specie il motivo di ricorso per cassazione proposto della Regione per violazione di legge verteva appunto sulla esistenza del danno, che era dunque punto controverso, e questa Corte lo ha accolto, non già attraverso un diretto apprezzamento dei fatti sostanziali di causa – alla stessa precluso in quella sede come in questa -ma derivando dall’accertamento in fatto operato dalla Corte di appello -non censurato sul punto – la mancanza assoluta di prova di requisiti ‘poziori’ rispetto a tutti gli altri candidati non prescelti, e, per il tramite di ciò, con giudizio per quanto premesso non revocabile, la violazione di principio di diritto imponente la necessità di provare che il corretto svolgimento della selezione avrebbe indirizzato la scelta in favore del lavoratore con l’elevato/qualificato grado di probabilità necessario a dimostrare l’efficacia eziologica dell’illecito.
Col secondo motivo, premette ancora il COGNOME di avere denunciato arbitraria pretermissione anche in rapporto a procedura indetta, per lo stesso incarico, nell’anno 2013 , insieme ad altri 12 incarichi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Ad esito della stessa, il Presidente della Regione aveva comunicato al Segretario generale che la Giunta non aveva conferito ad alcuno tre di questi incarichi, tra i quali quello di Direttore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per mancanza di candidati in possesso di profili professionali corrispondenti a quelli richiesti, ed in ragione di ciò proposta l’attivazione di procedura di conferimento a soggetti esterni per poi conferire l’incarico alla dott.ssa COGNOME, rispetto alla quale egli aveva requisiti superiori. La Corte di Appello aveva respinto tale doglianza giudicando fondata l’obiezione della difesa della Regione Lazio, basata sull’assunto che egli era stato pretermesso
per l’imminenza del pensionamento per vecchiaia (in effetti avvenuto nell’aprile 2014), in rapporto alla durata dell’incarico (quinquennale, sì che egli per completarlo avrebbe raggiunto i 69 anni); la durata minima era peraltro di due anni secondo il Regolamento regionale, ed egli non avrebbe potuto completare nemmeno quella; giudicando, infine, priva di riscontro la ventilata possibilità del COGNOME di restare in servizio oltre i 65 anni di età.
Avverso tale statuizione egli aveva proposto ricorso incidentale per cassazione denunciando il fatto che né la legge né l’avviso avevano posto tra i requisiti di partecipazione la permanenza in servizio per tutta la durata dell’incarico, sicch é la Corte di Appello aveva dato spazio ad una motivazione «a posteriori».
Il motivo è stato dichiarato inammissibile da questa Corte, « perché non si confronta col decisum; la Corte capitolina, in disparte i profili di illegittimità della delibera accertati dal G.A., ha evidenziato, enunciando due distinte rationes decidendi, che il COGNOME non solo non poteva assicurare la permanenza in servizio per tutta la durata quinquennale dell’incarico dirigenziale, ma non poteva a monte essere nominato…perché la sua designazione, stante il raggiungimento del 65° anno di età nel 2014 e il conseguente collocamento in quiescenza, era comunque preclusa da una puntuale norma regolamentare (art. 162, punto 9) che prevedeva, per l’incarico dirigenziale, una durata non inferiore a due anni; com’è agevole constatare, sullo specifico punto…il controricorrente nulla specificamente obietta, salvo addurre genericamente di poter continuare la sua prestazione lavorativa pur avendo maturato il diritto di andare in pensione; aspetto (questo) ritenuto non provato dai giudici di
secondo grado…con accertamento in fatto che resta insindacabile…in questa sede…».
Il ricorrente denuncia anche su detto punto errore revocatorio ex art.395 n.4 c.p.c., consistente:
nel fatto che, contrariamente a quanto assunto da questa Corte, nella memoria ex art. 378 c.p.c., egli aveva dedotto «che il dr. COGNOME al momento della selezione aveva 63 anni, e -stante la possibilità di permanere in servizio perlomeno fino a 67 anni -poteva svolgere l’incarico per quasi quattro anni (ben più della durata minima)». «In particolare codesta Ecc.ma Corte ha affermato l’esistenza di un fatto -impossibilità del COGNOME di garantire la durata minima biennale -che è invece escluso dagli atti e dai documenti di causa….»;
nel fatto che la Corte avrebbe omesso di considerare il fatto -certo ed incontestabile -che l’avviso per il conferimento non richiedesse in capo ai candidati il requisito della capacità di assicurare la permanenza in servizio per tutti e cinque gli anni, nonché il fatto -ancora una volta incontestato ed incontestabile -che tale motivazione non fosse presente negli atti della procedura.
Anche detto motivo è inammissibile.
Quanto al submotivo sub a) questa Corte osserva che esso, facendo riferimento al contenuto della memoria ex art. 378 c.p.c., non smentisce l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, riguardo al fatto che nel ricorso incidentale il COGNOME non aveva censurato specificamente la motivazione della Corte di appello secondo la quale ostava di per sé all’esistenza dell’illecito il fatto che egli non potesse assicurare la durata minima biennale dell’incarico quale prevista dal Regolamento regionale. Quanto al
fatto che tale questione sia stata posta in memoria, questa Corte ha costantemente affermato che poiché, di regola, con la memoria non possono introdursi nuovi motivi di ricorso, ma solo approfondire questioni già poste col ricorso, l’omesso esame di questioni poste in memoria può costituire motivo di revocazione solo se la proposizione tardiva sia giustificata da fatti imprevedibili verificatisi nel corso del giudizio di Cassazione (Cass. 22561/2016) ovvero veicoli mutamenti normativi o giurisprudenziali dei quali il giudice di legittimità deve indefettibilmente tener conto (Cass. n. 8939/2021) ovvero ancora si introduca violazione di giudicato esterno (Cass. n. 17379/2023); comunque non per recuperare un motivo di ricorso non originariamente dedotto.
Peraltro il submotivo è inammissibile per l’ulteriore ragione che l’affermazione secondo la quale il COGNOME non avrebbe potuto garantire la durata minima biennale ha la consistenza di un giudizio di diritto, oltretutto già speso della Corte territoriale, e quindi per definizione afferente a questione controversa.
Il submotivo sub b) è inammissibile perché il corrispondente motivo di ricorso incidentale è stato esaminato dalla Corte, seppure per dichiararlo inammissibile in quanto l’altra ‘ ratio decidendi’ della sentenza di merito non era stata censurata, il che esclude la natura revocatoria del preteso errore.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 %, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.
La Presidente NOME COGNOME