Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30127 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30127 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22624-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 2155/2022 della CORTE D ‘ APPELLO DI MILANO, depositata il 21/6/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 16/10/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 15/5/2020, ha accolto la domanda proposta, a norma dell ‘ art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall., dal RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dichiarato con sentenza dell ‘ 11/12/2015, ed ha,
per l ‘ effetto: – revocato i pagamenti eseguiti, a mezzo di bonifici in data 12/8/2015, 20/8/2015 e 2/9/2015, dalla RAGIONE_SOCIALE, a seguito di delegazione di pagamento della debitrice poi fallita, in favore della convenuta RAGIONE_SOCIALE; – condannato quest ‘ ultima al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE, dell ‘importo di €. 281.216,00, oltre interessi.
1.2. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso tale sentenza.
1.3. La Corte d ‘ appello, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l ‘ appello.
1.4. La Corte, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver affermato che: – la documentazione prodotta in giudizio dimostra come, ‘ per ogni singolo pagamento, RAGIONE_SOCIALE abbia accettato di procedere al pagamento delle somme direttamente a RAGIONE_SOCIALE, avvalendosi degli importi dovuti a COGNOME come ordinatole dalla medesima COGNOME ‘; – si tratta, quindi, di una struttura trilatera nella quale, a fronte di un ” autorizzazione a pagare ‘ della COGNOME , fa riscontro la risposta della RAGIONE_SOCIALE, la quale ha proceduto al pagamento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, avvalendosi delle somme dovute in esecuzione del contratto di distribuzione in essere tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; – non può che trattarsi, data la finalità immediatamente solutoria delle operazioni, di delegazione di pagamento, la quale integra una modalità anomala di pagamento ai sensi dell ‘ art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall.; ha esaminato il motivo con il quale l ‘ appellante ha lamentato l ‘ erronea esclusione ad opera del primo giudice dell ‘ esenzione prevista dall ‘ art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall., sul rilievo che i pagamenti sarebbero avvenuti nei termini d ‘ uso: il Tribunale di Milano, infatti, per escludere la sussistenza dell ‘ esenzione in oggetto, si sarebbe soffermato su elementi non
previsti dalla norma, come la breve durata del rapporto fra le parti, l ‘assenza di un accordo ‘ a monte ‘ che regolasse i termini di pagamento e l ‘ epoca di costituzione della RAGIONE_SOCIALE in rapporto al servizio reso, laddove, al contrario, secondo l ‘ appellante, i tre pagamenti sarebbero avvenuti nell ‘ esercizio dell ‘ attività d ‘ impresa e nei termini d ‘ uso poiché effettuati tutti con il medesimo schema solutorio.
1.5. La Corte d ‘ appello ha ritenuto che il motivo era infondato per due ordini di ragioni: – in primo luogo, rilevando che l ‘ espressione ‘ termini d ‘ uso ‘ dev ‘ essere intesa nel senso di ‘ termini utilizzati abitualmente fra le parti, caratterizzati da assoluta regolarità avuto riguardo al modo e al tempo dei pagamenti ‘, con la conseguenza che l’ affermata anomalia dei mezzi di pagamento utilizzati è logicamente incompatibile con la regolarità dei termini; – in secondo luogo, evidenziando che ‘ la brevità del rapporto tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, solo di poche settimane, è incompatibile con la diuturnitas necessaria alla formazione di una qualsiasi prassi commerciale tra le parti ‘ .
1.6. La Corte, quindi, dopo aver ritenuto l ‘ infondatezza del motivo con il quale l ‘ appellante aveva lamentato l ‘ erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui aveva escluso la prova dell ‘ inscientia decoctionis in capo alla stessa, ha, in definitiva, rigettato l ‘ appello.
1.7. La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 19/9/2022, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte d ‘ appello.
1.8. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la falsa applicazione dell ‘ art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza
impugnata nella parte in cui la Corte d ‘ appello ha escluso la sussistenza dell ‘ esenzione prevista dalla norma invocata sul rilievo che la stessa, presupponendo la regolarità del modo e dei termini in cui i pagamenti sono stati eseguiti e la formazione sul punto di una prassi commerciale tra le parti, è incompatibile sia con l ‘ anomalia del mezzo utilizzato, sia con la brevità del rapporto intercorso tra la società debitrice e la RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, la Corte d ‘ appello ha erroneamente omesso di considerare come, ai fini dell ‘ applicazione dell ‘ esenzione invocata, rileva unicamente che: – i pagamenti siano funzionali all ‘ esercizio e alla prosecuzione dell ‘ attività d ‘ impresa del debitore che li esegue, com ‘ è accaduto nel caso in esame, in cui i pagamenti impugnati erano ‘ indispensabili alla prosecuzione dell ‘ attività di impresa ‘ della società poi fallita, ‘ sia per la tipologia di servizio cui gli stessi si riferivano (relativo alla stampa della rivista, prestazione assolutamente indispensabile per la prosecuzione dell ‘ attività di editoria da parte di RAGIONE_SOCIALE) sia in quanto rispondevano ad un ‘ esigenza attuale di prosecuzione dell ‘ attività ‘; – i pagamenti siano eseguiti nei termini previsti dal ‘ regolamento di fatto in essere fra le parti ‘ nel momento in cui ciascuno degli stessi è stato operato, com ‘ è accaduto nel caso in esame, ‘ non trattandosi di forniture pregresse di cui veniva eseguito, in ritardo, il pagamento ma di prestazioni rese ex novo da RAGIONE_SOCIALE‘ .
2.3. L ‘ esenzione in esame, infatti, ha aggiunto la ricorrente, escludendo la revocabilità dei pagamenti eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, non presuppone necessariamente l ‘ esistenza di pratiche commerciali precedentemente invalse tra le parti, come nel caso in cui il pagamento ‘ afferisce a forniture effettuate per la prima
volta o regolate in modo diverso da quanto accaduto in precedenza ‘.
2.4. Il motivo è fondato, con assorbimento del secondo (che riguarda l ‘ inscientia decoctionis ).
2.1. Questa Corte, infatti, ha, di recente, affermato che: – l ‘ esenzione prevista dalla lett. a) dell ‘ art. 67, comma 3°, l.fall. si configura come un ‘ eccezione alla regola secondo cui sono revocabili gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili, pur se non effettuati con mezzi normali nel periodo sospetto (Cass. n. 17949 del 2023), i quali, peraltro, dovendo essere individuati sulla base di un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientri o meno fra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, possono essere tali anche se previsti dagli accordi intervenuti tra le parti, come nel caso del mandato irrevocabile (cfr. Cass. n. 21823 del 2005) o della datio in solutum (Cass. n. 11850 del 2007; Cass. n. 3581 del 2011); -tale esenzione ( intesa ad ‘ assicurare la soddisfazione di crediti derivanti da forniture di beni e servizi che s’inseriscano nel ciclo produttivo dell’impresa, in modo tale da evitare che il timore della revocatoria possa comportare l’interruzione dell’attività e la conseguente disgregazione dell’azienda ‘: Cass. n. 19373 del 2021) , peraltro, esclude la revocabilità dei pagamenti che, pur se eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono nondimeno corrispondenti a pratiche commerciali in precedenza invalse tra le medesime parti (Cass. n. 27939 del 2020, in motiv.): la norma prevista dalla lett. a) dell ‘ art. 67, comma 3°, cit., infatti, ‘ dev ‘ essere interpretata nel senso che i pagamenti risultano opponibili alla massa dei creditori, in forza dell ‘ esenzione da revocatoria, anche se eseguiti ed accettati
difformemente da eventuali previsioni contrattuali …, purché siano stati effettuati … secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo pregresso e concreto svolgimento, dando vita ad una prassi «con solidata e stabile», capace di rendere ‘esatto’ anche l ‘adempimento apparentemente ‘inesatto’, per il ritardo nel pagamento (Cass. 27939/2020, che ha sistematizzato analoghi rilievi svolti da Cass. 5587/2018 e Cass. 7580/2019; conf. Cass. 19373/2021, 41514/2021, 608/2022, 8212/2022, 18360/2022 …) ‘ (Cass. n. 12837 del 2023, in motiv.); – resta, tuttavia, fermo (come giustamente dedotto dalla ricorrente) che, nel caso in cui tali pratiche non siano in concreto individuabili in quanto il pagamento afferisce a forniture effettuate per la prima volta o regolate in modo diverso da quanto accaduto in precedenza, il parametro di riferimento ai fini della valutazione non potrà che essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite, a meno che, nello svolgimento concreto del rapporto, le parti abbiano adottato comportamenti difformi da quelli previsti (Cass. n. 19373 del 2021, in motiv.); – l ‘ esenzione in esame, infine, in quanto direttamente ‘ intesa a favorire la conservazione dell ‘ impresa nell ‘ ottica dell ‘uscita dalla crisi’, fa esclusivo riferimento ai pagamenti delle ‘forniture ‘ (che innervano la produzione di beni e servizi) quali contratti che (pur se riferiti a servizi non essenziali alla pr osecuzione dell’attività d’impresa: Cass. n. 12837 del 2023, in motiv.) s ono ‘ immediatamente espressivi dell ‘ esercizio dell ‘ attività d ‘ impresa o comunque riferibili all ‘ oggetto tipico dell ‘ attività dell ‘ imprenditore, con esclusione delle operazioni che con quell ‘ attività non abbiano un nesso diretto ‘ (cfr. Cass. n. 8900 del 2024, in motiv.).
2.2. La sentenza impugnata, lì dove ha escluso l ‘ operatività dell ‘ invocata esenzione sul rilievo (in diritto) che
l ‘ accertata anomalia dei mezzi di pagamento utilizzati era di per sé incompatibile con il requisito della necessità di esecuzione dei pagamenti ‘ nei termini d ‘ uso ‘ e (in fatto) che ‘ la brevità del rapporto tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, solo di poche settimane’ era a sua volta ‘incompatibile con la diuturnitas necessaria alla formazione di una qualsiasi prassi commerciale tra le parti ‘, non si è, evidentemente, attenuta ai principi esposti e presta, come tale, il fianco alle censure correttamente formulate sul punto dalla ricorrente.
Il ricorso, nei termini esposti, dev ‘ essere, pertanto, acconto e la sentenza impugnata, per l ‘ effetto, cassata con rinvio alla Corte d ‘ appello di Milano che, in differente composizione, provvederà anche a pronunciarsi sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d ‘ appello di Milano che, in differente composizione, provvederà anche a pronunciarsi sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima