Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1334 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 1334 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
Oggetto
Impugnazioni civili – Revocazione – Revocazione di ordinanza della Corte di cassazione – Presupposti – Fattispecie
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30553/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dal AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
per la revocazione della ordinanza n. 17694/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, pubblicata il 25 agosto 2020 R.G.N. 20406/2018.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
udito l’AVV_NOTAIO, per delega;
udito l’AVV_NOTAIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 19 aprile 2018 la Corte d’appello di Milano confermò la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda della RAGIONE_SOCIALE volta a ottenere, nei confronti della convenuta RAGIONE_SOCIALE, tutela condannatoria del credito risarcitorio ad essa ceduto dal fallimento della RAGIONE_SOCIALE per i danni da quest’ultima subiti a causa della notevole decurtazione del prezzo di alcuni immobili oggetto di un contratto di leasing a seguito dell’applicazione della c.d. clausola risk reduction .
Osservò in sintesi la Corte territoriale che:
-agendo la RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria di credito litigioso, la sua legittimazione era necessariamente correlata al contenuto della domanda inizialmente avanzata dalla cedente RAGIONE_SOCIALE (in pregresso giudizio poi interrotto per il sopravvenuto fallimento dell’attrice e quindi estinto per mancata riassunzione);
-la tesi centrale dell’ attrice in quel giudizio era che il piano di riduzione del debito non fosse altro che un finanziamento di scopo (cui Car RAGIONE_SOCIALE era dovuta ricorrere a causa della situazione di grave difficoltà finanziaria in cui versava) assistito da patto commissorio, cioè un finanziamento garantito dalla cessione di un credito;
-anche la subordinata domanda di declaratoria della nullità della clausola sulla risk reduction per illiceità della causa era coerente con tale tesi di fondo;
-la società RAGIONE_SOCIALE, al contrario, aveva posto a fondamento della domanda giudiziale di declaratoria di illegittimità della clausola risk reduction la presunta « violazione del divieto di abuso di posizione dominante da parte delle società del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE »; si trattava, quindi, « di un titolo diverso da quello azionato da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE », per cui correttamente il Tribunale aveva ritenuto che la società attrice fosse priva della legittimazione sostanziale a porre una simile domanda;
-era da rigettare anche il secondo motivo di gravame col quale la società appellante aveva chiesto il risarcimento del danno prospettando, a carico della convenuta, una responsabilità per ricettazione prefallimentare, dal momento che nell’atto di citazione del 2 marzo 2012 della società RAGIONE_SOCIALE non risultava avanzata alcuna domanda riconducibile a tale titolo.
Avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE propose ricorso per cassazione sulla base di due motivi: con il primo dedusse che erroneamente la Corte d’appello ave va ritenuto dirimente, ai fini della legitimatio ad causam , la diversità, comunque contestata, della causa petendi dedotta dalla cedente a fondamento della propria domanda subordinata, l’unica riproposta dalla cessionaria , non essendo comunque diverso il diritto fatto valere in giudizio; con il secondo contestò il presupposto di tale assunto, ossia la diversità delle causae petendi .
Con ordinanza n. 17694/2020, depositata in data 25 agosto 2020, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, regolando di conseguenza le spese.
Ai fini della presente disamina viene in rilievo la motivazione esposta a fondamento del giudizio di inammissibilità e, comunque,
di infondatezza del secondo motivo.
3 .1. Secondo quanto esposto nell’ordinanza , RAGIONE_SOCIALE aveva con esso denunciato la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. in relazione alle regole applicate agli atti processuali messi a confronto per l’individuazione della causa petendi fatta valere dalla società fallita e dalla cessionaria.
In particolare, con una prima censura essa aveva lamentato che erroneamente la domanda risarcitoria in subordine proposta dalla cedente con riferimento alla sola clausola di risk reduction , era stata ritenuta anch’essa fondata sulla violazione del divieto di patto commissorio (art. 2744 cod. civ.); con altra censura si era invece contestat a l’affermazione che la cedente non avesse posto a fondamento di tale domanda subordinata anche la prospettazione della ricettazione prefallimentare.
3.2. Al riguardo, nell’ordinanza revocanda, si osserva anzitutto che la stessa parte ricorrente aveva dichiarato (pag. 6 del ricorso) di aver proposto un nuovo giudizio nel quale si discuteva della illegittimità dell’abnorme decurtazione del prezzo di cessione del contratto di leasing, e ciò sotto un duplice profilo, cioè l’abuso di posizione dominante e la c.d. ricettazione prefallimentare, il che significa che la questione della violazione delle regole sul patto commissorio non era stata posta nel giudizio odierno.
3.3. Si rileva, inoltre, la «evidente infondatezza» del ricorso quanto alla «seconda causa risarcitoria, cioè la ricettazione prefallimentare» posto che «la sentenza ha escluso che quel profilo risarcitorio fosse presente nella domanda giudiziale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE (che ipotizzava soltanto, in caso di futuro fallimento, che all’epoca, ovviamente, non era stato dichiarato, un profilo di rilevanza penale)». Si rimarca in proposito che «la sentenza impugnata richiama correttamente, in relazione a quest’aspetto, il par. 30 dell’atto di citazione di RAGIONE_SOCIALE, ponendo in luce il fatto che la
società poi fallita aveva espressamente escluso che in quella sede si potessero esaminare profili risarcitori connessi con l’eventuale responsabilità penale della controparte, tanto più che il fallimento non era stato ancora dichiarato nel momento in cui la società RAGIONE_SOCIALE aveva introdotto il giudizio poi estinto».
3.4. Con riferimento all’altra parte, «più complessa», del motivo, «nella quale la società ricorrente ipotizza la violazione delle norme in tema di interpretazione della domanda giudiziale ponendo in luce il presunto errore commesso dalla sentenza impugnata consistente nell’affermazione secondo cui anche la domanda subordinata proposta dalla RAGIONE_SOCIALE si sarebbe fondata sulla violazione del divieto del patto commissorio», si svolgono nell’ordinanza le seguenti considerazioni:
«la censura è carente in relazione all’illustrazione del contenuto dell’atto di citazione della odierna parte ricorrente; la società RAGIONE_SOCIALE, infatti, mentre si sofferma a lungo nel richiamare il testo dell’atto di citazione della RAGIONE_SOCIALE -evidenziando come esso contenesse non solo una domanda principale di nullità dell’intero patto di cessione, per violazione dell’art. 2744 cod. civ., ma anche una domanda subordinata di illiceità della clausola risk reduction -nulla dice circa il fondamento della domanda da essa proposta; simile omissione non mette la Corte in condizioni di confrontare l’atto di cessione del credito litigioso con l’atto di citazione dell’odierno giudizio, per cui non si riesce a comprendere se, realmente, la Corte d’appello abbia commesso un errore di interpretazione o meno»;
«leggendo la motivazione della sentenza impugnata … emerge con chiarezza che la Corte d’appello ha esaminato anche la domanda di illiceità della clausola risk reduction proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE in via evidentemente subordinata, ed ha dichiarato di non poterla decidere nel merito in quanto fondata su di una
causa petendi , cioè l’abuso di posizione dominante, che la società RAGIONE_SOCIALE non aveva fatto valere nel giudizio da essa proposto …»; è dunque «palese che anche questa censura è infondata, perché la Corte territoriale ha rigettato la domanda di illiceità della clausola non in quanto fondata sul divieto del patto commissorio, quanto invece perché fondata sull’abuso di posizione dominante che era assente nel giudizio proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE».
Avverso tale ordinanza la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391bis cod. proc. civ., cui resiste la RAGIONE_SOCIALE, depositando controricorso.
Il P .M. ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente ascrive ad errore di fatto revocatorio la prima delle surriferite affermazioni in quanto conseguente all’omesso esame della memoria ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. nella quale -afferma -«erano stati testualmente riportati interi passaggi di entrambe le citazioni, sia con riferimento all’abuso di dipendenza economica sia con riferimento alla ricettazione prefallimentare, e ciò proprio per evidenziare come la domanda subordinata formulata nel primo atto e quella poi azionata nel secondo fossero tra loro pienamente sovrapponibili e, comunque, caratterizzate dagli stessi elementi identificativi».
La censura è inammissibile, sotto diversi profili.
2.1. Giova premettere che, con specifico riferimento alle sentenze (o ordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391bis c.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte le affermazioni secondo cui l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4:
consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto,
la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti;
non può concernere l’attività interpretativa e valutativa;
deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso;
deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa (v. Cass. n. 35879 del 2022; n. 29634 del 2019; n. 12283 del 2004; n. 3652 del 2006; n. 10637 del 2007; n. 5075 del 2008; n. 22171 del 2010; n. 27094 del 2011; n. 4456 del 2015; n. 24355 del 2018; n. 26643 del 2018).
2.2. Nella specie il fatto che si assume oggetto di erronea percezione, è in thesi , rappresentato dalla trascrizione, nella memoria depositata ex art. 380bis.1 cod. proc. civ., del contenuto di entrambe le citazioni (quella di RAGIONE_SOCIALE e quella successiva di Mayrug) da porre a raffronto per verificarne la corrispondenza, quanto a causae petendi delle domande risarcitorie, ai fini della valutazione della effettiva titolarità del diritto fatto valere dalla seconda.
È agevole però osservare che l’errore percettivo denunciato, quand’anche sussistente nella ordinanza, per vero, non si fa alcuna menzione di tale memoria -risulterebbe non decisivo.
La motivazione censurata si risolve, invero, nel rilievo della inosservanza, in parte qua , dell’onere di specifica indicazione degli atti richiamati, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ..
Ebbene tale onere va rispettato nella confezione del ricorso, a pena di inammissibilità, la quale -secondo pacifico insegnamento -non può ritenersi superabile integrando le indicazioni mancanti nella memoria depositata in vista dell’adunanza in camera di consiglio, in quanto la causa di inammissibilità riconducibile al n. 6 dell’art. 366 cod. proc. civ. è direttamente ricollegata al contenuto del ricorso (v. Cass. 17/07/2008, n. 19766). In senso conforme è stato ulteriormente evidenziato che «in tema di ricorso per cassazione, il soddisfacimento del requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., postula che nel detto ricorso sia specificatamente indicato l’atto su cui esso si fonda, precisandosi al riguardo che incombe sul ricorrente l’onere di indicare nel ricorso non solo il contenuto di tale atto, trascrivendolo o riassumendolo, ma anche in quale sede processuale lo stesso risulta prodotto; l’inammissibilità prevista dalla richiamata norma, in caso di violazione di tale duplice onere, non può ritenersi superabile qualora le predette indicazioni siano contenute in altri atti, posto che la previsione di tale sanzione esclude che possa utilizzarsi il principio, applicabile alla sanzione della nullità, del cosiddetto raggiungimento dello scopo, sicché solo il ricorso può assolvere alla funzione prevista dalla suddetta norma ed il suo contenuto necessario è preordinato a tutelare la garanzia dello svolgimento della difesa dell’intimato, che proprio con il ricorso é posto in condizione di sapere cosa e dove è stato prodotto in sede di legittimità» (Cass. n. 15628 del 03/07/2009).
2.3. La non decisività del dedotto errore si appalesa peraltro anche sotto altro profilo.
La doglianza, infatti, investe solo la prima delle due autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata in
parte qua , la quale dunque resterebbe comunque retta, a tutto concedere, dalla seconda, con la quale la RAGIONE_SOCIALE, prescindendo del tutto dalla prima, ha posto a fondamento della statuizione di rigetto anche una valutazione di infondatezza del motivo .
3. Nella parte finale del ricorso qui in esame (pagg. 16-17) si legge un ulteriore paragrafo, intitolato «errore di fatto nella lettura della citazione di Car RAGIONE_SOCIALE», nel quale sono svolte considerazioni critiche che investono l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondato il ricorso per cassazione anche là dove faceva riferimento alla «seconda causa ( petendi ) risarcitoria», ossia alla «ricettazione prefallimentare», rilevando che correttamente la Corte d’appello aveva escluso che quel profilo risarcitorio fosse presente nella domanda giudiziale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE e ciò in quanto « la società poi fallita aveva espressamente escluso che in quella sede si potessero esaminare profili risarcitori connessi con l’eventuale responsabilità penale della controparte, tanto più che il fallimento non era stato ancora dichiarato nel momento in cui la società RAGIONE_SOCIALE aveva introdotto il giudizio poi estinto ».
COGNOME deduce l’erroneità di tale affermazione « per una serie di motivi », i quali sono poi così testualmente illustrati: «in primis confonde il momento della punibilità del reato (fatto questo si trascurato nella citazione Car RAGIONE_SOCIALE) con il momento della consumazione del reato, che secondo la prevalente dottrina … si perfeziona nel momento del fatto incriminato .
« È di palmare evidenza che non è di “competenza” del ricorrente la sanzione penale come esattamente enunciato, ma diversa è la legittimazione all’azione civile contenuta nel paragrafo 30-31-32 della citazione RAGIONE_SOCIALE dove esplicitamente si descrivono puntualmente i motivi di nullità della clausola di risk
reductions coincidenti con gli elementi propri della ricettazione prefallimentare prevista dal 233 n. 2 della L.F. ».
L’illustrazione si conclude , quindi, con la trascrizione del pt. 32 della citazione iniziale di Car RAGIONE_SOCIALE e con l’affermazione secondo cui « ne deriva pertanto la piena coincidenza tra la domanda formulata della Car RAGIONE_SOCIALE e quella contenuta nella causa di I grado e appello proposta dalla COGNOME ».
Tale parte di ricorso non appare riconducibile, già ad un esame meramente estrinseco, ad un motivo di revocazione.
Non è nemmeno indicato in cosa sarebbe consistito l’errore revocatorio, la doglianza risolvendosi in una generica e meramente oppositiva contestazione della valutazione sul punto svolta nella ordinanza impugnata, la cui motivazione viene peraltro in gran parte negletta (sebbene in premessa testualmente riportata).
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere in definitiva dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il v ersamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 20.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P .R. n. 115 del 2002,
nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi cato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione