Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30250 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30250 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28355-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 274/2020 della CORTE D ‘ APPELLO DI FIRENZE, depositata il 3/2/2020;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 16/10/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il Tribunale di Livorno, con sentenza del 25/10/2017, ha accolto la domanda di revocatoria fallimentare proposta, ai sensi dell ‘ art. 65 l.fall., dalla RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria in relazione ai pagamenti che la
stessa, quando era in bonis , aveva eseguito in favore della convenuta RAGIONE_SOCIALE attraverso due contratti di vendita di pani di ghisa, per un valore di € . 64.270,40, stipulati il 6 e il 17/9/2012, in quanto preordinati al pagamento dei corrispettivi dovuti dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE per le prestazioni di smaltimento, rese da quest ‘ ultima in favore della prima , per complessivi € . 63.344,21.
1.2. L ‘ azione è stata accolta in ragione del fatto che: non vi era la prova del pagamento del prezzo d ‘ acquisto da parte di COGNOME; – i crediti che erano stati compensati erano in parte sorti successivamente alla conclusione dei medesimi contratti di vendita, avendo la RAGIONE_SOCIALE continuato nella propria prestazione di servizi per tutto il mese di novembre del 2012; – i crediti e i debiti reciproci erano stati compensati il 20/12/2012 e, quindi, prima dell ‘ ammissione della RAGIONE_SOCIALE all ‘ amministrazione straordinaria nonostante i propri crediti maturati nei confronti della RAGIONE_SOCIALE non fossero ancora esigibili per non essere neppure decorsi novanta giorni dall ‘ esecuzione delle prestazioni.
1.3. Il Tribunale ha ritenuto perciò integrato il paradigma di cui all ‘ art. 65 l.fall. sul presupposto che: – la compensazione era stata effettuata tra crediti della RAGIONE_SOCIALE già esigibili con crediti della RAGIONE_SOCIALE che sarebbero scaduti solo in un momento successivo alla apertura della procedura di amministrazione straordinaria, apertasi in fatto il 21/12/2012; – la vendita dei beni e la relativa compensazione si erano verificate nel cd. periodo sospetto dei due anni antecedenti all ‘ apertura dell ‘ amministrazione straordinaria.
1.4. Il Tribunale ha, poi, accolto la domanda di revoca proposta ai sensi dell ‘ art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall. dei pagamenti eseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE attraverso gli ulteriori contratti di vendita di pani in ghisa del
7/3/2012 e del 22/6/ 2012, per un complessivo valore di € 39.050,60.
1.5. Anche in questo caso l ‘ azione è stata accolta sul rilievo che: – la RAGIONE_SOCIALE, a fronte della consegna dei pani, non aveva versato il prezzo, procedendo, piuttosto, nel mese di luglio del 2012, alla compensazione del proprio debito con il maggior credito dalla stessa vantato, per € . 47.526,44, in ragione delle fatture n. 77, 195, 217, 236, 297, 361, 378 emesse nel 2012; la compensazione effettuata da COGNOME ha riguardato, in tal caso, crediti propri già scaduti, mentre il credito della RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti non poteva considerarsi integralmente scaduto in ragione del fatto che l ‘ ordine corrispondente prevedeva l ‘ esigibilità del prezzo solo alla data del 10/9/2012.
1.6. Il Tribunale ha, quindi, ritenuto: a) sotto il profilo oggettivo, che il pagamento era anomalo in quanto realizzato attraverso la vendita dei pani di ghisa, operazione finalizzata appunto al pagamento di debiti che diversamente la società in amministrazione straordinaria non sarebbe stata in grado di eseguire; b) sotto il profilo soggettivo, che la COGNOME non aveva fornito la prova della propria inscientia decoctionis della debitrice, essendovi, anzi, una serie di elementi dimostrativi del fatto che la stessa conoscesse il grave stato di dissesto della RAGIONE_SOCIALE: – intanto, perché era insolito che una società come la RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto sociale lo smaltimento e il recupero di rifiuti avesse acquistato pani in ghisa di nessun reimpiego nel ciclo produttivo della società; – inoltre, perché tali vendite erano state del tutto estranee ai rapporti tra le parti nell ‘ anno 2011 in cui la RAGIONE_SOCIALE aveva effettuato il pagamento sempre in ritardo delle prestazioni, rimanendo, per contro, di scarsa rilevanza il fatto che per una vendita di pani di ghisa effettuata nel febbraio 2012 la RAGIONE_SOCIALE aveva comunque pagato la relativa fornitura.
1.7. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale.
1.8. La RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria ha resistito al gravame.
1.9. La Corte distrettuale, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l ‘ appello.
1.10. La Corte, in particolare, ha ritenuto che: – le operazioni di vendita dei pani in ghisa effettuati nell ‘ arco del periodo sospetto da RAGIONE_SOCIALE a COGNOME non hanno trovato una plausibile e giustificata ragion d ‘ essere nei rapporti contrattuali svoltisi tra le parti; – la COGNOME, dal suo canto, non è stata in grado di dimostrare che quelle vendite fossero funzionali a particolari esigenze economiche della sua impresa, se non, alla luce di quanto sostenuto dalla stessa, per acquisire beni da rivendere facilmente a terzi, al di fuori di quello che era la regolare attività della sua impresa, e cioè l ‘ attività di smaltimento e recupero di rifiuti industriali; – tali operazioni, pertanto, assumono a tutti gli effetti, nell ‘ ambito del rapporto intercorso tra le due imprese, i connotati della ‘ anomalia ‘ ed acquisiscono la chiara valenza di atti finalizzati a procurare alla RAGIONE_SOCIALE una garanzia per i crediti già sorti o da sorgere in relazione ai rapporti commerciali con la RAGIONE_SOCIALE, aventi ad oggetto la prestazione da parte della RAGIONE_SOCIALE dell ‘ attività di smaltimento dei rifiuti per conto e nell ‘ interesse della RAGIONE_SOCIALE; – gli atti di vendita, pertanto, come correttamente affermato dal Tribunale , ‘ dissimulano ‘ pagamenti eseguiti ‘ in forma anomala ‘ e sono, come tali, suscettibili di revoca fallimentare.
1.11. La Corte, al riguardo, ha ritenuto l ‘ infondatezza dei motivi articolati dall ‘ appellante.
1.12. Il primo motivo (fondato sulla dedotta mancata prova dell ‘ avvenuta compensazione dei crediti delle forniture di
ghisa del 6 e 17/9/2012 con i controcrediti della RAGIONE_SOCIALE di cui alle fatture 1049, 1061, 1181 e 1280, per un totale di € . 64.344,21) è stato respinto sul rilievo che: -‘ ancora alla data del 20.12.2012 è provato che le fornitura di ghisa non erano state pagate ‘ ; -‘ sebbene l ‘ operazione compensativa non fosse stata registrata in contabilità, era palesemente accertato che le fatture emesse successivamente alla vendita dovevano considerarsi pagate con l ‘ avvenuta fornitura di ghisa ‘ ; – la compensazione era evincibile in fatto dalle scritture della RAGIONE_SOCIALE con l ‘ accordo della RAGIONE_SOCIALE, tanto è vero che ad essa la RAGIONE_SOCIALE si era adeguata nell ‘ effettuare il successivo pagamento della fornitura del 22/10/2012.
1.13. Il secondo motivo (fondato sull ‘ affermata impossibilità di conferire natura e valenza di pagamenti solutori ai contratti di compravendita conclusi il 6 e il 17/9/2012 perché al momento della loro conclusione non erano ancora venuti in essere i crediti di COGNOME destinati ad essere estinti proprio con i corrispettivi dovuti per quelle vendite) è stato respinto sul rilievo che: -‘ l ‘ atto estintivo dei debiti di COGNOME (come correttamente rilevato dal Tribunale) è costituito, non tanto dalla compensazione che COGNOME colloca successivamente all ‘ apertura della procedura di amministrazione straordinaria (e quindi fuori dal ‘periodo sospetto’), quanto proprio dalle vendite oggetto di revocatoria’ ; -‘ l ‘ estinzione del credito di COGNOME di cui si discute … è stata, infatti, resa possibile (e quindi deriva, non tanto dalla predetta compensazione, quanto) dalla stipula dei contratti di compravendita che hanno originato i controcrediti di RAGIONE_SOCIALE ‘, i quali hanno costituito, più propriamente, l ” atto estintivo delle future obbligazioni pecuniarie ‘ di RAGIONE_SOCIALE ; – l ‘ art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall. trova, del resto, applicazione anche agli atti estintivi di ‘ debiti non ancora scaduti ‘ posto che, se la legge
sancisce la revocabilità degli adempimenti ‘ anormali ‘ di debiti scaduti, a più forte ragione devono considerarsi revocabili i medesimi atti estintivi, compiuti con mezzi anormali, ‘ prima della scadenza del debito ‘ ; – nel caso, come quello in esame, in cui gli atti estintivi abbiano ad oggetto debiti con scadenza successiva alla dichiarazione di fallimento, trova, pertanto, applicazione l ‘ art. 65 l.fall., in forza del quale sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento (o dell ‘ apertura della procedura di amministrazione straordinaria) ovvero posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.
1.14. Il terzo motivo (fondato sulla prospettata inoperatività del meccanismo solutorio in ragione del fatto che, per poter invocare l ‘ estinzione del debito attraverso la datio in solutum , costituita dalla cessione dei pani di ghisa di marzo e di giugno 2012, i crediti estinti devono essere già esistenti e determinati al momento in cui viene eseguita la prestazione diversa, perché, secondo il meccanismo dell ‘ art. 1197 c.c., l ‘ estinzione opererebbe nel momento in cui si verifica l ‘ esecuzione della diversa prestazione resa dal debitore con il preventivo assenso del creditore) è stato, infine, respinto sul rilievo (per quanto interessa) che: -‘ il ragionamento soffre di un vizio iniziale, ovvero che la compensazione sia lo strumento estintivo ‘, laddove, al contrario, ‘ il negozio revocabile non è il negozio compensativo, ma il negozio con cui RAGIONE_SOCIALE si è precostituita un credito dal momento che quel negozio era funzionale alla successiva estinzione di crediti attraverso il meccanismo della compensazione ‘ ; – pertanto, ‘ non rileva la esistenza di crediti di COGNOME compensabili al momento in cui il negozio di vendita è stato posto in essere, ma l ‘ anomalia
dell ‘ atto in sé che ha consentito la compensazione postuma di crediti di COGNOME destinati comunque a sorgere per effetto del rapporto di continuità aziendale che esisteva tra le due imprese e che vedeva sempre e comunque COGNOME obbligata al pagamento di prestazioni indispensabili di smaltimento che COGNOME si era comunque obbligata a rendere in continuità nonostante la palese crisi di liquidità dell ‘ azienda, garantendosi il relativo pagamento con forniture di beni destinate ex ante a non essere pagate ‘ ; – nel corso del primo semestre 2012, infatti, la RAGIONE_SOCIALE, a fronte della situazione di ‘ forte tensione finanziaria in cui si trovava ‘ , ha effettuato ‘ una serie di forniture a favore di COGNOME ‘ , costituendo a favore di quest ‘ ultima ‘ una provvista (rappresentata dal corrispettivo delle cessioni di pani di ghisa) da poter utilizzare per estinguere, mediante compensazione, i debiti sorti medio tempore ‘ a suo carico ‘… per i servizi … prestati ‘ dalla stessa COGNOME; – si tratta di u na ‘ modalità solutoria … diametralmente opposta rispetto al <> attraverso il quale RAGIONE_SOCIALE ha estinto i crediti maturati da quest ‘ ultima per prestazioni rese nel 2011 ‘; – i contratti di vendita dei pani di ghisa di marzo e di giugno 2012 sono, pertanto, revocabili a norma dell ‘ art. 67, comma 1°, n. 2, l. fall., trattandosi ‘ di atti estintivi di futuri debiti pecuniari di RAGIONE_SOCIALE effettuati con mezzi anormali nel periodo sospetto dei dodici mesi anteriori alla data del decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria allorché COGNOME era a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava RAGIONE_SOCIALE .
1.15. La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 4/11/2020, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.
1.16. La RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso, poi illustrato da memoria, con il
quale ha, tra l ‘ altro, eccepito la mancata indicazione in ricorso delle parti prescritta, a pena d ‘ inammissibilità, dall ‘ art. 366, comma 1°, n. 1, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso per cassazione, intanto, è ammissibile. Il ricorso per cassazione è, infatti, inammissibile a norma dell ‘ art. 366, comma 1°, n. 1, c.p.c., soltanto nel caso in cui manchi o vi sia incertezza assoluta sull ‘ identificazione delle parti contro cui esso è diretto ma, ai fini dell ‘ osservanza della norma predetta, non è necessario che le relative indicazioni siano premesse all ‘ esposizione dei motivi di impugnazione o che siano altrove esplicitamente formulate, essendo sufficiente, analogamente a quanto previsto dall ‘ art. 164 c.p.c., che le stesse risultino, come nel caso in esame, in modo chiaro e inequivoco (e non, dunque, ingannevole), anche se solo implicitamente, dal contesto del ricorso, nonché dal riferimento ad atti dei precedenti gradi di giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata (cfr. Cass. n. 10869 del 2023).
3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell ‘ art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d ‘ appello ha ritenuto che i contratti di compravendita dei pani di ghisa intercorsi tra la convenuta e la RAGIONE_SOCIALE fossero revocabili in quanto atti estintivi di futuri debiti pecuniari di quest ‘ ultima eseguiti dalla stessa nel corso del periodo sospetto con mezzi anormali di pagamento.
3.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, la Corte d ‘ appello ha omesso di considerare che: – sono revocabili gli atti che hanno comportato l ‘ estinzione di un debito pecuniario dell ‘ impresa insolvente scaduto ed esigibile e non, come ha ritenuto la Corte d ‘ appello, gli atti in sé, per il solo fatto della
loro conclusione, a prescindere dal fondamentale requisito che deve connotare tali atti ai fini della loro revocabilità, e cioè l ‘ estinzione del debito e il modo in cui tale estinzione si è verificata; – l ‘ identificazione dell ‘ atto estintivo dei debiti della RAGIONE_SOCIALE con i contratti di compravendita è, dunque, errata, non essendoci alcuna coincidenza, prima di tutto temporale e poi anche di oggetto (crediti estinti), tra i contratti e la loro conclusione, da un lato, e l ‘ estinzione propriamente detta dei debiti della RAGIONE_SOCIALE, dall ‘ altro; – alla data della conclusione dei contratti di compravendita del settembre 2012, infatti, i crediti di COGNOME di cui alle fatture n. 1049, n. 1061, n. 1181, n. 1280, asseritamente estinti con la compensazione del dicembre 2012, non erano ancora venuti ad esistenza, posto che i servizi per cui erano state poi emesse le suddette fatture erano, alla data di perfezionamento delle vendite, rispettivamente in corso di esecuzione (servizi di settembre 2012) ovvero ancora da effettuare (servizi di ottobre e novembre); – alla data della conclusione delle prime vendite (i primi ordini erano di febbraio 2012 mentre quelli revocati del marzo 2012), inoltre, i crediti asseritamente ‘ garantiti ‘ da tali vendite, oltre che futuri (come dice la Corte d ‘ appello), erano pure eventuali ed incerti, posto che, nel febbraio 2012 (vendita non impugnata dall ‘ attrice), la RAGIONE_SOCIALE stava pagando le fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE per i servizi resi negli ultimi mesi del 2011 e non aveva ancora deciso di rinnovare il rapporto commerciale di pulizia dei forni, cosa che era avvenuta infatti solo nel marzo 2012, e, dunque, dopo la conclusione dei contratti di compravendita di febbraio e pure di quelli di marzo 2012 (revocati).
3.3. I contratti di compravendita, non essendo stati conclusi con lo scopo di soddisfare crediti già esistenti, e cioè di estinguere debiti (della RAGIONE_SOCIALE) scaduti ed esigibili alla data
della loro conclusione, non erano, dunque, revocabili a norma dell ‘ art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall., il quale presuppone una funzione solutoria che può ravvisarsi solo in compravendite concluse successivamente o, al più, contestualmente al credito da soddisfare ovvero al debito da estinguere.
3.4. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell ‘ art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall., in relazione all ‘ art. 1197 c.c., a norma dell ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d ‘ appello ha ritenuto che i contratti di compravendita intercorsi tra la convenuta e la RAGIONE_SOCIALE fossero revocabili quali atti estintivi di futuri debiti pecuniari di quest ‘ ultima eseguiti dalla stessa nel corso del periodo sospetto con mezzi anormali sul rilievo che l ‘ estinzione dei crediti della RAGIONE_SOCIALE, e cioè dei crediti asseritamente compensati con i crediti della RAGIONE_SOCIALE di cui ai contratti di settembre 2012 e marzo-giugno 2012, era stata resa possibile (e, quindi, derivava non tanto dalla predetta compensazione, quanto) dalla stipula dei contratti di compravendita che avevano originato i controcrediti della RAGIONE_SOCIALE, e che, pertanto, erano proprio tali contratti a costituire, più propriamente, l ‘ atto estintivo, con modalità anomale, delle future obbligazioni pecuniarie di RAGIONE_SOCIALE.
3.5. La Corte d ‘ appello, tuttavia, ha osservato la ricorrente, così facendo, ha omesso di considerare che l ‘ atto solutorio, e cioè il pagamento, non può essere rinvenuto nei contratti di vendita, essendo pacifico che gli stessi di per sé non abbiano estinto alcun debito della RAGIONE_SOCIALE, costituendo piuttosto l ‘ atto presupposto dell ‘ atto estintivo propriamente detto.
3.6. Del resto, ha aggiunto la ricorrente, se si volesse ravvisare nella conclusione dei contratti una causa solutionis , attribuendo agli stessi la natura di datio in solutum in forma di
trasferimento di res pro pecunia , non potendo i contratti estinguere debiti futuri senza in tale caso assumere la diversa funzione di garanzia, l ‘ efficacia estintiva ad essi ricollegata non potrebbe che essere fatta coincidere temporalmente con la conclusione dei contratti stessi ed, in ogni caso, non potrebbe che riguardare debiti della RAGIONE_SOCIALE preesistenti o al più contestuali alla conclusione dei predetti contratti ma non debiti futuri.
3.7. In tal caso, però, le domande dell ‘ attrice sarebbero state: a) infondata quella basata sull ‘ art. 65 l.fall., in quanto i contratti di compravendita di settembre 2012 non avevano estinto alcun debito, sorto solo in seguito alla loro esecuzione; b) indeterminata quella basata sull ‘ art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall., poiché i contratti di marzo/giugno 2012, avendo riguardo al momento della loro esecuzione, non potevano aver estinto i debiti asseritamente compensati a luglio 2012.
3.8. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall. e dell ‘ art. 1197 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d ‘ appello ha ritenuto che le compravendite in questione fossero revocabili, a norma dell ‘ art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall., sul rilievo che i crediti pecuniari della RAGIONE_SOCIALE erano stati pagati dalla RAGIONE_SOCIALE con la consegna ed il trasferimento della proprietà di pani di ghisa e che il contratto con il quale l ‘ imprenditore insolvente trasferisce a favore del proprio creditore uno o più beni allo scopo di realizzare la compensazione del proprio credito con il debito per il pagamento del corrispettivo del trasferimento, è un mezzo anormale di pagamento.
3.9. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, la Corte d ‘ appello non ha considerato che la fattispecie concreta,
così come accertata dalla stessa, corrisponde integralmente allo schema astratto della datio in solutum nella forma del trasferimento di res pro pecunia , la quale, tuttavia, come si evince dall ‘ art. 1197 c.c., presuppone: – l ‘ esistenza di un debito pecuniario scaduto ed esigibile dell ‘ impresa insolvente; – la sua estinzione mediante una prestazione diversa, che può consistere, come nella fattispecie, nel trasferimento della proprietà di merce in luogo del pagamento di una somma di denaro.
3.10. Nel caso in esame, però, mancano due elementi specifici ed essenziali, e cioè: – la preesistenza o la compresenza di un debito dell ‘ impresa insolvente (e cioè la RAGIONE_SOCIALE) al momento della conclusione delle compravendite o più precisamente al momento dell ‘ esecuzione della prestazione diversa (trasferimento dei pani di ghisa); – l ‘ intento tra il creditore ed il debitore in stato d ‘ insolvenza volto all ‘ estinzione del debito pecuniario con un mezzo anomalo, cioè, come si assume nel caso specifico, con il trasferimento di res pro pecunia .
3.11. Ed infatti, ha osservato la ricorrente, quando il mezzo anomalo di pagamento assume i connotati della datio in solutum in forma di trasferimento di res pro pecunia , il debito pecuniario dell ‘ impresa insolvente che viene estinto con il trasferimento della res , deve preesistere o coesistere al momento della conclusione del negozio o dell ‘ esecuzione della diversa prestazione, posto che, diversamente, se cioè non ci fosse già un debito pecuniario prima del (o contestualmente al) trasferimento della res che finisce per estinguerlo, non si concretizzerebbe mai il pagamento nella forma del trasferimento di res pro pecunia , non potendosi logicamente configurare una datio in solutum nel caso in cui la diversa prestazione
(trasferimento della res ) sia eseguita prima del venire in essere del debito pecuniario che tale prestazione va ad estinguere.
3.12. Nel caso di specie, tuttavia, è pacifico che, alla data della conclusione dei contratti di vendita revocati (marzo, giugno e settembre 2012), non ci fossero pregressi debiti scaduti di RAGIONE_SOCIALE o, quanto meno, che non ci fossero i debiti che la procedura attrice assume essere stati estinti con le vendite di cui ha domandato la revoca.
3.13. L a ‘ comune intenzione delle parti ‘, intesa come scopo volutamente ricercato dalle parti di estinguere un debito pecuniario con l ‘ esecuzione di altra diversa prestazione, è, del resto, concretamente configurabile soltanto ipotizzando la preesistenza o coesistenza della ‘ vecchia’ prestazione, e cioè il debito pecuniario, rispetto all ‘ esecuzione della nuova prestazione, se la nuova prestazione, come si assume nel caso di specie, consiste nel trasferimento di una res pro pecunia .
3.14. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.
3.15. La ricorrente, invero, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale, in effetti, con statuizioni non suscettibili di utile sindacato in questa sede per ciò che riguarda gli accertamenti in fatto che ne risultano di volta in volta il fondamento, ha, in sostanza, ritenuto che: a) i contratti di compravendita dei pani di ghisa stipulati nei mesi di marzo e di giugno 2012, ‘ attraverso il meccanismo della compensazione ‘ (operata nel mese di luglio del 2012) tra il credito della COGNOME al pagamento del relativo prezzo con i ‘ crediti di COGNOME destinati comunque a sorgere per effetto del rapporto di continuità aziendale che esisteva tra le due imprese’, erano stati, in realtà, funzionali ‘ alla successiva estinzione di crediti’ (in seguito) insorti in capo alla COGNOME, dando luogo, in tal modo (ai fini
previsti dall’art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall. ) ad un pagamento con ‘ modalità solutoria ‘ (evidentemente) anormale; b) i contratti di compravendita dei pani di ghisa conclusi il 6 e il 17/9/2012, nella misura in cui avevano (parimenti) ‘ originato i controcrediti di RAGIONE_SOCIALE ‘ (al pagamento del relativo prezzo), avevano, in seguito, determinato, in ragione della compensazione (operata il 20/12/2012) tra tali crediti e quelli (successivamente sorti, in ragione delle prestazioni rese nel mese di novembre del 2012, così come esposti nelle fatture 1049, 1061, 1181 e 1280, per un totale di €. 64.344,21 ) in favore della COGNOME, ‘ l ‘ estinzione ‘ anticipata rispetto alla scadenza, successiva all ‘ apertura del concorso (ai fini previsti dall’art. 65 l.fall.) , di questi ultimi : ‘ l ‘ estinzione del credito di COGNOME di cui si discute … è stata, infatti, resa possibile (e quindi deriva, non tanto dalla predetta compensazione, quanto) dalla stipula dei contratti di compravendita che hanno originato i controcrediti di RAGIONE_SOCIALE ‘, i quali hanno costituito, più propriamente, l ” atto estintivo delle future obbligazioni pecuniarie ‘ di RAGIONE_SOCIALE .
3.16. Si tratta di statuizioni giuridicamente corrette: nella misura in cui hanno accertato, in fatto, il compimento, in periodo sospetto, di una (complessa) fattispecie estintiva, da parte della società poi ammessa all ‘ amministrazione straordinaria, dei (futuri, rispetto alle vendite che, in ragione del conseguente diritto al prezzo, l’hanno resa possibile ) debiti (già scaduti nel caso sub a; non ancora scaduti, ed anzi con scadenza successiva all’apertura del concorso, nel caso sub b) della stessa (realizzatasi, attraverso la compensazione nella misura in cui tali debiti, in ragione delle prestazioni poi eseguite da ll’ accipiens , così soddisfatta, sono giuridicamente sorti) e ne hanno dichiarato l’inefficacia nei confronti dei creditori della solvens
che, (evidentemente) con l’accordo di quest’ultima, l’ha posta in essere.
3.17. Questa Corte, infatti, ha ritenuto che: – in tema di revocatoria fallimentare, l ‘ estinzione di una passività quale finalità ulteriore, rispetto alla causa tipica dei singoli atti a tal scopo utilizzati, secondo lo schema del ‘ collegamento funzionale ‘ , conferisce alla complessiva operazione il carattere del mezzo anomalo di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all ‘ art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall. (cfr. Cass. n. 12644 del 2011, con riferimento al caso di una compravendita immobiliare nella quale una società finanziaria, acquirente dal fallito, divenuta nella stessa data del rogito cessionaria del credito vantato da un terzo verso lo stesso fallito venditore, aveva compensato tale credito con il debito per il prezzo cui era tenuta in relazione all ‘ acquisto predetto); – qualora un debito pecuniario venga estinto dall ‘ obbligato mediante una prestazione diversa, consistente nel trasferimento di una res pro pecunia , dev’essere, infatti, riconosciuta la ricorrenza di una datio in solutum , con il conseguente assoggettamento della stessa ad azione revocatoria fallimentare, a norma dell ‘ art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall., indipendentemente dallo strumento negoziale adottato dalle parti per attuare il suddetto trasferimento, e, quindi, anche quando il trasferimento medesimo sia l’ effetto di un valido contratto di compravendita che evidenzi l ‘ indicato intento dei contraenti per la mancata corresponsione del prezzo di vendita (Cass. n. 3905 del 2009; Cass. n. 23714 del 2004); d’ altra parte, in tema di revocatoria fallimentare, per la configurazione di un atto estintivo di debiti non effettuato con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, ai sensi dell ‘ art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall., è necessario che tale estinzione costituisca uno scopo ulteriore rispetto alla causa tipica dell ‘ atto, ossia che il fine
economico individuale dello stesso sia quello di costituire uno strumento per conseguire in modo indiretto il soddisfacimento del credito: e sono le circostanze concrete che consentono di accertare se l ‘ atto abbia mantenuto la sua funzione tipica ovvero se lo stesso ( all’esito di una valutazione nella quale assume rilievo pregnante l’accertamento dell’interesse del creditore alla stipula dell’atto per ragioni differenti ed ulteriori rispetto a quelle) sia stato in realtà compiuto per uno scopo ulteriore e diverso, e cioè con l ‘ intento di ottenere comunque il soddisfacimento della propria pretesa, accettandone appunto l ‘ estinzione con mezzi diversi dal denaro o a questo equivalenti (Cass. n. 2441 del 2006); la norma di cui all’art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall., lì dove prevede la revocabilità degli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili effettuati con mezzi anormali di pagamento, deve, infine, ritenersi legittimamente applicabile, in via d’interpretazione estensiva, anche ai debiti (in quel momento) non ancora scaduti, purché aventi scadenza anteriore alla dichiarazione di fallimento: se la legge sancisce, difatti, la revocabilità degli adempimenti ‘ anormali ‘ di debiti scaduti, a più forte ragione devono considerarsi revocabili i medesimi atti estintivi, compiuti pur sempre con mezzi anormali, prima della scadenza del debito, risultando in tal caso ancor più fondato il sospetto della consapevolezza, ex latere creditoris , del carattere pregiudizievole dell’atto (Cass. n. 8980 del 2004; Cass. n. 1036 del 1999).
3.18. Quanto al resto, è sufficiente rammentare che, a norma dell’art. 65 l.fall., sono inefficaci nei confronti dei creditori i pagamenti di debiti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o successivamente alla stessa, se (come accertato nel caso in esame) sono stati eseguiti dal debitore poi fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida nella somma di €. 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima