Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1390 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 1390 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2022 dal Consigliere COGNOME
RILEVATO IN FATTO
1.Ai Signori NOME COGNOME e NOME COGNOME era stato ingiunto, su richiesta della Banca Bergamasca – Credito Cooperativo s.c e con decreto provvisoriamente esecutivo – il pagamento della somma di euro 312.660,13, oltre interessi calcolati al tasso contrattuale pari all’11°/0 dal 24 dicembre 2012 fino al saldo effettivo ed oltre alle spese e competenze, quali fideiussori rispetto alla esposizione debitoria della RAGIONE_SOCIALE.
I due ingiunti avevano proposto opposizione, ma la loro opposizione era stata rigettata dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 688/2015, che era stata confermata dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 118/2018.
Avverso la sentenza della Corte territoriale i Signori NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano presentato ricorso a questa Corte, che con ordinanza n. 26901/2020 lo ha dichiarato inammissibile.
3.1 Signori NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per revocazione ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 391 bis e 395 comma I n. 4 c.p.c. avverso l’ordinanza n. 26901/2020 con la quale questa Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso da essi proposto avverso la sentenza n. 118/2018 della Corte di Appello di Brescia.
Ha resistito con controricorso la Banca RAGIONE_SOCIALE credito RAGIONE_SOCIALE
In vista dell’odierna udienza pubblica, il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, mentre i Difensori delle parti hanno depositato memorie.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Gli odierni ricorrenti censurano l’ordinanza impugnata con un unico motivo.
Rilevano che questa Corte, nella ordinanza impugnata, ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso da essi proposto, ma non ha esaminato la memoria che avevano presentato in data 27 maggio 2020, in vista dell’udienza in camera di consiglio che si sarebbe svolta il successivo 16 giugno 2020.
Osservano che in detta memoria essi avevano eccepito la nullità delle fideiussioni, per cui era causa; da essi sottosc:ritte in data marzo 2004, in quanto contenenti clausole vietate dall’art. 2 della legge n. 287/1990; e che tale eccezione di nullità, essendo rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, era stata correttamente formulata nella memoria depositata in data 27 maggio 2020, ma non era stata considerata dalla Corte nella ordinanza impugnata.
2. Il ricorso è inammissibile
Nella giurisprudenza di legittimità è stato precisato che l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4 c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la RAGIONE_SOCIALE può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere caratter autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di
impugnazione. (Sez. 1, Ordinanza n. 26643 del 22/10/2018, Rv. 651443 – 01).
Nel caso di specie, ì ricorrenti eccepiscono la nullità assoluta delle fideiussioni da essi sottoscritte in data 8 marzo 2004, in quanto contenenti clausole vietate dall’art. 2 della legge n. 287/1990, con la conseguenza che essi, quali fideiussori, avrebbero dovuto essere integralmente liberati dall’obbligazione assunta.
Occorre qui ribadire che nel giudizio di cassazione, che ha ad oggetto soltanto la sentenza di merito impugnata in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto in esso proposte, non sono proponibili (men che meno in sede di memorie) nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito ancorché rilevabili d’ufficio in ogni sta e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano, come nella specie, nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto, preclusi come è noto in sede di legittimità.
Pertanto, in linea con il principio di diritto sopra richiamato, l nullità delle fideiussioni, per cui è causa, essendo stata causa determinante della sentenza di merito, avrebbe dovuto essere fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.
D’altronde, quand’anche si volesse ritenere che la nullità dedotta con la memoria potesse essere rilevata d’ufficio in sede di legittimità, in ogni caso non risulterebbe prospettato un errore percettivo, ma un errore di diritto per avere la Corte implicitamente ritenuto non sussistente (o non rilevabile) la nullità.
3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 8000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto 5 – ez.U. 20 febbraio 2020 n. 4315j.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2022.