Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9027 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9027 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 28963-2019 r.g. proposto da:
NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc. e P_IVA. P_IVA), , in persona del curatore pro tempore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, INDIRIZZO.
–
contro
ricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, depositata in data 26.2.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 26 febbraio 2019, ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME contro l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Bergamo che, in accoglimento di una delle domande svolte nei confronti dell’appellante , in via gradata, ai sensi degli artt. 44, 167 e 67 l. fall., dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, aveva dichiarato inefficace il pagamento di € 10.000 ,00 eseguito in suo favore da RAGIONE_SOCIALE in bonis il 6.12.2013 (nelle more fra il deposito da parte della società, il 7.10.2013, di una domanda di concordato dichiarata inammissibile e la pubblicazione, il 24.12.2013, della sentenza di fallimento) e l’aveva condannata a restituire alla procedura la somma predetta, oltre interessi e spese.
2. La corte del merito (al pari del primo giudice, almeno secondo quanto sembra potersi desumere dalla lettura della sentenza), ha ritenuto che il pagamento fosse inefficace per legge, ai sensi dell’art. 167 l. fall., perché intervenuto dopo il deposito della domanda di concordato e in assenza di autorizzazione del G.D., mancando ogni prova che si trattasse di un pagamento dovuto, integrante un atto di ordinaria amministrazione, o remunerativo di un’ attività di consulenza svolta da RAGIONE_SOCIALE alla presentazione della domanda di concordato; ha rilevato, in particolare: i), che, secondo quanto dichiarato dalla teste COGNOME, l’appellante era stata ARAGIONE_SOCIALE. di RAGIONE_SOCIALE (socio unico di RAGIONE_SOCIALE avente la sua stessa sede e la medesima struttura amministrativa), si era occupata dell’amministrazione di entrambe le società ed anche degli affari personali dell’amministratore della fallita, nonché del lavoro preparatorio alla presentazione della domanda di concordato, ed aveva ricevuto il compenso di € 10.000 a remunerazione di tutte queste attività; ii) che sulla scorta di tali elementi, e in mancanza di qualsivoglia documento probatorio. non poteva ritenersi dimostrata la sussistenza di un rapporto d’opera professionale opponibile alla massa.
2.1.La corte territoriale ha quindi dichiarati assorbiti i motivi d’appello con i quali l’appellante aveva dedotto che la domanda del RAGIONE_SOCIALE andava qualificata come di revocatoria fallimentare ed aveva riproposto le eccezioni di irrevocabilità del pagamento ai sensi dell’art. 67, 3° comma, lett. a) e), g) ed f) l.fall., mentre ha dichiarato inammissibile, perché nuovo, il motivo di gravame volto a contestare la legittimità della pronuncia di inefficacia per essere il pagamento avvenuto in esecuzione di un piano di ristrutturazione di RAGIONE_SOCIALE omologato dal tribunale nel 2012.
La sentenza è stata impugnata da NOME COGNOME con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 167, 69 bis, 44 e 67 l. fall.; sostiene che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il secondo comma dell’art. 167 l. fall., che sancisce l ‘ inefficacia dei pagamenti eccedenti l’ordinaria amministrazione eseguiti dal debitore in corso di concordato senza l’autorizzazione del G.D., anziché la disciplina della revocatoria fallimentare di cui all’art. 67 della legge, e, in conseguenza, ha altrettanto erroneamente ritenuto assorbiti i motivi di gravame con i quali era stata eccepita la sussistenza di alcune delle esimenti di cui al terzo comma della predetta disposizione, che avrebbe invece dovuto esaminare.
1.1 Il motivo è fondato.
2. L’ art. 167 l. fall. regola infatti gli effetti derivanti dall’ ‘ammissione al concordato preventivo’, mentre nella specie il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato presentata da RAGIONE_SOCIALE, accertando contestualmente con sentenza lo stato di insolvenza della società.
Non v’è stata dunque alcuna consecuzione fra procedure, ma si è aperta unicamente la procedura fallimentare, con la conseguenza che il pagamento dedotto in giudizio avrebbe potuto essere dichiarato inefficace solo in
accoglimento di una domanda di revocatoria fallimentare e previo rigetto delle eccezioni svolte da RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 67, 3° comma l. fall..
Ciò del resto, contrariamente a quanto dedotto dal RAGIONE_SOCIALE, si ricava proprio dalla lett. e) della appena citata disposizione, che prevede l’esenzione dall’azione revocatoria (e non certo da quella di inefficacia ex art. 167) degli atti e dei pagamenti ‘legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all’art. 161’ cui, evidentemente, non sia seguita l’ammissione del debitore alla procedura minore.
Né a diversa conclusione può giungersi in ragione del disposto dell’art. 69 bis l.fall., che, sempre con esclusivo riguardo alle azioni revocatorie di cui agli artt. 64/69 l. fall. , si limita a fissare una diversa (e anteriore) decorrenza della data da cui calcolare a ritroso il c.d. periodo sospetto nel caso in cui la dichiarazione di fallimento segua a una domanda di concordato preventivo, con previsione nella specie irrilevante in quanto il pagamento impugnato è intervenuto quando RAGIONE_SOCIALE aveva già presentato detta domanda.
Resta assorbito il secondo motivo del ricorso, con il quale COGNOME lamenta, sotto il profilo dell’ error in procedendo , che la corte del merito non abbia posto a fondamento della decisione le prove costituende proposte dalle parti e che abbia erroneamente valutato quelle documentali, in violazione degli 115 e 116 c.p.c. , posto che l’intero compendio istruttorio dovrà essere riesaminato dal giudice del rinvio alla luce dell’azione concretamente esperibile dal RAGIONE_SOCIALE (sempre che la stessa sia stata riproposta anche in appello) e delle eccezioni sollevate dall’odierna ricorrente.
Con il terzo motivo COGNOME COGNOME duole del rigetto dell’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, da lei sollevata in appello per aver il tribunale rilevato d’ufficio, senza provocare il contraddittorio sul punto, la mancanza di data certa del contratto di conferimento dell’incarico , e ripropone la questione, deducendo che l ‘opponibilità al fallimento d i tale contratto era ricavabile dalla deposizione della teste COGNOME.
3.1 Il motivo è inammissibile, posto che la questione sollevata in sede di gravame , quand’anche fondata, non avrebbe potuto comportare la rimessione della causa al primo giudice; ne consegue, che stante il principio della conversione dei motivi di nullità di una sentenza in motivi di
impugnazione, in questa sede avrebbe dovuto essere censurato l’accertamento della corte d’appello secondo cui difettava, in radice, il documento contrattuale, ragion per cui l’eccezione ex art. 2704 c.c. non poteva essere stata sollevata dal primo giudice e la questione dedotta nel motivo era priva di pertinenza rispetto alla decisione impugnata.
Il quarto mezzo denuncia infine ‘nullità della sentenza’ , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto introdotta per la prima volta nel grado, in violazione dell’art. 345 c.p.c., l ‘eccezione concernente l’irrevocabilità del pagamento perché eseguito in esecuzione di un piano di ristrutturazione di RAGIONE_SOCIALE omologato dal tribunale.
Il motivo è fondato, posto che alla pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado (che RAGIONE_SOCIALE ha debitamente allegato al ricorso) si legge che RAGIONE_SOCIALE aveva presentato al Tribunale di Bergamo un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. fall. omologato il 10.7.2012 e che ‘ il pagamento oggetto di causa, quindi, è stato effettuato in esecuzione del piano … poiché l’attività dell’RAGIONE_SOCIALE non poteva che essere indirizzata in tale ambito e finalizzata affinché tale progetto venisse rispettato ‘.
Stante il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. 3840/07, Cass. nn. 3229/012, 24469/013) secondo cui il giudice che abbia dichiarato inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, si spoglia della potestas iudicandi , sicché la parte soccombente non ha l’onere né l’interess e ad impugnare le eventuali, successive valutazioni di rigetto anche nel merito della medesima domanda o eccezione, risulta irrilevante nella specie l’accertamento del la corte d’appello in ordine alla mancanza di ‘qualsiasi riscontro’ della circostanza dedotta.
Può aggiungersi, ad abundantiam, che il motivo censura anche questa statuizione sotto il profilo dell’ error in procedendo, per illogicità della motivazione, in quanto era stato prodotto (sub. doc. 4 in primo grado) il piano di ristrutturazione omologato, e che anche sotto questo profilo andrebbe accolto, stante (più che l’illogicità) la sost anziale apoditticità (apparenza) della motivazione censurata.
All’accoglimento del primo e del quarto motivo seguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Brescia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2023