Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6604 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6604 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7805/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato presso l’indicato indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
nonché contro
– intimato – avverso la sentenza n. 5899/2022 del la Corte d’Appello di Roma, depositata il 27.9.2022;
– controricorrente –
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.2.2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE stipularono contratto d’affitto d’azienda. A margine di tale contratto, l’affittuaria RAGIONE_SOCIALE si accollò i debiti della concedente RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, impegnandosi a versare ogni settimana la somma di € 50.000 , che la creditrice era autorizzata a trattenere sulle cessioni di crediti commerciali effettuate in esecuzione di un contratto di factoring stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Intervenuto, alcuni anni dopo, il fallimento di RAGIONE_SOCIALE, il curatore convenne in giudizio RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (anch’essa nel frattempo fallita) , proponendo azione revocatoria ordinaria contro l’accollo qualificato come atto di disposizione a titolo gratuito -e chiedendo la condanna della convenuta RAGIONE_SOCIALE alla restituzione di «tutte le somme trattenute in forza di tale contratto».
Il Tribunale di Latina accolse la domanda, dichiarando l’inefficacia dell’accollo e condannando RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma capitale di € 1.0 32.106,26, oltre agli interessi legali e alle spese di lite.
La sentenza di primo grado venne impugnata da RAGIONE_SOCIALE davanti alla Corte d’Appello di Roma, la quale, in accoglimento del gravame, confermò l’inefficacia dell’accollo, ma solo nei confronti del fallimento RAGIONE_SOCIALE e dichiarò il difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, rigettando la domanda nei suoi confronti, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Contro la sentenza della corte territoriale il fallimento RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso, mentre il fallimento RAGIONE_SOCIALE, già contumace in appello, è rimasto intimato.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione art. 360, comma 1, n. 4, , nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione art. 81 c.p.c. in relazione al dichiarato difetto di legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE».
Il ricorrente contesta alla corte d’appello di avere errato in diritto, « confondendo il concetto di ‘titolarità del rapporto’ dedotto in giudizio con quello di ‘legittimazione passiva’ ».
1.1. Il motivo è inammissibile, perché -a prescindere dall’inappropriato riferimento all’art. 81 c.p.c., che pone il divieto di «far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui» -non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La corte territoriale, anche se nel dispositivo ha adottato la formula della «carenza di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE rispetto alle domande svolte nei suoi confronti dal RAGIONE_SOCIALE», nella motivazione ha chiarito che, «pur dovendosi distinguere la legittimazione attiva o passiva al processo dalla titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva oggetto dell’azione, quest’ultima è, al pari
della prima, rilevabile d’ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa».
In sostanza, anche eliminando il riferimento al difetto di legittimazione passiva, la decisione impugnata rimarrebbe la medesima, perché la corte d’appello ha escluso che RAGIONE_SOCIALE sia la titolare del rapporto dedotto in giudizio. Alternativa ratio decidendi , in diritto, che non è scalfita dal motivo di ricorso, il quale, pertanto, risulta inidoneo al suo scopo.
Il secondo motivo è descritto in ricorso con una duplice rubrica: « Error in iudicando : violazione art. 360, comma 1, n. 3, – violazione e falsa applicazione art. 1180 c.c. in relazione all ‘ applicazione di tale norma alle trattenute settimanali sugli importi degli effetti portati allo sconto da RAGIONE_SOCIALE -trattenute previste dall’accordo del 24.3.2009 ed in forza delle quali la RAGIONE_SOCIALE ha ottenuto il completo soddisfacimento del proprio credito verso la RAGIONE_SOCIALE
Error in iudicando : violazione art. 360, comma 1, n. 3, – violazione e falsa applicazione art. 2901 e art. 2902 c.c. anche in relazione all’art . 1273 c.c. nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che alla dichiarazione di inefficacia dell’accordo del 24 .3.2009 non potesse e dovesse conseguire anche quella -espressamente richiesta -di restituzione degli importi ottenuti da parte della beneficiaria dell’esecuzione di tale accordo, ossia la RAGIONE_SOCIALE».
La corte d’appello, una volta escluso che RAGIONE_SOCIALE potesse essere parte dell’accollo e del rapporto processuale volto alla dichiarazione di inefficacia dell’accollo , ha rilevato che «la curatela non ha chiesto la revocatoria dei pagamenti, m a solo dell’accollo del debito …; sicché dalla revoca
dell’accollo non può derivare alcuna domanda restitutoria nei confronti della RAGIONE_SOCIALE». Contro tale affermazione è rivolto il secondo motivo di ricorso, nel quale il fallimento RAGIONE_SOCIALE, da un lato, afferma che «mai avrebbe potuto richiedere l’autonoma revoca delle … ‘trattenute’ … che non costituivano un pagamento in senso proprio ossia un atto materiale di natura solutoria, tampoco spontaneo »; dall’altro lato, considera un errore del giudice del merito avere «ritenuto che la Curatela attrice ‘non ha richiesto la revocatoria dei pagamenti ma solo dell’accollo’ » (pag. 25 del ricorso).
2.1. Questo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
2.1.1. Innanzitutto, si deve rilevare la contraddittorietà delle due tesi contestualmente portate a sostegno del motivo.
Poiché il ricorrente sostiene, anche in questa sede, che «mai avrebbe potuto richiedere l’autonoma revoca delle … ‘trattenute’ », è ragionevole pensare che non la abbia chiesta e che, quindi, bene abbia fatto la corte d’appello, interpretando la domanda, ad escludere che il fallimento avesse proposto azione revocatoria avente ad oggetto i singoli pagamenti effettuati in esecuzione dell’accollo.
Né a tale omissione può supplire la domanda di condanna di RAGIONE_SOCIALE alla restituzione di tutti gli importi ottenuti in esecuzione dell’accollo, perché tale domanda era all’evidenza proposta solo quale effetto diretto della revoca dell’accollo , ovverosia non presupponeva l’azione revocatoria nei confronti dei singoli pagamenti.
2.1.2. Infondato è poi il motivo nella sua seconda parte, in cui il ricorrente sostiene, appunto, che l’obbligo di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE di restituire gli importi trattenuti settimanalmente a scomputo del debito di RAGIONE_SOCIALE debba conseguire immediatamente dalla pronunciata inefficacia del l’accollo.
Come correttamente osservato dalla corte territoriale, proprio l’ inefficacia ex tunc dell’accollo conseguente all’accoglimento dell’azione revocatoria qualifica gli importi incassati da RAGIONE_SOCIALE come pagamenti del terzo, ai sensi dell’art. 1180 c.c. Se l’accollo non fosse stato revocato, i pagamenti sarebbero stati effettuati da un condebitore solidale (trattandosi di accollo cumulativo con efficacia esterna) e non ci sarebbe stato alcuno spazio per l’azione revocatoria ordinaria dei singoli pagamenti (art. 2901, comma 3, c.c.). In esito alla revoca dell’accollo, RAGIONE_SOCIALE non era debitrice di RAGIONE_SOCIALE per gli importi a questa dovuti da RAGIONE_SOCIALE Ciò rendeva potenzialmente revocabili i singoli pagamenti quali atti a titolo gratuito (v. Cass. n. 6739/2008), ma purché il fallimento RAGIONE_SOCIALE avesse promosso la relativa azione, facendosi carico di allegarne e provarne i presupposti.
In definitiva, è nel giusto il ricorrente laddove afferma che, per chiedere la restituzione delle somme trattenute da RAGIONE_SOCIALE, era necessario esperire l’azione revocatoria avente ad oggetto l’accollo dei debiti di RAGIONE_SOCIALE; erra, invece, laddove sostiene che fosse anche sufficiente proporre l’azione revocatoria dell’accollo, senza necessità di revocare anche i successivi pagamenti.
Il terzo motivo prospetta « Error in procedendo : violazione art. 360, comma 1, n. 3, -Motivazione contraddittoria ed illogica -Contrasto tra statuizioni ontologicamente incompatibili tra di loro».
Il ricorrente ravvisa una contraddizione nella decisione impugnata, per essere stata confermata l’inefficacia dell’accollo, senza tuttavia fare discendere alcuna conseguenza da tale inefficacia.
3.1. Il motivo è infondato.
Non c’è alcuna contraddizione, sotto questo profilo, nella sentenza impugnata . Infatti, la corte d’appello ha dato atto dell’impossibilità di riprendere in considerazione la revocatoria dell’accollo, in mancanza di impugnazione della sentenza di primo grado da parte del fallimento RAGIONE_SOCIALE Inoltre, ha osservato che gli effetti di tale revocatoria restano fermi tra le parti del contratto d’accollo, con possibilità per l’accollante di ripetere gli importi versati dall’accollat o.
Rigettato, complessivamente, il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 10.000, per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell ‘ art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.2.2026.
Il Presidente NOME COGNOME