Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28456 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28456 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24151/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
PREFETTURA DI BARI -UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO.
– Intimata –
Avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 10097/2023, depositata il 17/04/2023.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.
Rilevato che:
il Giudice di Pace di Bari, con sentenza n. 1222/2018, rigettò l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del
REVOCAZIONE
Prefetto di Bari che, respingendo il ricorso dell’interessato, lo sanzionava, quale proprietario e conducente della vettura Kia TARGA_VEICOLO, per la violazione dell’art. 6, commi 4 e 14 c.d.s., per avere circolato sul piazzale del l’aeroporto di Bari-Palese su corsia riservata ad altri veicoli, con contestazione in via differita in quanto l’accertatore era ‘impegnato a regolare il traffico’ .
Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1041/2019, ha respinto l’appello di COGNOME e lo ha condannato alle spese di lite a favore della Prefettura pugliese e anche al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Avverso la sentenza d’appello, COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi.
La Prefettura di Bari è rimasta intimata.
Questa Corte, con ordinanza n. 10097/2023, ha rigettato il ricorso;
i l ricorrente ha impugnato l’ordinanza della Cassazione con ricorso per revocazione, basato su quattro complessi motivi.
La Prefettura di Bari non ha svolto difese.
Considerato che:
il primo motivo di impugnazione per revocazione lamenta che la Corte, nell’ordinanza di cui è chiesta la revocazione, abbia rigettato il primo motivo di ricorso a causa di un errore di percezione.
Nello specifico, argomenta il ricorrente, la Corte ha dato per scontato che l’appellante , nel giudizio davanti al Tribunale di Bari, avesse eccepito la mancanza di contestazione ex art. 115 c.p.c., da parte della Prefettura, soltanto nel procedimento amministrativo ex art. 203 c.d.s., là dove, in realtà, l’eccezione riguardava anche la non contestazione, da parte della P.A., dei motivi svolti dall’opponente nel giudizio di primo grado.
Si ascrive, inoltre, alla Corte di non avere colto: (i) che la sentenza del Tribunale di Bari è incongrua sia per non avere accertato che la Prefettura non aveva contestato, in comparsa di costituzione e risposta, le asserzioni dell’opponente, sia per l’ omessa valutazione del l’inesistenza della prova dell’avvenuta spedizione del verbale di contestazione entro 90 giorni, e, ancora, per non avere statuito sull’omessa pronuncia del Giudice di pace sul secondo e il terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio; (ii) che il primo motivo di ricorso per cassazione non aveva contenuto valutativo;
2. il secondo motivo, in relazione al secondo e al terzo motivo del ricorso per cassazione deciso dall’ordinanza revocanda, denuncia, innanzitutto, che la Corte abbia dato per scontato che il ricorrente aveva chiesto di valutare unicamente la sussistenza di una causa idonea a giustificare il differimento della contestazione dell’infrazione da parte dei verbalizzanti, mentre la censura riguardava il fatto che il Tribunale di Bari aveva rilevato d’ufficio (in violazione del principio del contraddittorio e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) l’esistenza di una causa di giustificazione della condotta della polizia municipale in relazione alla contestazione differita della violazione; in secondo luogo, che la Corte, incorrendo in un errore di fatto, ha asserito che il ricorrente, con i motivi due e tre del ricorso, aveva censurato soltanto le modalità di contestazione della violazione da parte della polizia municipale di Bari, tralasciando che, in realtà, il ricorrente aveva evidenziato che il Prefetto non aveva contestato l’eccezione svolta dallo stesso opponente in punto di indeterminabilità del luogo dell’infrazione e di invalidità della giu stificazione per la contestazione differita; in terzo luogo, si appunta contro l’ affermazione della Corte che il ricorrente mirava ad ottenere un nuovo apprezzamento di fatto sugli elementi probatori del giudizio, senza comprendere che egli si doleva dell’incongruità della
motivazione del Tribunale di Bari, il quale avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto che il primo giudice non aveva fondato la propria decisione su punti incontestati e quindi incontrovertibili (quali l’indeterminabilità del luogo dell’infrazione e l’invalidità della causa di giustificazione della contestazione differita);
il terzo motivo, diviso in due articolati sottomotivi, denuncia che la Corte, per errore di calcolo, non abbia ravvisato il superamento dei limiti tabellari nella liquidazione del danno da lite temeraria e nella liquidazione delle spese legali, dato che il valore della causa era pari a euro 183,86 e che operava la preclusione di cui agli artt. 91 comma 4, 82 comma 1 c.p.c. per le cause di competenza del Giudice di pace il cui valore non eccede euro 1.100 e, infine, che non abbia rilevato che il Tribunale di Bari aveva liquidato illegittimamente euro 400 a titolo di spese legali a favore dell’Avvocatura di Stato, superando il limite di euro 250.
Da un diverso punto di vista, si censura l’ordinanza per non avere percepito dagli atti che la sentenza di secondo è incongrua nella parte in cui condanna l’appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria;
il quarto motivo lamenta che la Corte non avrebbe acquisito i fascicoli dei gradi di merito e, conseguentemente, non avrebbe preso cognizione degli errori denunciati con il ricorso per cassazione;
i motivi, suscettibili di esame congiunto perché ruotano attorno alle medesime questioni di diritto, sono inammissibili;
5.1. le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024, Rv. 671759 – 01) hanno recentemente ribadito che «n tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l ‘ errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell ‘ erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell ‘ esistenza o dell ‘ inesistenza di un fatto, la cui verità è
incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell ‘ asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l ‘ attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell ‘ evidenza assoluta e dell ‘ immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. Nella massima ufficiale di questa pronuncia si puntualizza che le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, lungi dall ‘ evidenziare un errore di fatto percettivo, lamentava un omesso esame dei motivi articolati nel ricorso introduttivo, così sollecitando un rinnovato giudizio sui disattesi motivi del ricorso per cassazione.
Nella specie, l’ordinanza di cui COGNOME chiede la revocazione non è viziata da alcun errore di fatto revocatorio e coglie esattamente il contenuto dei motivi di ricorso per cassazione.
Più specificamente, quanto ai primi due motivi di revocazione, osserva il Collegio che, nel disattendere i primi tre motivi di ricorso, la Corte ha ritenuto che il giudice d’appello ha fatto corretta applicazione del principio di non contestazione e, inoltre, ha escluso di potere valutare nuovamente la vicenda da cui era scaturita la contestazione della violazione del c.d.s., trattandosi di attività riservata al giudice di merito che l ‘aveva svolta sulla base delle risultanze istruttorie e aveva spiegato le ragioni del proprio convincimento.
Quello allegato non è un vizio revocatorio: il ricorrente non sostiene che la Corte ha commesso errori di percezione dei fatti di causa, ma (semmai) le imputa degli errori di diritto, cioè la non corretta applicazione del principio di non contestazione, o non avere cassato la sentenza del Tribunale di Bari per omessa pronuncia su un
motivo di appello o, ancora, per avere individuato d’ufficio una giustificazione alla contestazione differita della violazione che la Prefettura di Bari non aveva allegato.
Anche il terzo motivo di revocazione si riferisce a errori di diritto e non a errori di percezione.
Precisamente, si addebita alla Corte di avere escluso l’errore del Tribunale di Bari nella liquidazione del danno da lite temeraria e nella liquidazione delle spese del giudizio in misura superiore al limite legale, anche in relazione alla limitazione prevista d all’art. 91 comma 4 c.p.c.
L’ordinanza della Corte, sul punto, statuisce (pagg. 12 e 13): «Anche la censura sull’entità del danno liquidata, da parame trarsi alle spese processuali, è da ritenere del tutto infondata per essere le medesime comprese, con riferimento allo scaglione indicato dal ricorrente, fra un minino di euro 332,00 e un massimo di euro 994,00».
Il motivo di revocazione è inammissibile, da un lato, perché, al contrario di quanto sostiene il ricorso, non viene dedotto un errore di calcolo e, piuttosto, si pone l’accento sull’err onea applicazione -ascrivibile prima al giudice d’appello e poi alla Corte -degli artt. 96, 91 comma 4, 82 comma 1 c.p.c., nella quantificazione delle spese del giudizio e del danno da lite temeraria ; dall’altro , perché il tema della liquidazione delle spese e del danno da lite temeraria ha costituito un punto controverso sul quale l’ordinanza di cui è chiesta la revoca zione si è pronunciata.
È orientamento consolidato di questa Corte ( ex multis , Sez. 2, Ordinanza n. 23355 del 01/08/2023, Rv. 668708 – 01) che l ‘ art. 391 bis c.p.c. consente la revocazione delle sentenze della Cassazione solo per errore materiale o di calcolo o per errore di fatto, ai sensi del n. 4) dell ‘ art. 395 c.p.c., il quale pone come condizione di
ammissibilità che si tratti di un fatto che non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata.
Si aggiunga che la censura poggia su un evidente errore di diritto in quanto trascura che, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dall ‘ art. 91 comma 4 c.p.c., opera soltanto per le controversie devolute alla giurisdizione equitativa del Giudice di pace e non si applica anche alle cause di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del Giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole, sul piano costituzionale, l’esclusione del limite di liquidazione (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9059 del 01/04/2021, Rv. 661118 -02).
Il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità poiché non indica gli atti dei gradi di merito che la Corte non avrebbe esaminato, cosa che le avrebbe impedito (pag. 20 del ricorso per cassazione) « prendere cognizione degli errori denunciati nel ricorso».
Inoltre, il rilievo critico non possiede i caratteri (cfr., supra , Cass. Sez. U., n. 20013/2024) dell ‘ evidenza assoluta e dell ‘ immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; infine, la doglianza non è essenziale né decisiva e non riguarda atti interni al giudizio di cassazione;
in conclusione, il ricorso va respinto;
nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di revocazione, al quale la Prefettura di Bari non ha partecipato;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 16 ottobre 2024, nella camera di