Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4237 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4237 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 7240/2020 r.g. proposto da:
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE).
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME DI COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende.
-controricorrente-
avverso la SENTENZA n. 4198/2019 emessa da CORTE D’APPELLO NAPOLI il 23/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/1/2026 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha accolto l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di COGNOME NOME, avverso la sentenza n. 10862/2017 emessa dal Tribunale di Napoli in data 3 novembre 2017 e per l’effetto ha dichiarato inefficaci nei confronti della massa dei creditori del RAGIONE_SOCIALE , ai sensi dell’art. 67, 2 comma, l. fall., il pagamento della somma di euro 50.336,00, eseguito dalla società in bonis in data 12 dicembre 2011 in favore del Muneghina e ha condannato quest’ultimo alla restituzione della predetta somma in favore del fallimento.
La C orte d’appello ha escluso l’operare nella fattispecie d ell’ esenzione ex art. 67, terzo comma, lett. g), l. fall., in quanto il credito vantato dal professionista non poteva considerarsi liquido, essendo ‘da determinare nella sua esatta consistenza e sulla scorta di una serie di molteplici valutazioni preliminari, come tali suscettive di differenti soluzioni’ ; ha, invero, previamente stabilito che tra le parti non era stato stipulato alcun accordo sul compenso.
La sentenza, pubblicata il 23/08/2019, è stata impugnata da NOME con ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo ne stati ravvisati profili di inammissibilità.
Il ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c.
È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo e unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 67, co. 2, e 67, co. 3, lett. g), l. fall.
La doglianza è inammissibile, esattamente per le ragioni già evidenziate nella proposta di decisione accelerata di cui all’art. 380 bis c.p.c., che la Corte ritiene del tutto condivisibili e che fa proprie. 2. Si discute infatti della revocatoria di un pagamento eseguito in periodo sospetto in beneficio di un professionista, per prestazioni svolte ai fini della presentazione di una domanda di concordato. Specificamente si discute della ricorrenza o meno della fattispecie di esenzione ex art. 67, co. 3, lett. g), l. fall., ritenuta sussistente dal primo giudice ed esclusa invece dalla corte d’appello.
La corte d’appello ha escluso l’operare della fattispecie di esenzione in quanto il credito vantato dal professionista non poteva considerarsi liquido, essendo ‘da determinare nella sua esatta consistenza e sulla scorta di una serie di molteplici valutazio ni preliminari, come tali suscettive di differenti soluzioni’. Ha invero previamente stabilito che tra le parti non era stato stipulato alcun accordo sul compenso.
Si tratta di un giudizio di fatto del quale il ricorrente chiede surrettiziamente una revisione, sul rilievo che il Fallimento, avendo agito ex art. 67, co. 2, l. fall., avrebbe ammesso la natura del pagamento come relativo a un debito liquido ed esigibile.
La censura non è conducente poiché presuppone il riesame della domanda; e l’interpretazione della domanda, ai fini dell’accoglimento della revocatoria, è questione di merito.
Viceversa, il punto essenziale è che, come questa Corte ha chiarito proprio in relazione al fallimento di cui anche qui si discute, ‘ove (…) il concordato sia aperto, rientrano nell’esenzione da revocatoria anche i crediti liquidi ed esigibili ex art. 67 co. 3 lett. g) l. fall. che siano stati pagati dopo la scadenza’ (Cass. Sez. 6-1 n. 13367-22).
E cioè vi rientrano anche i pagamenti successivi alla scadenza, ma purché riferiti a crediti liquidi (oltre che esigibili).
Per credito liquido – espressione che si attaglia alle obbligazioni pecuniarie o omogenee e fungibili deve intendersi ‘il credito determinato nell’ammontare in base al titolo’ (cfr. definitivamente Cass. Sez. U n. 23225-16). Ne segue che il riferimento all’inesistenza di un titolo dal quale desumere l’ammontare del credito vantato dal professionista rende corretta l’affermazione della corte territoriale circa la mancanza di liquidità e, di conseguenza, rende corretta anche l’affermazione circa l’inapplica bilità della fattispecie di esenzione di cui alla norma prima citata.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).
La Corte stima equo fissare in € 7.300 la ‘ sanzione ‘ ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., e in € 2.500 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, anche atteso il carattere consolidato dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta inammissibilità del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 7.300 , oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 7.300 in favore del controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;
-condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 13.1.2026
Il Presidente NOME COGNOME