Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5399 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5399 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9071/2025 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE (incorporante RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, (c.f. CODICE_FISCALE), dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE) e dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
REGIONE LAZIO, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE) e dall ‘ AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
per la revocazione RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza di questa CRAGIONE_SOCIALE n. 27010 del 18/10/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/1/2026 dal AVV_NOTAIO; letta la memoria RAGIONE_SOCIALEa ricorrente;
RILEVATO CHE
-la società RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata in Intesa RAGIONE_SOCIALE, agiva in giudizio in quanto cessionaria dei crediti vantati dalla RAGIONE_SOCIALE Italiana RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, proprietaria RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE classificato San RAGIONE_SOCIALE di Nancy, la quale sosteneva di avere erogato, negli anni 2008 -2009, numerose prestazioni sanitarie (pronto soccorso, ricoveri, day hospital, prestazioni ambulatoriali e fornitura di farmaci ai dimessi) per conto del Servizio sanitario nazionale;
–RAGIONE_SOCIALE chiedeva, dunque, la condanna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE al pagamento di € 25.239.024,50, quale corrispettivo di tali prestazioni, assumendo che esse non fossero state remunerate;
-la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE si costituivano contestando integralmente la pretesa attorea: negavano innanzitutto la propria legittimazione passiva, poi la legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALEa società attrice e, infine, la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda; secondo entrambe, l ‘ RAGIONE_SOCIALE aveva erogato prestazioni oltre il budget annuale assegnato, e le prestazioni ‘ extrabudget ‘ non potevano essere pagate;
-il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava integralmente la domanda (con la sentenza n. 1521/2014), accertando che la RAGIONE_SOCIALE aveva già pagato l ‘ RAGIONE_SOCIALE entro i limiti programmati, anzi superandoli, e che la normativa consentiva l ‘ imposizione di tetti di spesa anche agli ospedali ‘ classificati ‘ ;
-in appello, RAGIONE_SOCIALE insisteva nelle proprie istanze; la CRAGIONE_SOCIALE d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE (con la sentenza n. 316/2021) confermava in toto la decisione di primo grado, ribadendo che: i) il budget era legittimamente opponibile anche agli ospedali classificati; ii) i mandati di pagamento RAGIONE_SOCIALEa
RAGIONE_SOCIALE indicavano chiaramente l ‘ imputazione RAGIONE_SOCIALEe somme; iii) le prestazioni extrabudget non erano remunerabili;
-la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;
-questa CRAGIONE_SOCIALE, con l ‘ ordinanza n. 27010 del 18 ottobre 2024 qui impugnata per revocazione, rigettava il ricorso di RAGIONE_SOCIALEIntesa RAGIONE_SOCIALE;
-in particolare, dichiarava inammissibile ( ex art. 360bis c.p.c.) il secondo motivo, relativo all ‘ applicabilità dei limiti di spesa, riaffermando l ‘ indirizzo per cui gli ospedali classificati non erano integralmente equiparati agli ospedali pubblici e potevano essere assoggettati al budget, sia nel 2009, sia -con limiti diversi -nel 2008;
-Intesa RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per revocazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 391bis e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CRAGIONE_SOCIALE era caduta in errore di fatto, per non essersi avveduta del deposito RAGIONE_SOCIALEa memoria illustrativa ex art. 380bis .1 c.p.c. da parte RAGIONE_SOCIALEa stessa ricorrente, con la quale era stata sollevata un ‘ eccezione di giudicato esterno, fondata sulla sentenza n. 2006/2020 RAGIONE_SOCIALEa CRAGIONE_SOCIALE d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE, che aveva affermato l ‘ inapplicabilità dei tetti di spesa agli ospedali classificati per gli anni 2007 -2008;
-omettendo di considerare tale giudicato sopravvenuto (divenuto definitivo con la declaratoria di inammissibilità del ricorso ad opera di Cass. Sez. 3, 29/11/2023, n. 33270), questa CRAGIONE_SOCIALE sarebbe incorsa in un errore percettivo revocatorio;
-Intesa RAGIONE_SOCIALE chiedeva, quindi, la revoca RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza e, in sede rescissoria, l ‘ accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda originaria o il rinvio a diversa sezione RAGIONE_SOCIALEa CRAGIONE_SOCIALE d ‘ appello;
-la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso; sosteneva l ‘ insussistenza RAGIONE_SOCIALE ‘ errore di fatto, poiché la doglianza mirava in realtà a rimettere in discussione valutazioni giuridiche e non errori percettivi; inoltre, la sentenza 2006/2020, richiamata dalla ricorrente, non aveva efficacia di
giudicato esterno, riguardando un ‘ interpretazione normativa e non un fatto accertato e, per di più, afferiva a prestazioni diverse per petitum e causa petendi ;
-con separato controricorso, la RAGIONE_SOCIALE aderiva sostanzialmente alle difese RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, sostenendo l ‘ assenza di qualunque errore di fatto revocatorio e l ‘ infondatezza RAGIONE_SOCIALE ‘ eccezione di giudicato esterno;
-la ricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1, primo comma, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-il vizio revocatorio dedotto dalla ricorrente consisterebbe nella mancata percezione, da parte RAGIONE_SOCIALEa Suprema CRAGIONE_SOCIALE (la quale aveva dato atto che soltanto RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avevano depositato memoria), di un fatto, costituito dal deposito, da parte di Intesa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa memoria ex art. 380bis. 1, primo comma, c.p.c., datata 14/6/2024, con la quale era stato fatto valere un sopraggiunto giudicato esterno; la questione del giudicato (potenzialmente dirimente) era stata, perciò, trascurata;
-se è vero che la revocazione dei provvedimenti RAGIONE_SOCIALEa CRAGIONE_SOCIALE di cassazione è inammissibile se è dedotto il solo omesso esame RAGIONE_SOCIALEa memoria ex art. 378 (o 380bis .1) c.p.c., perché essa assolve la sola funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione già ritualmente enunciati nel ricorso introduttivo (Cass. Sez. 3, 06/01/2026, n. 272), nel caso de quo la ricorrente non si è limitata a dedurre la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALEa propria memoria (effettivamente non menzionata nell ‘ ordinanza impugnata), ma ha sostenuto che questa CRAGIONE_SOCIALE non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALE ‘ eccezione di giudicato esterno che con quell ‘ atto era stata sollevata;
-si versa pertanto in una diversa fattispecie, già esaminata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha statuito che «In tema di revocazione RAGIONE_SOCIALEe pronunce RAGIONE_SOCIALEa CRAGIONE_SOCIALE di cassazione, l ‘ omesso esame RAGIONE_SOCIALEe memorie difensive, depositate ai sensi degli artt. 378, 380 bis o 380 bis. 1, c.p.c., con allegate sentenze invocate quali giudicati esterni tra le parti su
un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia, ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ adozione di una statuizione diversa, è deducibile come errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.» (Cass. Sez. 2, 30/05/2022, n. 17379, Rv. 664889-01);
-in riferimento alla revocazione ex art. 391bis c.p.c. di decisioni di legittimità, sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa CRAGIONE_SOCIALE ( ex multis , Cass. Sez. U., ord. 19/07/2024, n. 20013, con rinvio a: Cass. n. 35879 del 2022; n. 29634 del 2019; n. 12283 del 2004; n. 3652 del 2006; n. 10637 del 2007; n. 5075 del 2008; n. 22171 del 2010; n. 27094 del 2011; n. 4456 del 2015; n. 24355 del 2018; n. 26643 del 2018) – e vanno qui ribadite – le affermazioni secondo cui l ‘ errore rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 395, n. 4, c.p.c.:
consiste nell ‘ erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione RAGIONE_SOCIALEa esistenza o RAGIONE_SOCIALEa inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto RAGIONE_SOCIALE ‘ asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti;
non può concernere l ‘ attività interpretativa e valutativa;
deve possedere i caratteri RAGIONE_SOCIALEa evidenza assoluta e RAGIONE_SOCIALEa immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l ‘ errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso (si richiama, in proposito, Cass. Sez. 6, 07/11/2016, n. 22561, Rv. 641636-01, la quale -in fattispecie analoga a quella qui in esame -esige che la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione RAGIONE_SOCIALEo scritto difensivo, anche la decisività di quest ‘ ultimo ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ adozione di una statuizione diversa, nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga un ‘ insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria);
deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa CRAGIONE_SOCIALE, poiché l ‘ errore che inficia il contenuto RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa;
-ciò premesso, al fine di soddisfare i requisiti ora elencati, è indispensabile esaminare la memoria che non è stata menzionata (e, presumibilmente, considerata) nell ‘ ordinanza impugnata al fine di stabilire se l ‘ eccezione di giudicato lì formulata fosse idonea a definire il giudizio di legittimità con una decisione differente rispetto a quella adottata;
-quest ‘ ultima verifica ha esito negativo;
-infatti, nella citata memoria ex art. 380bis .1 c.p.c., l ‘ odierna ricorrente rilevava che «con sentenza CRAGIONE_SOCIALE di Appello di RAGIONE_SOCIALE, 22 aprile 2020, n. 2006/2020, resa tra le medesime parti, e assistita dall ‘ efficacia di giudicato … , è stata accertata l ‘ inapplicabilità dei limiti di spesa, alle strutture sanitarie cedente, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, gestite da PICFIC, con riguardo agli anni oggetto di quella controversia (anni 2007 e 2008) (v., in particolare, pag. 26). … Erano parti del giudizio, definito dalla RAGIONE_SOCIALE nel 2020, tra altre: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e cioè le medesime RAGIONE_SOCIALEa presente controversia. Non è dubbio poi che il rapporto giuridico, oggetto dei due giudizî, sia il medesimo (svolgimento di prestazioni per conto del servizi o sanitario nazionale) …»;
-la frase riportata (così come le ulteriori deduzioni contenute nella memoria) non era e non è idonea a dimostrare la formazione di una res iudicata idonea ad incidere sul thema decidendum demandato a quel Collegio, perché il giudicato esige l ‘ identità del negozio o del rapporto giuridico in relazione al quale è compiuto l ‘ accertamento di una situazione giuridica o si è data risoluzione a una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (in tema, Cass. Sez. 3, 21/11/2023, n. 32370);
-le deduzioni RAGIONE_SOCIALEa memoria (sopra riportate) erano generiche e non individuavano il rapporto in maniera sufficientemente precisa da consentire
alla CRAGIONE_SOCIALE di avere sicura contezza RAGIONE_SOCIALEa formazione di un giudicato: il riferimento allo «svolgimento di prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale», infatti, non vale di per sé a dimostrare l ‘ identità del rapporto, che non può essere desunta dalla sola natura RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligazione, ma che richiede, invece, la precisa indicazione RAGIONE_SOCIALEa sua fonte;
-in altre parole, sia nella memoria del 14/6/2024, sia nel ricorso per revocazione -dove, alle pagg. 16 e 22, si legge che era «identico il rapporto giuridico (svolgimento di prestazioni, in favore e per conto del servizio sanitario nazionale, precisandosi che il caso in esame riguarda le prestazioni rese RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, mentre quello definito dalla sentenza, costituente il giudicato, riguardava ambedue le strutture nella titolarità RAGIONE_SOCIALEa cedente, ossia l ‘ RAGIONE_SOCIALE e l ‘ RAGIONE_SOCIALE, entrambe equiparate a quelle pubbliche)» e che « non è dubbio che identico è il rapporto giuridico, oggetto dei due giudizî, quale risultante dalla combinazione di domanda ed eccezioni (cioè diritto di credito derivante da prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale)» -Intesa RAGIONE_SOCIALE desume l ‘ identità del rapporto soltanto dalle prestazioni rese dall ‘ RAGIONE_SOCIALE per il SSN, elemento che di per sé non vale affatto ad identificare un ‘ unica fonte dei rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE creditrice;
-poiché dalla memoria non poteva evincersi che la fonte RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni (e dei correlati crediti) fosse la stessa nelle diverse cause, l ‘ atto non era idoneo a dimostrare l ‘ eccezione di giudicato: conseguentemente, la sua pretermissione non può considerarsi decisiva ai fini RAGIONE_SOCIALEa revocazione per come richiesta;
-in buona sostanza, nel valutare la decisività RAGIONE_SOCIALE ‘ errore di fatto rappresentato -si badi -dalla negazione RAGIONE_SOCIALE ‘ esistenza RAGIONE_SOCIALEa memoria e, quindi, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa esistenza RAGIONE_SOCIALEe allegazioni in essa contenute quanto al preteso giudicato esterno, si deve considerare che la memoria avrebbe dovuto individuare la medesimezza del rapporto di convenzione costituente la causa petendi dei crediti dei due giudizi, nel mentre invece essa non risultava in alcun modo argomentata, onde, se anche la memoria
allegativa del preteso giudicato esterno e dunque l ‘ allegazione di quest ‘ ultimo fosse stata oggetto di considerazione, si sarebbe dovuto prendere atto che il detto giudicato esterno non era dimostrato, in quanto non risultava in alcun modo indicata e dunque a maggior ragione dimostrata la medesimezza del rapporto oggetto di accertamento nei due giudizi, con la conseguenza che le affermazioni circa i limiti di spesa pur esistenti nel preteso giudicato sarebbero state rilevanti e valutabili solo come affermazioni in diritto ma non certo indicate come relative allo stesso rapporto giuridico;
-l ‘ attività assertiva svolta nella memoria, ripetesi, era del tutto carente nell ‘ individuare come e perché fosse configurabile una identità del rapporto giuridico da cui originavano i crediti oggetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza fatta valere come giudicato esterno e quelli oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente lite e tanto perché mancava completamente ogni minimo argomento idoneo ad evidenziare l ‘ identità del rapporto stesso;
-non a caso, nella illustrazione del ricorso per revocazione quanto alla chiesta fase rescissoria, parte ricorrente evoca l ‘ oggetto del preteso giudicato talora come relativo ad un «rapporto giuridico», ma poi, contraddicendosi e confermando la rilevata carenza RAGIONE_SOCIALEa individuazione del rapporto, parla di «identità di questioni» (lo fa a pag. 16, a pagina 17, per due volte, a pag. 22, sebbene con riferimento all ‘ anno 2009);
-alla pag. 16 l ‘ identità di rapporto viene affermata in questi termini: «identico il rapporto giuridico (svolgimento di prestazioni, in favore e per conto del servizio sanitario nazionale, precisandosi che il caso in esame riguarda le prestazioni rese RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, mentre quello definito dalla sentenza, costituente il giudicato, riguardava ambedue le strutture nella titolarità RAGIONE_SOCIALEa cedente, ossia l ‘ RAGIONE_SOCIALE e l ‘ RAGIONE_SOCIALE, entrambe equiparate a quelle pubbliche)»; appare di tutta evidenza la totale mancanza di identificazione del rapporto, atteso che si fa riferimento allo svolgimento di prestazioni; mancanza che, come detto, contrassegnava la memoria stessa;
-per mera completezza, si rileva che se il Collegio RAGIONE_SOCIALEa decisione qui impugnata avesse proceduto, al di là RAGIONE_SOCIALEa segnalata carenza RAGIONE_SOCIALEa memoria e con non dovuta supplenza a detta carenza, ad esaminare la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CRAGIONE_SOCIALE d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE passata in cosa giudicata per effetto RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, parimenti in essa non avrebbe potuto rinvenire alcun elemento individuatore del rapporto giustificativo dei crediti che ne furono oggetto, per desumere che esso fosse identico a quello oggetto del ricorso deciso ordinanza qui impugnata, ma solo e semplicemente che anche in quel giudizio si era discussa la ‘questione del superamento dei limiti di spesa’ (si vedano le frasi che la stessa parte ricorrente ha contraddistinto con linee a margine rosse);
-per quanto esposto, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile;
-consegue alla decisione la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13;
p. q. m.
la CRAGIONE_SOCIALE dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere a ciascuna controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate, per ognuna, in Euro 10.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente ed al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile, in data 27 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME