Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3528 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3528 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12030/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, pec: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, pec: EMAIL
-resistente-
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 301/2023 depositata il 06/04/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Il curatore del RAGIONE_SOCIALE (dichiarato il 24.06.1997) convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) per l’accertamento della simulazione , o in subordine del l’inefficacia ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.fall., delle vendite di beni, merci e attrezzature effettuate nell’anno antecedente la dichiarazione di fallimento, con conseguente condanna alla loro restituzione o al pagamento della somma di £ 215.676.314, pari al prezzo indicato nelle fatture o alla maggior somma riconosciuta come dovuta in quanto corrispondente al reale valore dei beni e delle merci compravendute.
1.1. -Con sentenza del 23.11.2016 il Tribunale di Patti, ritenuta tacitamente rinunciata la domanda di simulazione, accolse la domanda ex art. 67, comma 2, l.fall. e condannò la convenuta «alla restituzione in favore della curatela attrice della somma di euro 111.388,00, pari al valore delle merci oggetto di compravendite revocate».
1.2. -Con sentenza del 6.4.2023 la Corte d’appello di Messina ha rigettato l’appello proposto da lla COGNOME il 23.11.2017, condannandola alla rifusione delle spese in favore del curatore fallimentare, che, per quanto deduce l’odierno ricorrente, nel corso del giudizio d’appello aveva depositato decreto di chiusura del fallimento ex art. 118, comma 2, l.fall.
1.3. -Avverso detta decisione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi, notificato in data 6.5.2024, sia a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, n.q. di amministratore unico pro-tempore della RAGIONE_SOCIALE (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento), sia al RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore fallimentare AVV_NOTAIO (già rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, ‘cancellata dall’Albo’ , a mezzo pec all’indirizzo: EMAIL).
-La società RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Il curatore del RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO , ha depositato solo in data 30.11.2024 una brevissima ‘comparsa di costituzione’, in cui « eccepisce sin da adesso la inaccoglibilità, l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza in fatto ed in
diritto delle richieste di parte ricorrente chiedendo pertanto il rigetto delle medesime e la conseguente condanna al pagamento delle spese di lite », seguita il 29.12.2025 d a una ‘memoria sintetica’ di analogo tenore.
Il P.M., in persona del sostituto procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, ha concluso in memoria per l’inammissibilità o rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo ( ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 67 L.f., anche in relazione all’art. 2901 c.c.’ ) si contesta l’affermazione che nella revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall. « l’accertamento del danno deve ritenersi in re ipsa », con conseguente irrilevanza del fatto che la vendita di beni deperibili si sarebbe al contrario tradotta in un vantaggio per la massa, trattandosi invece di presunzione iuris tantum che può essere vinta dal convenuto, provando l’insussistenza del pregiudizio, anche come mera alterazione della par condicio creditorum.
2.2. -Con il secondo mezzo (‘ Violazione dell’art. 112, 342 e 343 c.p.c., in relazione all’art. 67 L.f. (art. 360, co. 1° n° 4 c.p.c.) ‘) si deduce che, di conseguenza, la domanda revocatoria avrebbe dovuto rigettarsi de plano , quantomeno per le merci che erano scadute prima del fallimento o in mano al curatore, come accertato in sede peritale e documentale.
2.3. -Il terzo lamenta la ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 67 L.f. , anche in relazione all’art. 2901 c.c. Violazione dell’art. 2697 c.c. (art. 360, co. 1° n° 4 e 5 c.p.c.) ‘, in quanto « non poteva né potrà farsi a meno di considerare -non fossero stati già positivamente accertati -i fatti che consentono di escludere, nel caso, l’esistenza di un qualche danno per la massa dei creditori e pure una violazione della par condicio ».
2.4. -Con il quarto mezzo (‘ Violazione dell’art. 112, 342 e 343 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 67 L.f. (art. 360, co. 1° n° 3 e 4)’ ) si deduce che « avrebbe dovuto e dovrà revocarsi la condanna a pagarne l’equivalente. Ed inoltre, semmai necessario, avrebbe dovuto e dovrà -in ogni caso! -chiarirsi che la condanna a pagare il controvalore dei ‘…beni ed attrezzature … per un totale complessivo di lire 37.527.000 oltre IVA’ terrebbe luogo e, dunque, sarebbe stata subordinata alla mancata riconsegna degli stessi ».
2.5. -Il quinto motivo (‘ Violazione degli artt. 112, 342, 343 e 346 c.p.c., nonché degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c . (art. 360, co. 1° n° 3 e 4 c.p.c.) ‘) lamenta che degli indizi della scientia decotionis « ritenuti esiziali dalla Corte territoriale non s’era, però, mai discusso » e comunque essi non erano stati allegati.
2.6. -Con il sesto motivo (‘ Violazione degli artt. 112, 342, 343 e 346 c.p.c., nonché degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c . (art. 360, co. 1° n° 3 e 4 c.p.c.) ‘) vengono sollevate le stesse contestazioni con riguardo agli « asserti mercé i quali si vorrebbe dimostrata la ‘sostanziale contiguità oltre che ‘fisica’ tra le due imprese, anche ‘soggettiva’ tra i soci delle due compagini sociali ‘».
2.7. -Il settimo motivo (‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 67, co. 2° L.f.. Violazione dell’art. 2697. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e ss. c.c . (art. 360, co. 1° n° 3 e 5 c.p.c.) ‘) contesta che in ordine alla scientia decoctionis vi sarebbe una motivazione apparente.
2.8. -Con l’ottavo mezzo (‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 67, co. 2° L.f.. Violazione degli artt. 112 c.p.c. e dell’art. 2697. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e ss. c.c. (art. 360, co. 1° n° 3 e 4)’ ) si sostiene che i fatti da cui la corte territoriale ha desunto la scientia decoctionis sarebbero l’espressione di ‘un atto di fede’.
2.9. -Il nono motivo (‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 67, co. 2° L.f.. Violazione degli artt. 2697 e 2727 e ss. c.c . (art. 360, co. 1° n° 3 e 5) ‘) prospetta, qualora non dovesse ritenersi totalmente mancante la motivazione sulla scientia decoctionis , l’omessa considerazione dei fatti decisivi dedotti con l’appello da parte della corte territoriale.
2.10. -Con il decimo (‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 67, co. 2° L.f.. Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e ss. c .c. (art. 360, co. 1° n° 3 e 5) ‘) si contesta l’efficacia presuntiva degli indizi su lla presunta ‘contiguità soggettiva’ e la mancata considerazione degli altri indizi che portavano ad escludere la scientia decoctionis .
2.11. -L’undicesimo m ezzo censura la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. quale conseguenza della auspicata riforma della decisione’.
-Tutti i motivi sono affetti da plurime ragioni di inammissibilità.
3.1. -In particolare, tutti i motivi, salvi i primi due, veicolano in modo confuso vizi eterogenei ( errores in iudicando e in procedendo o censure motivazionali), in contrasto con il solido indirizzo nomofilattico per cui «il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa» (Cass. Sez. U, 32415/2021; sull’inammissibilità dei motivi ‘misti’ v. ex plurimis Cass. 3397/2024); si è detto infatti che una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure ( ex plurimis , Cass. 26874/2018, 19761/2016, 5964/2015, 26018/2014).
3.2. -Inoltre, le censure svolte ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. nei motivi terzo, settimo, nono e decimo sono inammissibili per cd. doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., (applicabile ai giudizi d’appello introdotti dall’11.9.2012), che ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate -come nel caso in esame -sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi nemmeno che in ipotesi il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. 7724/2022), ed essendo semmai onere del ricorrente dimostrare che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello sono tra loro diverse (Cass. 26934/2023, 5947/2023, 26774/2016, 5528/2014).
3.3. -Ma soprattutto l’intero ricorso, al di là della rubrica dei singoli motivi, è volto inammissibilmente a rimettere in discussione gli accertamenti compiuti dai giudici di merito dei due gradi di giudizio, quasi che il giudizio di legittimità integrasse un ulteriore grado di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019; ex plurimis , Cass. 3119/2022). Ma ammettere in sede di legittimità un sindacato sulle quaestiones facti significherebbe
consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel provvedimento impugnato e le risultanze istruttorie, riservate al vaglio del giudice di merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 10927/2024), mentre non è compito di questa Corte condividere o meno la ricostruzione giudiziale dei fatti -quand’anche ne fosse prospettato un coordinamento più appagante -né procedere alla rilettura delle risultanze processuali, per assecondare l’aspirazione della parte ad una decisione consona alle sue aspettative (Cass. 12052/2007, 3267/2008).
3.4. -A fronte delle plurime e ripetute censure alla valutazione del materiale probatorio, occorre dunque ribadire i seguenti principi nomofilattici: i) la valutazione del materiale probatorio è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale può selezionare, tra tutte le risultanze istruttorie, quelle ritenute più attendibili e idonee a sorreggere la motivazione, senza doversi esprimere analiticamente su ciascuna di esse (Cass. 18134/2004, 28916/2020); ii) il giudice di merito che attinga il proprio convincimento da quelle prove ritenute più attendibili non è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti (Cass. 9662/2001, 16467/2017) né delle singole deduzioni delle parti (Cass. 42/2009, 41101/2021), essendo necessario e sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte quelle con esse logicamente incompatibili sono state implicitamente rigettate (Cass. 13359/1999, 956/2023); iii) il ricorrente per cassazione non può pretendere di contrapporre a quella del giudicante la propria valutazione del materiale istruttorio, al fine di ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali (Cass. 3630/2017, 205/2022); iv) il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (Cass. 24092/2013); v) la censura di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. non è ammissibile quando si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o
nella prospettazione di un’inferenza probabilistica diversa (Cass. Sez. U, 1785/2018; Cass. 10240/2025, 12874/2023, 9054/2022, 3541/2020).
3.5. -Né può dirsi che la motivazione della sentenza impugnata sia meramente apparente, vizio che ricorre solo quando le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l’identificazione dell’iter logico seguito, risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi , senza che possa venire più in rilievo la sufficienza delle argomentazioni (395/2021, 26893/2020, 22598/2018). La motivazione in esame rispetta infatti il ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. Sez. U, 8053/2014, 34474/2019, 20867/2020; da ultimo, Cass. 14703/2024).
3.6. -L ‘inammissibilità sussiste anche ai sensi dell’art. 360 -bis n. 1 c.p.c., avuto riguardo ai principi affermati da questa Corte in tema di eventus damni e danno in re ipsa (cfr. Cass. 12652/2018, in relazione al primo motivo) e di condanna all’equivalente monetario in luogo della restituzione dei beni (cfr. Cass. 1399/2019 in relazione al secondo e quarto motivo) . Resta infine travolto l’undicesimo motivo sulle spese.
-Segue l’inammissibilità del ricorso senza condanna alle spese, stante l ‘ inammissibilità del controricorso del curatore fallimentare (in quanto tardivo) e la mancanza di difese dell’altro intimato . Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME