Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30211 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30211 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4813/2024 R.G. proposto da :
BUD IACOB COSMIN, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO , presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale allegata al controricorso
– controricorrente –
nonché contro
FALLIMENTO di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
– intimato
–
avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 26710/2023 depositata il 18/9/2023;
Corte di Cassazione
Ud.25/10/2024 CC
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 613/2018, rigettava il reclamo presentato ai sensi dell’art. 18 l. fall. da NOME, in proprio e quale liquidatore di RAGIONE_SOCIALE, avverso la dichiarazione di fallimento della compagine.
Rilevava, in particolare, che il deposito degli ultimi tre bilanci presso l’RAGIONE_SOCIALE del Registro delle Imprese in epoca successiva alla declaratoria di fallimento induceva ragionevolmente a dubitare della loro attendibilità.
Questa Corte, con ordinanza n. 26710/2023, riteneva inammissibile il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente aveva lamentato il mancato esame della nota integrativa al bilancio dell’esercizio 2015, al cui interno si era data compiutamente ra gione degli scostamenti del bilancio dell’esercizio 2015 rispetto al bilancio dell’esercizio precedente.
Osservava, in particolare, che il motivo non si confrontava in modo specifico e completo con l’affermazione costituente la ragione dell’inattendibilità dei bilanci – e dunque con la ratio decidendi in punto di soglie dimensionali ex art. 1, comma 2, l. fall. -, ravvisata dalla Corte distrettuale in ragione del loro deposito in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento.
Osservava che a nulla valeva il fatto che il ricorrente avesse lamentato l’omesso esame della nota integrativa al bilancio 2015, trattandosi « evidentemente di un ‘fatto’ ‘non decisivo’ ».
NOME, in proprio e nella qualità in precedenza indicata, ha proposto ricorso per la revocazione dell’ordinanza appena richiamata, pubblicata in data 18 settembre 2023, prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
L’intimato fallimento di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso, sotto la rubrica ‘ violazione o falsa applicazione dell’articolo 395 nr. 4 cpc in relazione all’articolo 1 R.D. 267/1942 (c.d. legge fallimentare), per l’omesso esame dello scritto difensivo ossia della memoria redatta ex art. 380 bis 1 c.p.c. di data 21 agosto 2023 ‘, assume che l’ordinanza impugnata sia viziata dall’omesso esame della memoria redatta dal ricorrente ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., al cui interno era stato sostenuto che il mancato tempestivo deposito dei bilanci presso il registro delle imprese può certo essere opportunamente valorizzato ai fini della valutazione dell’inattendibilità dei bilanci, che non costi tuiscono prova legale, ma non è possibile negare la loro attendibilità in conseguenza della sola violazione delle norme procedimentali ed in ragione dell’avvenuto deposito degli stessi in data successiva alla dichiarazione di fallimento, a prescindere da uno specifico accertamento e da una conseguente concreta motivazione del perché il giudice sia giunto a quella conclusione di inattendibilità.
Il motivo è inammissibile.
5.1 L’ordinanza impugnata, dopo aver spiegato (a pag. 2) che ‘ il reclamante aveva prodotto in sede di reclamo i bilanci dei tre esercizi -2017, 2016 e 2015 -precedenti l’esercizio del dì della dichiarazione di fallimento, depositati presso l’RAGIONE_SOCIALE del Registro delle Imprese in data 24.9.2018 ‘ (dunque dopo la pronunzia della sentenza di fallimento, risalente al 2 luglio 2018, ed a ridosso dell’udienza di discussione del giudizio di reclamo, celebrata in data 3 ottobre 2018), ha rilevato che il primo motivo di ricorso non si confrontava con la ratio decidendi della decisione impugnata, ‘ ovvero con l’affermazione dell’inattendibilità dei bilanci degli
esercizi 2015, 2016 e 2017, in quanto depositati in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento ‘ (pag. 5).
L’errore rilevante dedotto all’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consisterebbe in un’erronea percezione dei fatti di causa che ha indotto la supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente accertata dagli atti di causa e deriverebbe dal fatto che la contestazione asseritamente mancante era presente, invece, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ..
In realtà, gli argomenti addotti all’interno di tale memoria, puntualmente riportati nel motivo in esame al fine di assolvere l’obbligo di autosufficienza della critica previsto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non contestano in alcun modo che l’inattendibilità dei bilanci potesse essere fatta discendere dal loro deposito ‘ in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento ‘, ma si limitano a sostenere che non era possibile negare in astratto l’attendibilità dei bilanci in conseguenza della v iolazione delle norme procedimentali, prescindendo da uno specifico accertamento e da una concreta motivazione in ordine al perché la Corte fosse giunta a quella conclusione di inattendibilità.
Questi argomenti non sono affatto coincidenti, perché un conto è affermare che il mancato rispetto dei termini previsti dagli artt. 2435 e 2478bis cod. civ. di per sé non basta a giustificare una valutazione di non attendibilità dei bilanci, un altro è rilevare, al di là di questa tardività, che i bilanci, mai depositati, erano stati formati e depositati soltanto a dichiarazione di fallimento già avvenuta al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni di esenzione dalla fallibilità.
Nessuna erronea supposizione dell’inesistenza di una contestazione che, in realtà, era stata sollevata all’interno della memoria depositata può dunque essere predicata in questa sede, dovendosi di conseguenza constatare che il ricorso per revocazione è stato
presentato in mancanza dei presupposti richiesti dagli artt. 391bis e 395 n. 4, cod. proc. civ..
5.2 D’altra parte, i vizi di genericità o indeterminatezza dei motivi del ricorso per cassazione non possono essere sanati da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nelle memorie di cui agli artt. 378 o 380bis cod. proc. civ., la cui funzione è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente inammissibili (v. Cass. 3780/2015; nello stesso senso Cass. 5355/2018, Cass. 7237/2006).
L’omesso esame di una memoria depositata ex art. 380bis cod. proc. civ., al più, può costituire errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391bis cod. proc. civ., soltanto quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest’ultimo ai fini dell’adozione di una statuizione diversa, nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga un’insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria, ad esempio per neutralizzare un rilievo imprevedibilmente sollevato dal giudice con la relazione preliminare ovvero dedotto in controricorso (Cass. 22561/2016), per veicolare un mutamento normativo o l’intervenuta pronuncia di sentenze della Corte costituzionale dei quali il giudice di legittimità deve necessariamente tenere conto (Cass. 17479/2022, Cass. 8939/2021) ovvero per allegare sentenze invocate quali giudicati esterni tra le parti su un punto decisivo della controversia, ai fini dell’adozione di una statuizione diversa (Cass. 17379/2022).
Nel caso di specie l’omesso esame della memoria non ha comportato alcun errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.. Infatti, la memoria depositata non conteneva l’ammissibile allegazione di alcun elemento di fatto idoneo a far emergere un’insanabile illogicità o incongruenza all’interno della decisione impugnata, dato che questo strumento processuale non poteva
essere utilizzato per introdurre nuove e tardive contestazioni alla ratio decidendi posta dalla Corte distrettuale a base della decisione impugnata.
6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 25 ottobre 2024.