Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18575 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18575 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
AVV_NOTAIO
NOME
Presidente –
Revocatoria fallimentare
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
Ud.23/11/2023 – CC
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
R.G.N.17904/2020
AVV_NOTAIO
NOME
– .rel. AVV_NOTAIO – COGNOME.
ORDINANZA
sul ricorso nr. 17904/2020 proposto da
NOME COGNOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO,
– ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t., domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania nr. 396/2020 depositata in data 13/2/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 14/2/2020, ha respinto il gravame proposto dall’AVV_NOTAIO avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che, in accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti dal RAGIONE_SOCIALE, aveva dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 67, 1° comma lett. b) nonché dell’art. 67 , 2° comma, l. fall., il pagamento di € 23.071,21 eseguito in suo favore, il 26.11.2012, dalla società poi fallita e lo aveva condannato alla restituzione della somma predetta, maggiorata degli interessi legali.
1.1 Per quanto ancora interessa in questa sede, la corte territoriale -escluso, in accoglimento del primo motivo di gravame, che il pagamento, eseguito a mezzo assegno circolare, potesse qualificarsi anomaloha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione di cui al 2° comma dell’art. 67 l. fall.; in particolare, non essendo in contestazione che l’assegno fosse stato rilasciato all’AVV_NOTAIO all’incirca due mesi prima della dichiarazione di fallimento di RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto provata la scientia decoctionis dell’appellante, rilevando che questi aveva ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della società, per il pagamento di un credito per compensi professionali di oltre 119.000 euro, in forza del quale aveva iscritto ipoteca sull’unico immobile della debitrice, per poi acconsentire alla cancellazione del peso e rinunciare alla maggior parte del proprio credito affinché RAGIONE_SOCIALE potesse alienare il bene e impiegare parte del prezzo incassato dalla vendita per versargli il minor importo, oggetto di revoca, concordato in via transattiva a tacitazione di ogni sua pretesa.
1.2.La corte del merito ha poi escluso che ricorressero le ipotesi di esclusione della revocatoria di cui alle lett. a) ed f) del 3° comma dell’art. 67 l. fall.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
3 Il ricorrente, ricevuta comunicazione di una proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha presentato rituale e tempestiva istanza di decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, che denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 67 comma 1 nr. 2 l.fall., 2697, 2727,2729 c.c., 115, 116 e 91 e segg. c.p.c. , il ricorrente sostiene che la corte distrettuale, una volta ritenuto fondato il primo motivo d’appello, avrebbe dovuto espressamente rigettare la domanda di revoca avanzat a dal fallimento ai sensi dell’art. 67, 1° comma, n. 2 l.fall., mentre invece , incorrendo in un’evidente contraddizione fra motivazione e dispositivo, ha rigettato l’appello; nel prosieguo del motivo l’AVV_NOTAIO deduce : i) che la predetta domanda avrebbe dovuto essere respinta anche ai sensi dell’art. 2697 c.c., sulla scorta della sentenza del Tribunale di Siracusa, coperta da giudicato, che aveva rigettato le azioni di simulazione e di revoca dell’atto di compravendita dell’immobile proposte dal Fallim ento contro l’acquirente ; ii)che egli aveva provato , ‘ senza contestazione alcuna ‘ , che il proprio incarico riguardava più pratiche, alcune definite e altre da definire, in cui aveva assistito NOME nell’esercizio della propria attività di impresa e che il pagamento ricevuto era intervenuto ‘nei termini d’uso’; iii) che la corte d’appello avrebbe omesso qualsivoglia motivazione sui fatti dedotti e provati, salvo poi ritenere che rientri nella normalità che il denaro ricevuto venga impiegato dall’alienante per saldare i debiti; iv) che l’eccepita omissione motivazionale, anche in ordine alla valutazione circa i
termini d’uso, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., renderebbe palesemente illegittima la sentenza impugnata; v) che a causa dell’omissione di pronuncia egli è stato ingiustamente condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado di giudizio.
1.1 Il motivo è inammissibile, nella sua prima parte, per difetto di interesse del ricorrente a sollevare una doglianza che non coglie appieno la ratio decidendi , posto che la corte territoriale ha sì accolto il primo motivo di gravame, reputando insussistente la fattispecie contemplata dal 1° comma, n. 1 , dell’art. 67 l.fall., ma ha rigettato gli altri motivi, ritenendo fondata la domanda di revocatoria dell’atto solutorio avanzata dal RAGIONE_SOCIALE ai sensi de ll’art 67 2° comma l.fall (che era stata anch’essa accolta dal tribunale): la corte catanese ha pertanto correttamente concluso, in dispositivo, per il rigetto dell’appello e, altrettanto correttamente, ha condannato l’appellante, complessivamente soccombente, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del grado.
Le ulteriori argomentazioni contenute nel motivo risultano invece inammissibili o perché fondate su mere asserzioni in ordine all’avvenuta allegazione di fatti ‘provati senza alcuna contestazione’ o perché volte a introdurre, peraltro sempre in via meramente assertiva, nuove questioni, miste di fatto e di diritto (quale quella concernente l’equivalenza fra ‘pagamento che rientra nella normalità’ e pagamento ‘nei termini d’uso’ ) ; né, d’altro canto, è dato comprendere quale sia l’interesse dell’ AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO a veder respingere l’azione revocatoria di cui al primo comma, n. 2 l. fall. ‘anche ai sensi dell’art. 2697 c.c.’, o quale attinenza vi sia fra il presente giudizio, avente ad oggetto la revocatoria di un pagamento, e quello promosso dal curatore per ottenere la declaratoria di revoca o di simulazione dell’atto di compravendita .
2 Col secondo motivo, che prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 2° comma, l. fall., 2697, 2727, 2729 cc
116 e 117 c.p.c., il ricorrente imputa alla corte d’appello di aver operato un’illegittima inversione dell ‘onere della prova in tema di scientia decoctionis , ritenendo fondata la domanda di revocatoria in assenza di fatti esteriori sintomatici dell’insolvenza e sulla scorta della presunzione di cui al 1° comma n. 2 dell’articolo, ovvero attribuendo, in via presuntiva, valenza probatoria decisiva alle circostanze che avevano preceduto l’atto solutorio e alle modalità con le quali esso era avvenuto, non dotate dei caratteri della gravità e della concordanza.
3 Con il terzo motivo, che denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67 co. 3 lett. a) ed f) l.f all . e dell’art. 2967 c.c., il ricorrente assume che il pagamento non era revocabile in quanto effettuato nei termini d’uso – dovendo la sua attività professionale di assistenza di RAGIONE_SOCIALE nelle compravendite, resa in via coordinata e continuativa, essere qualificata come attività imprenditoriale – o, in via alternativa, eseguito in dipendenza di un rapporto di collaborazione non subordinata.
3.1 Entrambi i motivi, pur essendo apparentemente volti a denunciare vizi di violazione di legge, contestano in realtà le motivazioni in fatto su cui si fondano i capi della decisione impugnata, che sono tuttavia conformi ai corrispondenti capi della sentenza di primo grado: prima ancora che per le ragioni indicate nella proposta di definizione accelerata comunicata alle parti (ovvero per la natura meramente assertiva RAGIONE_SOCIALE censure, dirette ad ottenere un riesame del merito, come noto precluso a questa Corte di legittimità, o a lamentare l’omesso esame di fatti decisivi senza però che sia indicato in quale esatta sede processuale essi siano stati allegati e documentati) i motivi vanno dunque dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 348 ter , u. comma c.p.c.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
6.1. Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15% , nonché, ai sensi dell’art. 96, 3° comma c.p.c., dell’ulteriore somma di € 3.500; condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 96, 4° comma, c.p.c., al versamento della somma di € 2.500 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre