Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6546 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6546 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25290/2024 R.G. proposto da:
Banca Monte dei Paschi Di Siena Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
Curatela del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 426/2024 depositata il 03/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla impugnazione della sentenza n. 426/2024 della Corte d’Appello di Messina, emessa in relazione al giudizio recante il n. RNUMERO_DOCUMENTO, pubblicata il 03.05.2024, non notificata.
In precedenza, il RAGIONE_SOCIALE aveva agito nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena per ottenere ex art. 67 l.fall. la revocatoria di alcune rimesse bancarie specificamente indicate: rimesse avvenute in data 11 aprile 2003 per € 17.000,00, in data 22 aprile 2003 per € 20.000,00 e per € 19.000,00, in data 23 aprile 2003 per € 3.895,50 e in data 21 maggio 2003 per € 20.000,00. Nella resistenza dell’istituto di credito convenuto, che aveva eccepito la natura non revocabile delle rimesse e la carenza di scientia decoctionis, il giudizio di primo grado si era chiuso con la sentenza n. 1844/20 del Tribunale di Messina, in data 10.12.2020, di accoglimento integrale della domanda attorea.
L’appello proposto dalla banca mirava a contestare la revocabilità delle rimesse, in quanto derivanti da partite bilanciate e comunque da accertare sulla scorta del saldo disponibile, nonché in subordine della sola rimessa risalente oltre l’anno dalla dichiarazione di fallimento (07/04/2004); si eccepiva altresì la carenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza. La sentenza oggetto di impugnazione in questa sede accoglieva parzialmente il gravame, escludendo la revocabilità di pagamenti di € 20.000,00 cadauno eseguiti dal debitore ceduto, RAGIONE_SOCIALE, in data 14.04.2003 e 14.05.2003, a fronte del contratto di
anticipazione contro cessione di crediti commerciali prodotto in atti, compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio per la metà e ponendo il residuo mezzo a carico dell’istituto di credito.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione la Banca Monte dei Paschi di Siena.
Il RAGIONE_SOCIALE intimato si è costituito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto si articola su quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma I, n. 3) e n. 4) c.p.c., si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67 L.F., degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in quanto la decisione impugnata avrebbe posto erroneamente a carico della banca l’onere della prova dovendo invece il fallimento attore provare le rimesse revocabili e dovendo le stesse, in particolare, individuarsi secondo il principio del ‘saldo disponibile’.
Il motivo così proposto è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio effettiva del provvedimento impugnato.
E’ ben vero che in passato si è affermato, da parte di Sez. 1, Sentenza n. 16608 del 15/07/2010, che in tema di revocatoria fallimentare, le rimesse sul conto corrente dell’imprenditore successivamente fallito sono legittimamente revocabili, ai sensi dell’art. 67 legge fall., quando il conto stesso, all’atto della rimessa, risulti “scoperto” e che, pertanto, al fine di accertare se una rimessa del correntista sia destinata al pagamento di un proprio debito verso la banca ed abbia quindi funzione solutoria, ovvero valga solo a ripristinare la provvista sul conto corrente, occorre fare riferimento al criterio del “saldo disponibile” del conto, da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva esecuzione di incassi ed erogazioni da parte della banca.
Ma questo principio non è infranto dal ‘cuore’ della motivazione del giudice a quo.
Nella sentenza impugnata si afferma che alla luce della documentazione in atti e della relazione del CTU si poteva, in concreto, ritenere che il saldo disponibile fosse corrispondente a quello per valuta indicato dalla CTU, rilevando altresì come tale presunzione portasse a risultati praticamente sovrapponibili in mancanza di elementi distonici contrari. Si è quindi trattato di una valutazione del materiale probatorio semplicemente condotto con ragionamento presuntivo, nella specie non intercettato dalla censura in iure.
Con il secondo motivo si contesta ex art. 360, comma I, n. 3) e n. 4) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 167 c.p.c. e dell’art. 67 l.f., laddove si è escluso che la banca avesse tempestivamente eccepito la natura ‘bilanciata’ di alcuni addebiti ed operata la relativa valutazione.
Il motivo in esame appare fondato nella parte in cui censura l’error in procedendo commesso dai giudici di merito, secondo cui solo tardivamente sarebbe stata sollevato il carattere ‘bilanciato’ e quindi non revocabile di alcune rimesse.
Va infatti rilevato che l’eccezione di non revocabilità in presenza di partite bilanciate non richiede formule sacramentali e può dirsi proposta sin dalla comparsa di costituzione (le operazioni bilanciate in questione consistono nel versamento della provvista di euro 17.000,00 del 4.4.2003, utilizzata il medesimo giorno con l’assegno bancario n. 29293 per euro 16.975,28 e nel versamento di euro 19.000,00 del 14.4.2003, che ha creato la provvista relativa all’assegno 29299 del 15.4.2003, di euro 15.326,80).
Tanto risulta dallo stesso provvedimento impugnato laddove a p. 8 rileva che a p. 2 e 3 della comparsa di costituzione della banca quest’ultima si era limitata a contestare la natura solutoria delle rimesse, aggiungendo letteralmente che (la convenuta in primo grado) ‘ha, in particolare,
affermato che detta natura viene meno ‘allorché la banca consente al correntista il loro riutilizzo per ulteriori prelievi (come è pacificamente nella specie), ‘dato che ‘la provvista di € 17.000 del 4.04.2003 era stata immediatamente utilizzata dalla correntista con l’assegno n. 29293 del 4.4.2003 mentre il versamento di € 19.000,00 del 14.04.2003 ha creato la provvista relativa all’assegno 29299 del 15.04.2003’.
Trattasi di contestazione specifica che anche senza utilizzare l’espressione tecnica ‘partite bilanciate’ allude chiaramente alla sostanza economica del fenomeno, incentrando l’eccezione di non revocabilità proprio sulla coincidenza temporale fra entrate ed uscite in conto e sul fatto che la rimessa (in tesi) aveva lo scopo di creare la provvista per una speculare operazione a debito.
Erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto tardiva l’eccezione della banca, in quanto, come visto, la stessa era già contenuta sostanzialmente nel proprio atto introduttivo.
La seconda parte del motivo aggredisce, invece, aspetti della motivazione che la Corte ha aggiunto ad abundantiam rispetto alla preliminare (ed infondata) valutazione di tardività dell’eccezione, sì che per questa parte -il motivo risulta per il vero inammissibile alla luce dell’ orientamento (consolidato) per cui le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte “ad abundantiam” o costituenti “obiter dicta” sono inammissibili per difetto di interesse (cfr. Sez. 1, ord. n. 8755 del 10/04/2018).
3. Il terzo motivo di doglianza risulta formulato ex art. 360, comma I, n. 3) c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67 L.F. e dell’art. 2729 c.c., mirando ad aggredire la parte della statuizione che concerne la ritenuta sussistenza -per tutte le rimesse oggetto di causa -della scientia decoctionis in capo all’istituto bancario.
Più in particolare, con tale censura si contesta che la scientia decoctionis sia stata ritenuta sussistente anche per le prime due rimesse, quando invece il protesto di assegni risale al 19/04/2003.
Sul punto la sentenza impugnata afferma:
‘È vero che -come sostenuto dall’appellante -parte della documentazione depositata dalla Curatela a riprova della sussistenza dello stato di insolvenza riporta date successive a quelle delle rimesse in contestazione (v. protesti e comunicazioni prefettizie)
Tuttavia, non solo il protesto di taluni assegni (in particolare di quello emesso in data 29.04.2003) si colloca proprio nell’arco temporale che qui rileva, ma occorre, altresì, considerare, per un verso, la qualità di operatore economico in capo alla banca; per altro verso, il saldo perennemente negativo -nel periodo sospettodel conto corrente intrattenuto con la banca, quale accertato dal c.t.u.’.
Il motivo è, conseguentemente, inammissibile in quanto volto a rimettere in discussione l’accertamento di merito compiuto dalla banca che contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente -non si è fondata unicamente sui protesti, ma anche sull’andamento del conto e sulla qualità professionale dell’accipiens, così che il motivo pure formulato nell’ambito del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. – si rivela in realtà rivolto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio già compiuta (in entrambi i gradi del giudizio) dai giudici del merito.
Con il quarto motivo, infine, si lamenta che la decisione impugnata abbia compiuto una errata statuizione sulle spese.
Tale ultimo motivo risulta assorbito dall’accoglimento, per quanto di ragione, del secondo motivo. Spetterà infatti al giudice del rinvio una nuova valutazione anche di tale profilo decisorio.
In definitiva, va accolto per quanto di ragione il motivo n. 2, mentre devono essere dichiarati inammissibili i motivi n. 1 e n. 3, assorbito il n. 4.
La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione attenendosi ai principi enunciati.
Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese anche per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibili il primo ed il terzo motivo, assorbito il quarto; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, per un nuovo esame e al fine di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12/02/2026.
Il Presidente NOME COGNOME