Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1517 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1517 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11710/2025 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME , elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori
-controricorrente-
avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 10000 del 2025 depositata il 16/04/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
R.G. 11710/2025
COGNOME.
Rep.
C.C. 9/12/2025
C.C. 14/4/2022
REVOCAZIONE ART. 391BIS C.P.C.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME rilasciarono fideiussioni a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto di conto corrente stipulato da RAGIONE_SOCIALE con il RAGIONE_SOCIALE e furono intimati, unitamente alla società debitrice, del pagamento della somma di euro 295.549,50 quale saldo passivo del conto.
A tale decreto seguirono due diverse cause di opposizione: la prima, proposta dal COGNOME, fu definita dal Tribunale di Monza con il rigetto, con conferma in grado di appello, mentre la seconda, promossa dall’COGNOME, fu transatta mediante pagamento, da parte di quest’ultimo, dell’importo di euro 230.000.
A seguito di tale pagamento l’COGNOME avendo ottenuto dal RAGIONE_SOCIALE valtellinese una comunicazione di avvenuta surrogazione nei diritti originariamente spettanti alla Banca contro la società RAGIONE_SOCIALE e gli altri due garanti -ottenne a sua volta un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, da parte del Tribunale di Monza, nei confronti del COGNOME per l’intera somma già versata al RAGIONE_SOCIALE valtellinese, cioè euro 230.000.
Il COGNOME propose opposizione al decreto ingiuntivo e il Tribunale di Monza, con sentenza n. 447 del 2021, in parziale accoglimento dell’opposizione, stabilì che l ‘COGNOME , avendo dichiarato di agire in surrogazione della Banca, poteva agire sugli altri coobbligati nei limiti dei due terzi dell’importo corrisposto , e dunque fino alla concorrenza di euro 153.333,33, dovendo la residua quota di un terzo rimanere a suo carico.
La sentenza del Tribunale fu impugnata dal COGNOME e la Corte d’ appello di Milano, con sentenza 28 marzo 2023, n. 1059, in parziale accoglimento dell’appello, rite nne che, avendo il fideiussore pagato alla B anca l’importo di euro 230.000, non avesse soddisfatto l’intera pretesa creditoria vantata dalla medesima, sicché l’azione recuperatoria promossa
dall’COGNOME nei confronti dell’altro fideiussore COGNOME doveva essere intesa quale azione di regresso di cui all’ art. 1954 cod. civ., e non potesse perciò riguardare né l’intero importo né la quota di due terzi, ma la sola quota ad esso riferibile, cioè l’importo di euro 76.666,66 (ossia un terzo di 230.000).
La sentenza della Corte d’appello di Milano è stata impugnata dal COGNOME con ricorso per cassazione affidato a tre motivi e questa Corte, con ordinanza 16 aprile 2025, n. 10000, ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alla rifusione delle relative spese.
L’ordinanza, dopo aver sunteggiato le censure contenute nei tre motivi, ha affermato che l’esito decisorio di inammissibilità derivava dalla circostanza che il ricorrente non aveva censurato la principale ratio decidendi dell’impugnata sentenza , relativa al diritto di regresso pro quota , nei confronti degli altri fideiussori, in capo al fideiussore che ha pagato una parte rilevante della somma dovuta.
Data per decisiva tale motivazione, questa Corte ha anche aggiunto che i motivi erano comunque «inammissibili nella parte in cui prospettano vizi di ermeneutica contrattuale, sia per il loro carattere di novità rispetto ai motivi di appello sia per la struttura dei mezzi, tutti volti ad evocare, da parte di questa Corte, un diverso ed auspicato risultato interpretativo della clausola di cui all’art. 7 del contratto di garanzia, precluso in sede di legittimità ». Quanto, invece, alla censura di prospettata violazione dell’art. 1957 cod. civ., l’ordinanza ha rilevato che essa non poteva ritenersi correlata alla ratio decidendi della sentenza impugnata, «secondo cui la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine di sei mesi dalla scadenza è adeguata ad evitare la decadenza, non essendo necessario che, entro il termine suddetto, sia proposta una domanda giudiziale».
Contro l’ordinanza di questa Corte propone ricorso per revocazione NOME COGNOME con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste NOME COGNOME con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 391bis e 395, n. 4), cod. proc. civ., perché questa Corte ha ritenuto che i motivi di ricorso da lui a suo tempo proposti fossero inammissibili per il loro carattere di novità rispetto ai motivi di appello.
Il ricorrente premette un’ampia ricostruzione dell’intera vicenda processuale, ricapitolando i motivi dell’atto di appello e del successivo ricorso per cassazione deciso con l’ordinanza impugnata. Aggiunge che l’errore revocatorio prospettato sarebbe essenziale e determinante ai fini della decisione, «poiché detto errore verte sull’ammissibilità dei vizi di ermeneutica contrattuale che, ove riconosciuti, avrebbero condotto all’accoglimento del ricorso». In particolare, il ricorrente ricorda di aver censurato, in sede di ricorso, la presunta violazione dell’art. 1957 cod. civ. commessa dalla Corte d’appello, la quale avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, al fine di evitare la decadenza di cui alla citata norma, «la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento nel termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita, escludendo la necessità di avanzare, entro il medesimo termine, una domanda giudiziale». Si contesta, poi, che l’effettiva ratio decidendi della sentenza della Corte d’appello fosse quella relativa al diritto di regresso pro quota in capo al fideiussore.
Tanto premesso, il ricorrente ricorda che l’ordinanza qui impugnata ha considerato come nuove le censure da lui sollevate in ordine ai vizi di ermeneutica contrattuale, ritenendole come non proposte in appello. E questo errore avrebbe rilevanza decisiva ai fini dell’accoglimento della revocazione, poiché l’ordinanza n. 10000 del 2025 avrebbe deciso il ricorso «basandosi esso sulla falsa percezione di un fatto -ossia la novità,
rispetto ai motivi di appello, dei motivi proposti in sede di legittimità in ordine ai vizi di ermeneutica contrattuale -che, in realtà, è in contrasto con la documentazione e gli atti di causa». Vi sarebbe sul punto, quindi, un errore di percezione tale da condurre la Corte di cassazione «alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, statuizione che, senza quell’errore, non avrebbe potuto adottarsi».
Il ricorrente aggiunge -pur ammettendo che ciò non può costituire motivo di revocazione, ma solo una prova evidente della decisività della questione posta nel ricorso odierno -che la causa da lui a suo tempo promossa contro il RAGIONE_SOCIALE valtellinese per l’opposizione al decreto ingiuntivo pari alla somma originariamente richiesta (euro 295.549,51) si è conclusa in senso per lui sfavorevole sia in primo grado che in appello. Impugnata la decisione d’appello, però, il relativo ricorso è stato accolto da questa Corte con l’ordinanza 12 aprile 2025, n. 9579, proprio per l’errata applicazione dell’art. 1957 cod. civ.; il che determina, a detta del ricorrente, che in relazione al medesimo rapporto, ossia il contratto di fideiussione stipulato da NOME COGNOME in data 22 giugno 2010 con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e con riferimento ai medesimi motivi di ricorso in cassazione, la stessa Sezione della Suprema Corte (ossia la sezione Terza Civile) ha emesso due ordinanze, «a poco più di due mesi di distanza l’una dall’altra, che hanno contenuto diametralmente opposto e che si rivelano in contrasto tra loro». Ne consegue che anche l’ordinanza qui impugnata per revocazione avrebbe dovuto ritenere meritevoli di essere esaminati i motivi proposti contro la sentenza della Corte d’appello di Milano, ritenendoli fondati.
1.1. Il ricorso è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni.
Giova premettere che la giurisprudenza di questa Corte ha recentemente affermato, nel suo massimo consesso, che in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.: a) consiste nell’erronea
percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (Sezioni Unite, sentenza 19 luglio 2024, n. 20013).
Ciò premesso, il Collegio osserva che l’ordinanza impugnata ha fondato la propria decisione, come si è detto, su due diverse rationes decidendi : 1) il fatto che il ricorrente non aveva contestato l’affermazione della Corte di merito in ordine ai limiti del diritto di regresso pro quota e 2) l’ulteriore rilievo per cui le censure che prospettavano vizi di ermeneutica contrattuale erano inammissibili per le varie ragioni ivi indicate.
A fronte di simile motivazione, l’odierno ricorrente impugna tale decisione senza in alcun modo affrontare, se non con una generica contestazione, la prima ratio decidendi di cui sopra, posto che il motivo di ricorso per revocazione censura l’interpretazione dell’art. 1957 cod. civ. fornita dal giudice di merito e nulla dice in ordine all’affermazione dell’ordinanza revocanda secondo cui non era stata censurata la principale ratio decidendi della sentenza d’appello, relativa, appunto, ai limiti dell’azione di regresso pro quota del fideiussore.
Tale rilievo fa sì che, come osserva correttamente il controricorrente, anche ipotizzando l’errore di fatto di cui si parla nel ricorso che non sussiste, come di qui a poco di dirà -simile errore non sarebbe comunque decisivo.
Ma il ricorso è inammissibile anche per un’altra e decisiva ragione.
È evidente che il cuore della ricostruzione sulla quale si fonda la richiesta di revocazione non riguarda in alcun modo un errore di fatto, bensì, semmai, un ipotetico errore di diritto, relativo alla corretta interpretazione dell’art. 1957 cod. civ. (che, peraltro, la Corte d’appello ha interpretato in linea con la giurisprudenza di questa Corte) e al carattere di novità di una determinata censura. Affermare, infatti, che una domanda è ‘nuova’ quando, al contrario, essa nuova non è, integra gli estremi di un errore in diritto, e non certo di un errore di fatto. E comunque, ad abundantiam , l’ordinanza qui impugnata si è anche soffermata, rapidamente, sulla censura di pretesa violazione dell’art. 1957 cit., per cui si tratta di una questione che ha costituito, tra l’altro, terreno di discussione tra le parti.
Sussistono, dunque, varie e concordi ragioni di inammissibilità del ricorso, mentre è del tutto irrilevante -come, del resto, riconosce lo stesso ricorrente -la decisione di cui all’ordinanza n. 9579 del 2025 di questa Corte, con la quale è stato accolto il ricorso del COGNOME in relazione al giudizio di opposizione all’originario decreto ingiuntivo.
Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
Pur essendo la parte ricorrente integralmente soccombente, non va tuttavia disposta a suo carico la condanna alle spese, dal momento che il controricorso è tardivo (siccome depositato l’11 novembre 2025, a fronte della notifica del ricorso in data 16 maggio 2025).
Sussistono però i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 9 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME