Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11150 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11150 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Presidente –
Revocatoria
fallimentare ex art.
67 l. fall.
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
Ud.13/03/2024 – CC
AVV_NOTAIO
NOME
rel. AVV_NOTAIO
–
R.G.N. 5741/2019
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso nr. 5741/2019 proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
– ricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo AVV_NOTAIO, (CODICE_FISCALE) rappresenta e difesa, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la sentenza AVV_NOTAIOa Corte d’Appello Reggio Calabria nr. 539/2018 depositata in data 13/8/2018; udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 13/8/2018, ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest’ultimo quale successore a titolo particolare AVV_NOTAIOa prima, avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria che, in accoglimento AVV_NOTAIOa domanda di revocatoria fallimentare proposta dal curatore , aveva dichiarato l’inefficacia nei confronti del fallimento del trasferimento AVV_NOTAIOa proprietà AVV_NOTAIO‘appartamento, con posto auto scoperto, ubicato in Reggio Calabria alla INDIRIZZO di cui all’atto del AVV_NOTAIO del 26/01/1999, nr 96556 rep. e nr. 6815 racc. e condannato i convenuti al rilascio AVV_NOTAIO‘immobile in favore AVV_NOTAIOa curatela.
1.1 Gli argomenti posti a fondamento AVV_NOTAIO‘impugnata decisione possono così riassumersi: i) l’immobile al momento AVV_NOTAIOa stipula del rogito notarile era interamente costruito; ii) non trovava operatività l’invocata causa esonerativa dalla revocatoria prevista dall’art. 10 d.lvo nr. 122/2005 che detta una disciplina di favore per l’acquirente o il promissario acquirente non applicabile ratione temporis al caso di specie; iii) l’elemento soggettivo AVV_NOTAIO‘azione risultava da plurimi fattori; in particolare, dalla levata dei protesti, dalle iscrizioni di ipoteche volontaria e giudiziale (con generico impegno in quella sede, assunto dal venditore, alla cancellazione futura AVV_NOTAIOa ipoteca iscritta in favore di COGNOME ,entro un anno
ulteriore e senza sanzione), e dalla trascrizione di pignoramento immobiliare.
2 NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi, illustrati con memoria; il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile il controricorso del RAGIONE_SOCIALE non essendo stato tempestivamente notificato al ricorrente.
1.1 Il ricorso, infatti, è stato notificato in data 7/2/2019, mentre il controricorso risulta essere stato notificato il 15/9/2020, ben oltre il termine previsto dall’art . 370 1° comma c.p.c.
2 Il primo motivo del ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1 ,5 e 10 del d.lvo 122/2005; si sostiene, nella prima parte AVV_NOTAIOa censura, che la Corte abbia errato nel non ritenere sussistente l’esenzione AVV_NOTAIOa revocatoria di cui all’art. 10 d.lvo 122/2005 in quanto, per espressa previsione AVV_NOTAIO‘art. 5 d.lvo cit., solamente la disciplina di cui agli artt. 2, 3 e 4 (che regolamenta il rilascio AVV_NOTAIOe fideiussioni e AVV_NOTAIOa garanzia obbligatoria) troverebbe applicazione ai contratti per i quali il permesso di costruire sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, mentre tutte le altre disposizioni, compresa quella in materia di esonero AVV_NOTAIOa revoca, sarebbero di diretta ed immediata cogenza per i casi di immobili per i quali era stato rilasciato il permesso di costruire e la costruzione non era ancora ultimata. Nella seconda parte AVV_NOTAIOa doglianza i ricorrenti deducono di aver corrisposto la complessiva somma di lire 80 milioni Lit (l’impugnata sentenza avrebbe omesso di conteggiare 30 milioni Lit, pari alla quota di mutuo del venditore che l’acquirente si era accollato ); evidenziano, infine, che l’immobile venduto era
costruzione ancora da ultimare in quanto non ancora concesso il certificato di agibilità.
2.1 Il motivo è inammissibile, in ogni sua articolazione.
2.2 Conviene passare in rassegna la normativa invocata dai ricorrenti a sostegno AVV_NOTAIOa tesi AVV_NOTAIO‘esonero AVV_NOTAIOa revocatoria ritenuta correttamente priva di fondamento dalla Corte.
2.3 L’art.1 del d.lvo n. 122/2005, entrato in vigore il 21/7/2005, dispone che « ai fini del presente decreto devono intendersi …..per ‘immobili da costruire’ :gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità ».
L’art.10 stabilisce che «
i entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data AVV_NOTAIOa stipula del preliminare, non sono soggetti all’azione revocatoria prevista dall’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni » L’art. 5 a sua volta prevede che «
2.6 Al contrario, questa Corte ha affermato che « proprio la ratio protettiva alla base AVV_NOTAIOa disciplina invocata giustifica la continuità da esprimere all’indirizzo selettivo per cui la stessa fattispecie esonerativa dall’azione revocatoria trova applicazione, come statuito da tempo da questa Corte, solo per le domande promosse da procedure aperte successivamente all’entrata in vigore AVV_NOTAIO‘intera norma; così, va ribadita l’interpretazione AVV_NOTAIO‘art. 10 del d.lgs. n. 122 del 2005
2.7 Una implicita conferma AVV_NOTAIOa irretroattività AVV_NOTAIOa disposizione di esonero AVV_NOTAIOa revocatoria, si rinviene nella legge delega nr 210 del 2/8/2004 che, all’art . 3 comma 1 lett. f), indica quale criterio e
principio direttivo quello di « istituire un Fondo di solidarietà a beneficio AVV_NOTAIO‘acquirente che, a seguito AVV_NOTAIO‘insolvenza del costruttore a fronte AVV_NOTAIOa quale, in un periodo compreso tra il 31 dicembre 1993 e la data di entrata in vigore AVV_NOTAIOa presente legge, siano o siano state in corso procedure implicanti una situazione di crisi, dichiara di aver subíto la perdita AVV_NOTAIOe somme versate o di ogni altro bene eventualmente corrisposto e il mancato conseguimento AVV_NOTAIOa proprietà o AVV_NOTAIO‘assegnazione del bene».
2.8 L’inapplicabilità AVV_NOTAIOa normativa speciale, stante il suo carattere assorbente, rende superfluo l’esame del profilo AVV_NOTAIOa doglianza che riguarda l’ultimazione del la costruzione e l’erronea determinazione AVV_NOTAIOe somme versate.
3 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 67 1° e 2° comma l.fall., 2727, 2729, 1366 1367, 2699 e 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c., ove si afferma che non vi era una sproporzione rilevante ai fini AVV_NOTAIO‘applicazione AVV_NOTAIO‘art . 67 1° comma l.fall. tra il prezzo di acquisto pattuito e il valore AVV_NOTAIO‘immobile ; si deduce così che i giudici di seconde cure hanno errato nel ritenere raggiunta la prova AVV_NOTAIOa scientia decotionis , da intendersi come conoscenza e non conoscibilità AVV_NOTAIOo stato di insolvenza da accertarsi al momento AVV_NOTAIOa stipula del preliminare, sulla base di elementi indiziari privi di gravità, precisione e concordanza, mentre al contrario i ricorrenti erano terzi acquirenti di buona fede, con unico rapporto commerciale col venditore, mentre la seconda ipoteca appariva al ventennio non rinnovata.
3.1 Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
3.2 In punto di sproporzione, rilevante ai fini AVV_NOTAIO‘applicazione AVV_NOTAIO‘ar .t 67 1° comma l.fall, tra il prezzo pattuito e il valore AVV_NOTAIO‘immobile, la questione è priva di interesse per la ricorrente in quanto la Corte ha comunque verificato la sussistenza dei presupposti di cui all’art . 67 2 comma l.fall.
3.3 Per quanto concerne la sussistenza AVV_NOTAIO‘ elemento soggettivo, la sentenza ha correttamente riferito al momento AVV_NOTAIO‘atto pubblico del 1999 ogni accertamento psicologico in capo all’acquirente, dal momento che la scrittura privata stipulata tre anni prima, peraltro non opponibile al fallimento in quanto non munita di data certa, era un contratto preliminare. E’ stato, quindi, co erentemente dato seguito alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante Cass. 19314/2014 e 4508/2018) che ricollega la consapevolezza AVV_NOTAIO‘insolvenza al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, rendendosi irrilevante lo stato soggettivo con cui è assunta l’obbligazione, di cui l’atto finale comporta esecuzione.
3.4 La scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza AVV_NOTAIOo stato di insolvenza, è poi oggetto di una valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3081; Cass. 18 aprile 2011, n. 8827); siffatta conoscenza deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi fattuali, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività: la scelta degli elementi che costituiscono la base AVV_NOTAIOa presunzione e il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (Cass. 8 febbraio 2019, n. 3854; Cass. 19 febbraio 2015, n. 3336).
3.5 Orbene, il Collegio ha desunto la scientia decoctionis da plurimi ed oggettivi indizi sintomatici di una situazione di insolvenza (esistenza di una ipoteca giudiziale per un decreto ingiuntivo, di notevole importo, pignoramento immobiliare e protesti), conoscibili attraverso una semplice visura che una persona accorta che si accingeva ad acquistare un immobile da una società avrebbe dovuto richiedere.
3.6 A fronte degli accertamenti e AVV_NOTAIOe valutazioni del compendio probatorio compiute dalla Corte d’ Appello, le doglianze AVV_NOTAIOa ricorrente, sotto l’apparenza AVV_NOTAIOa formale rubricazione di vizio di violazione di legge, mirano in realtà prospettando una rivisitazione in fatto e una lettura AVV_NOTAIOe risultanze processuali diversa da quella alla quale è pervenuta la Corte territoriale, ad una non consentita rivalutazione AVV_NOTAIOa quaestio facti.
4 Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
5 Nulla è da statuire sulle spese del presente giudizio stante la tardività AVV_NOTAIOa notifica del controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi AVV_NOTAIO‘art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis AVV_NOTAIOo stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 13 marzo