Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11612 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11612 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 8044-2017 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE ed ora RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente all ‘AVV_NOTAIO , giusta procura speciale in calce al ricorso.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO , giusta procura speciale in calce al controricorso.
contro
ricorrente –
avverso il decreto n.1606/2017del Tribunale di Vicenza depositato in data 20.2.2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Il Tribunale di Vicenza ha respinto l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE e oggi RAGIONE_SOCIALE), contro il decreto di esecutività dello stato passivo del RAGIONE_SOCIALE col quale, per ciò che nella presente sede ancora interessa, il G.D. aveva ammesso al chirografo il credito dell’opponente di € 877.862,57 oltre interessi, previa revocatoria in via breve, ex art. 67, 1° comma, n. 3 l.fall., del pegno su macchinari concessole dalla società poi fallita il 7.5.2013 (nell’anno anteriore all’iscrizione al R.I. della domanda di concordato preventivo dalla stessa presentata) in quanto costituito a garanzia del pagamento di debiti preesistenti non scaduti.
Il t ribunale ha ritenuto che ricorresse il presupposto della ‘non contestualità’ fra garanzia prestata e debit o perché la convenzione di pegno garantiva sia obbligazioni precedentemente assunte da COGNOME, scadute alla data della stipula dell’atto concessorio, ma per le quali COGNOME aveva concesso una dilazione, sia tutte quelle future che sarebbero sorte per effetto della prosecuzione dei rapporti di fornitura fra le due società.
Il decreto, pubblicato il 20.2.2017, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo COGNOME lamenta, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 67, 1° comma, n. 3, l. fall. e, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza perché illogica, contraddittoria e insufficiente nella motivazione.
1.1 La ricorrente sostiene che nella specie non ricorrevano i presupposti oggettivi dell ‘eccezione revocatoria accolta, in quanto, posto che la convenzione di pegno prevedeva la decadenza della debitrice dal beneficio del termine e la possibilità per essa creditrice di ottenere l’immediato pagamento
di tutto quanto dovutole nel caso, poi verificatosi, di ritardo nel pagamento anche di una sola delle concordate forniture, la garanzia aveva in realtà ad oggetto debiti sorti e già scaduti.
1.2 Aggiunge che la contestualità va intesa in senso eminentemente sostanziale e causale e non strettamente cronologico e che, pertanto, sotto tale profilo, risulta errato l’assunto del tribunale in ordine alla mancanza di elementi idonei a consentire di ricollegare i debiti in questione con un rapporto giuridico già in essere al momento della stipula del pegno.
1.3 Il motivo è inammissibile.
1.4. Premesso che non risulta in alcun modo illustrato il vizio (di ‘motivazione insufficiente o contraddittoria’) prospettato in rubrica sotto il profilo dell’ error in procedendo , la censura, lungi dall’evidenziare gli effettivi errori di diritto in cui è incorso il tribunale per aver ritenuto revocabile ai sensi dell’art. 67, 1° comma, n. 3 l. fall. un pegno posto a garanzia di crediti in parte già scaduti e in parte non ancora sorti, per un verso non investe l’affermazione del giudice a quo secondo cui i debiti già scaduti non potevano considerarsi più tali perché ne era stato dilazionato il pagamento e, per l’altro , si fonda su un presupposto di fatto (l’essere il debito interamente scaduto in ragione della clausola contrattuale, di cui neppure si dice se COGNOME si sia avvalsa, che prevedeva la decadenza della debitrice dal beneficio del termine) che, non avendo formato oggetto di accertamento nel corso del giudizio di merito, non poteva essere dedotto per la prima volta nella presente sede di legittimità, e del quale, peraltro, risulta incomprensibile la rilevanza, volta che la sussistenza dei presupposti per la revoca del pegno andava necessariamente valutata alla data di stipula della relativa convenzione.
Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che il tribunale abbia totalmente omesso di esaminare i fatti da essa dedotti nella memoria di replica alla comparsa di costituzione del curatore al fine di contestare le affermazioni ivi contenute in ordine alla sua conoscenza dello stato di insolvenza della società poi fallita. 2.1 Anche questo motivo è inammissibile.
In primo luogo si osserva che poiché era stato il AVV_NOTAIO.D. ad accogliere l’eccezione di revocatoria del pegno sollevata dal curatore, i fatti idonei a vincere la
presunzione di ricorrenza del presupposto soggettivo della revoca avrebbero dovuto essere allegati dall'(allora) RAGIONE_SOCIALE, gravata dell’onere della prova, già nell’atto di opposizione: il tribunale, che non ha pronunciato sul punto, ha dunque implicitamente, ma correttamente, ritenuto tardive le difese svolte dall’odierna ricorrente solo in replica all a comparsa di costituzione dell’opposto.
Va peraltro rilevato che la censura difetta totalmente del requisito della specificità, in quanto la ricorrente si limita a dedurre che la questione era stata posta all’attenzione del tribunale, ma non chiarisce quali fossero i fatti decisivi da essa allegati, ed ignorati dal giudice, che se considerati avrebbero condotto a ritenere provata la sua inscientia decoctionis .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% egli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, , se dovuto, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2023