Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11432 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11432 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso 10291-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME E NOME COGNOME per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura del 9/5/2018;
-controricorrente – avverso la SENTENZA n. 506/2018 della CORTE D ‘ APPELLO DI ROMA, depositata il 24/1/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/3/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. La Corte d ‘ appello di Roma, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto l ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria avverso la sentenza con la quale il tribunale aveva rigettato la domanda che la stessa
aveva proposto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per la revoca, a norma dell ‘ art. 67, comma 2°, l.fall., dei pagamenti eseguiti in suo favore dalla società in bonis , per la somma complessiva di €. 822.107,22, in data 31/3/2008, 30/4/2008, 28/5/2008, 30/7/2008 e 27/8/2008, e cioè nei sei mesi antecedenti al decreto con cui, in data 29/8/2008, quest ‘ ultima, dichiarata poi insolvente con sentenza del tribunale di Roma del 25/9/2008, era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell ‘ art. 4 del d.l. n. 347/2004.
1.2. La corte del merito, per quanto ancora interessa, ha ritenuto: – relativamente ai pagamenti eseguiti dall ‘ RAGIONE_SOCIALE tra aprile e agosto del 2008, e cioè nell ‘ arco temporale previsto dall ‘ art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008, che sussisteva l ‘ esimente prevista da tale disposizione la quale, in modo costituzionalmente legittimo, equipara tali pagamenti a quelli contemplati dall ‘ art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall.; relativamente al pagamento eseguito il 31/3/2008, che sussisteva l ‘ esenzione prevista dall ‘ art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall., trattandosi di pagamento avvenuto ‘ in un contesto di piena normalità, al di fuori di qualsiasi prassi patologica e -soprattutto -con un insignificante anticipo di un giorno rispetto ai tempi contrattuali previsti ‘, e, quindi, ‘ nel rispetto dei termini d ‘ uso ‘, ed, in ogni caso, che non erano state fornite prove, anche solo indiziarie, che, al momento di tale pagamento, la società convenuta fosse effettivamente a conoscenza dello stato di decozione in cui versava la RAGIONE_SOCIALE.
1.3. L ‘ RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, con ricorso notificato il 3/4/2018, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.
1.4. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso nel quale ha chiesto la condanna della ricorrente a norma dell ‘ art. 96, commi 1° e 3°, c.p.c..
1.5. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata per avere la corte d ‘ appello rigettato la domanda di revoca dei pagamenti eseguiti nell ‘ arco temporale previsto dall ‘ art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008 senza considerare che tale norma, per l ‘ arbitrariet à e l ‘ irragionevolezza con cui esclude la revocatoria, è costituzionalmente illegittima.
2.2. Il motivo è infondato. Questa Corte, infatti, con orientamento da ribadire, ha già avuto modo di affermare che l ‘ art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008 (conv. con modif. in l. n. 111/2008), nella parte in cui prevede l ‘ esenzione dalla revocatoria fallimentare di qualunque pagamento eseguito da RAGIONE_SOCIALE a far data dall ‘ entrata in vigore del menzionato d.l. e fino al termine indicato nel secondo comma dello stesso articolo, non presenta profili di incostituzionalità per arbitrarietà ed irragionevolezza, poiché tale esenzione si coniuga con l ‘ esigenza di mantenere inalterato il contesto dell ‘ intervento a sostegno del servizio RAGIONE_SOCIALE, operato mediante l ‘ erogazione di un consistente prestito-ponte nella dichiarata prospettiva della continuità aziendale, dal legislatore ritenuta in grado di realizzare l ‘ obiettivo del risanamento, così giustificando in modo non implausibile la disomogeneità di trattamento tra creditori, a seconda che abbiano, o meno, ricevuto i pagamenti nel periodo
in cui detto intervento è ancora in corso (Cass. n. 16652 del 2022).
3.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha rigettato la domanda di revoca del pagamento eseguito il 31/3/2008 senza considerare che, in realtà, tale pagamento, in quanto eseguito con un giorno d’anticipo rispetto al termine concordato, non era stato eseguito nei termini d ‘ uso.
3.2. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 67 l.fall. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che non fosse stato dimostrato il requisito soggettivo della scientia decoctionis senza, tuttavia, considerare che, in realtà, essa aveva fornito la prova che la società convenuta, nel momento in cui aveva ricevuto il pagamento, era a conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice.
Il secondo motivo è infondato, con assorbimento del terzo, posto che, in difetto di qualsivoglia ulteriore allegazione, il pagamento eseguito, come nella specie, con appena un giorno di anticipo rispetto alla scadenza concordata non può certo ritenersi effettuato al di fuori dei termini d’uso invalsi tra le parti e dunque non esente da revocatoria ex art. 67, 3° comma, lett. a) l. fall.
Il ricorso dev ‘ essere, dunque, respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Non vi sono, per contro, le condizioni per la condanna della ricorrente a norma dell’art. 96, commi 1° e 3°, c.p.c..
7. La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 14.200,00 , di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Prima Sezione