Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7188 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 7188 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 14302-2025 proposto da:
pro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RIGGIO NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
nonché contro
COMUNE DI NICOSIA, ATO IDRICO N. 5;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 32773/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/12/2024 R.G.N. 6643/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Ricorso per revocazione
R.NUMERO_DOCUMENTO.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 04/02/2026
CC
RILEVATO CHE
con ordinanza n. 32773/2024, questa Corte, per quanto qui rileva, respingeva il ricorso della società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta che aveva confermato l’accertamento del diritto di NOME COGNOME, già dipendente del Comune di Nicosia, alla prosecuzione del rapporto di lavoro con detta società senza soluzione di continuità dal 1° gennaio 2014, con conservazione dei diritti acquisiti e mantenimento dello status giuridico e economico maturato presso l’ente di provenie nza, e condannato la società al risarcimento del danno richiesto con il ricorso introduttivo; in particolare, questa Corte dichiarava l’inammissibilità del motivo di ricorso riguardante la ritenuta non rilevanza, ai fini (dell’esclusione) della pretesa ris arcitoria, della circostanza che la società avesse offerto l’assunzione il 24 luglio 2013, evidenziando che la censura non aveva colto l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata, e aggiungendo che ‘ la contestazione di parte ricorrente principale è assolutamente generica, consistendo nella mera rappresentazione della decisività del rifiuto del dipendente, nella specie assolutamente da escludere ‘ ;
con il presente ricorso la società RAGIONE_SOCIALE chiede la revocazione dell’ordinanza di questa Corte ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., con due motivi;
NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE
parte ricorrente sostiene che questa Corte è incorsa in errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c., consistente nell’erronea presupposizione dell’inesistenza di attività lavorativa
del dipendente COGNOME presso la RAGIONE_SOCIALE alla data del 24.7.2013 (di notifica dell’offerta di assunzione e trasferimento) mentre, in fatto, il lavoratore già dall’anno 2006 e ancora in data 31.12.2013 svolgeva attività lavorativa, in posizione di comando, presso il RAGIONE_SOCIALE in forza della Convenzione di Gestione del 2004 ed in ottemperanza all’obbligo di legge disposto dalla normativa di settore indicata dalla Corte al punto 6 dell’ordinanza revocanda, in quanto circostanza di fatto certa e non contestata risultante dagli atti di causa e nel giudizio innanzi la Corte di Cassazione (controricorso del Comune) e non oggetto di contestazione, e nell’avere valorizzato la data dell’1.1.2014 come data di esistenza del diritto del lavoratore al trasferimento, invece che la data del 2006, così erroneamente valutando il fatto decisivo per la decisione dell’esclusione del principio limitativo di cui all’art. 1227 c.c.;
il ricorso per revocazione è inammissibile;
questa Corte ha chiarito (cfr. Cass. S.U. n. 20013/2024) che, in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte; e che costituisce errore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già di
sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare l’esistenza o l’inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa;
ora, la lettura del motivo di revocazione in rapporto all’ordinanza evidenzia l’assenza , quanto meno, dei requisiti sub c) ed e) di cui sopra, risolvendosi il ricorso per revocazione in una non consentita impugnazione dell’ordinanza perché non condivisa in diritto;
il risarcimento del danno del lavoratore è stato ancorato a periodo in cui egli era rimasto senza retribuzione dopo l’inizio del 2014, mentre la società ricorrente per revocazione sembra riferirsi al periodo precedente; i relativi accertamenti in fatto sono stati valutati nei gradi di merito, e non sono interni al giudizio di cassazione, incentrato sulla disciplina legale del passaggio d el rapporto di lavoro e sull’esclusione di ipotesi di determinazione del danno da parte del lavoratore stesso (o di concorso nella determinazione);
in sostanza, viene in questa sede riproposto il secondo motivo del ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile nell’ordinanza qui impugnata, in una sorta di quarto grado di giudizio al di fuori del sistema delle impugnazioni;
l’ordinanza n. 32773/2024 ha affermat o il principio di diritto che, nel settore del servizio idrico integrato, l’art. 173 del d.lgs. n. 152/2006 ha previsto -quanto al personale appartenente alle amministrazioni comunali, alle RAGIONE_SOCIALE e alle imprese RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, del settore idrico – una fattispecie legale tipica di passaggio di attività da ente pubblico a gestore RAGIONE_SOCIALE, con trasferimento ope legis , immediato e diretto del personale, ai cui
effetti il consenso del lavoratore è irrilevante, stante il suo carattere necessitato, e l’ente gestore resta vincolato al rispetto della garanzia di continuità occupazionale del personale trasferito, in applicazione della disciplina del trasferimento di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c., a cui l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 fa rinvio.
a fronte di tale principio, il ricorso per revocazione muove da una lettura parziale dell’ordinanza che, quanto al comando e alla data del trasferimento dell’attività, non è incorsa in nessuna svista, avendo dato atto, nello svolgimento del processo, che ‘ il comando in origine fissato al 30 giugno 2006 era stato prorogato sino al 31 dicembre 2014; il 24 luglio 2013 COGNOME aveva notificato un’offerta formale di assunzione alla quale aveva riposto negativamente; COGNOME dato atto del rifiuto aveva disposto la cessazione del comando alla data del 31 dicembre 2013; il 6 giugno 2014 il Comune di Nicosia aveva deliberato ex art. 31 d.lgs. n. 165/2001 il trasferimento definitivo presso RAGIONE_SOCIALE del personale indicato dal 1° gennaio 2014, dando atto che si trattava di trasferimento ai sensi dell’art. 2112 c.c .’.
la Corte, pertanto, non è incorsa in alcun errore di fatto e il ricorso, con il quale si sostiene che sulla base del principio enunciato (trasferimento avvenuto ope legis ) il passaggio era avvenuto già in epoca antecedente (dal 2006) e non dal 1° gennaio 2014 (con la conseguenza che sarebbe stato rilevante il rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione), sollecita una diversa valutazione giuridica dei fatti, che, tr a l’altro, sono stati accertati nei medesimi termini, quanto alla data del trasferimento, dai giudici di merito (e quindi, come detto, non internamente al giudizio di cassazione);
stante l’inammissibilità del ricorso per revocazione, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio secondo la
regola della soccombenza, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 4 febbraio 2026.
La Presidente NOME COGNOME