Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34494 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34494 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 27269-2017 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 973/2017 della CORTE D ‘ APPELLO DI TORINO, depositata il 5/5/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/5/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. La Corte d ‘ appello di Torino, con sentenza del 5 maggio 2017, ha respinto l ‘ appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena (di seguito RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Novara che, in accoglimento della domanda
proposta dalla RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, aveva revocato, a norma dell ‘ art. 67, comma 3°, lett. b), l.fall., le rimesse affluite nel c.d. periodo sospetto sul conto corrente intrattenuto dalla società in bonis presso la banca convenuta ed aveva, per l ‘ effetto, condannato quest’ultima al la restituzione, ai sensi dell ‘ art. 70 l.fall., della somma d i €. 738.362,44.
1.2. La corte distrettuale, per quanto ancora interessa in questa sede, ha ritenuto infondato il motivo di gravame col quale RAGIONE_SOCIALE aveva contestato che ricorresse il requisito, richiesto dall’art. 67 cit., della consistenza delle singole rimesse, ritenute inefficaci dal primo giudice nonostante, per la maggior parte, non superassero la soglia del 10% dell’effettivo rientro.
1.3. Premesso che nella specie il requisito della durevolezza risultava in re ipsa , essendo le rimesse intervenute su un conto sostanzialmente congelato, con movimenti diretti esclusivamente al rientro dell’esposizione debitoria della correntista (che nel semestre rilevante si era ridotta all’incirca del 90%, passando da un ammontare di €. 838.719,74 al minor importo di €. 100.357,30 ), la corte del merito ha affermato che l’art. 67 , comma 3°, lett. b), l.fall., nel testo novellato dal d.l. n. 35/2005, r apporta l’effetto della riduzione ‘consistente e durevole’ del debito alla pluralità e all’insieme degli accrediti e non a ciascuno di essi singolarmente considerato, sicché ciò che rileva ai fini della declaratoria di inefficacia è che detta riduzione sia stata, per un verso, progressivamente e tendenzialmente unidirezionale e, per altro verso, di ammontare non trascurabile, avuto riguardo al complesso delle rimesse ed all’interesse della massa fallimentare al recupero delle somme versate alla banca.
1.4. Escluso, dunque, ogni rilievo alla questione, dibattuta fra le parti in ordine al computo del saldo (giornaliero
o infra-giornaliero) del quale tener conto ai fini della quantificazione dell’importo revocabile , la corte d’appello ha aggiunto che, comunque, le norme di cui agli artt. 67, comma 3°, e 70 l.fall. sono intese a regolare contesti di conto corrente operativo di cui è consentito un riutilizzo, al fine di evitare che versamenti funzionali a riutilizzi possano essere revocati, ma sono sostanzialmente incompatibili con un conto, come nella specie, bloccato al rientro, posto che in tal caso qualunque rimessa è comunque definitiva ed idonea a ledere la par condicio creditorum .
1.5. RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 10/11/2017, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.
1.6. La RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso con il quale ha eccepito in via pregiudiziale di rito l ‘inesistenza, la nullità o, comunque, l ‘ inammissibilità del ricorso, sia perché notificatole a mezzo pec senza sottoscrizione digitale né del l’atto né della procura speciale, sia perché è priva di sottoscrizione, anche grafica, la notificazione della dichiarazione di conformità del l’atto e della procura speciale agli originali cartacei, avente l ‘ estensione digitale ‘pdf ‘ e non quella ‘.p7m ‘ .
1.7. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
1.8. La causa, rimessa all’adunanza camerale del 31.5.2023, è stata decisa all’esito della riconvocazione del collegio in data 16.10.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’eccezione svolta in rito dalla controricorrente deve essere respinta.
2.1. Il ricorso per cassazione in origine analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della
notifica telematica ex art. 3 bis l. n. 53/1994, munito dell ‘ attestazione di conformità all ‘ originale, non richiede, infatti, (al pari della procura conferita su supporto cartaceo allo stesso congiunta), la firma digitale dei difensori (che, invece, dev ‘ essere presente in calce alla notifica effettuata a mezzo pec ), perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti ratione temporis , non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato ‘ pdf ‘ anziché ‘ p7m ‘ (Cass. n. 23951 del 2020). D’altra parte, e più in generale, l ‘ irritualità della notificazione di un atto, come il ricorso per cassazione, a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell ‘ atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall ‘ art. 156, comma 3°, c.p.c., con la conseguenza che è inammissibile l ‘ eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l ‘ esercizio del diritto di difesa (Cass. n. 3805 del 2018, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto sanato il vizio della notifica a mezzo pec priva nella relata della sottoscrizione digitale del legale).
3.1. Con l ‘ unico motivo articolato, che denuncia la violazione degli artt. 67 e 70 l.fall. in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE MPS lamenta che la corte d ‘ appello abbia ritenuto revocabili le rimesse unitariamente considerate, secondo il loro ammontare complessivo nella singola giornata, sul rilievo che il requisito della consistenza dev ‘ essere valutato tenendo conto dell ‘ effetto globale che i versamenti producono sull ‘ esposizione debitoria, e dunque collegandolo non già a ciascun accredito ma al loro insieme.
3.2. La ricorrente osserva in contrario che il legislatore della riforma del 2005 ha inteso porre un limite alle operazioni oggetto di revocatoria e nell ‘art. 67, 3° co., l.fall. ha previsto, alla lett.b), una generale esenzione da revocatoria delle rimesse effettuate su conto corrente bancario, fatta eccezione per quelle che hanno ridotto in modo consistente e durevole l ‘ esposizione debitoria del fallito; sostiene pertanto che, a fronte del dato letterale della norma, ciascuna rimessa, per essere considerata revocabile, deve aver superato il preventivo vaglio di consistenza e durevolezza e che solo le rimesse che hanno superato tale vaglio vanno sommate, quale rientro complessivo, ulteriormente riducibile, ai sensi dell’art. 70 l.fall., nel caso in cui superi il rientro effettivo della banca; rileva in conclusione che nel caso in esame, secondo i conteggi effettuati dal CTU, tenuto conto dei singoli accrediti e non sommando fra loro quelli intervenuti nella stessa giornata, il totale delle rimesse revocabili ammontava ad € 354.006,48, importo massimo entro il quale essa potrebbe essere condannata alla restituzione.
4.1. Il motivo è inammissibile.
4.2. La banca ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, là dove la corte d’appello, dopo aver ritenuto che i requisiti della consistenza e della durevolezza vadano riferiti non alle singole rimesse affluite sul c/c nel periodo sospetto, ma al loro all’ammontare unitario ove non trascurabile e progressivamente e tendenzialmente diretto alla riduzione dell’esposizione debitoria della correntista, ha affermato , con statuizione rimasta incensurata sia in fatto che in diritto, che nel caso in esame il conto corrente aveva ‘ in sostanza’ presentato ‘ movimenti ‘ ‘ esclusivamente diretti al rientro’ e che le norme di cui agli artt. 67, comma 3°, e 70 l.fall. ‘ sono intese a regolare contesti di conto corrente operativo di cui è consentito un
riutilizzo, al fine di evitare che versamenti funzionali a riutilizzi possano essere revocati, ma sono sostanzialmente incompatibili con un conto bloccato al rientro, posto che in tal caso qualunque rimessa è comunque definitiva ed idonea a ledere la par condicio creditorum ‘.
4.3. Ed è, in effetti, noto che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti, e che, di conseguenza, qualora la decisione impugnata risulti fondata, come quella in esame, su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi , neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. SU n. 7931 del 2013; Cass. n. 4293 del 2016; Cass. n. 16314 del 2019).
4.4. Non può, d’altro canto, seriamente contestarsi che, come correttamente affermato dalla corte d’appello, l’art. 67, comma 3°, lett. b), l.fall., lì dove prevede che le rimesse in conto corrente bancario sono revocabili solo se abbiano determinato una riduzione ” consistente ” e ‘ durevole ‘ dell’ esposizione debitoria del correntista verso la banca, presupponga, in fatto, che il conto corrente bancario sia, appunto, ‘ corrente ‘, e cioè regolarmente operativo, così da consentire al correntista di effettuarvi prelievi, o usufruendo degli affidamenti posti a sua disposizione dalla banca o attraverso accreditamenti volti al ripristino della disponibilità a tal fine necessaria.
4.5. Quando, invece, come è stato accertato nella specie, il conto corrente bancario sia stato chiuso anche solo in via di
fatto e abbia così assunto la funzione di mero strumento di raccolta degli accrediti successivi, le ‘ rimesse ‘ ivi affluite costituiscono, in realtà, altrettanti atti di pagamento del debito, in quel momento esistente, del correntista verso la banca e sono, come tali, revocabili, se compiuti nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall. ( e cioè a prescindere dalla durevolezza e dalla consistenza della riduzione conseguentemente prodotta), sebbene entro il limite restitutorio previsto dall’art. 70, comma 3°, l.fall. .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese processuali, che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, a seguito di riconvocazione, il 16 ottobre 2023.
Il Presidente NOME