Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35226 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35226 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19713/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE rappresentat a e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, domiciliata ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 199/2017 depositata il 25/01/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
La corte d’appello di Torino ha respinto il gravame di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza con la quale il tribunale di Vercelli aveva accolto la domanda di RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria di revocatoria, ex art. 67, 2° comma, l. fall. dei pagamenti eseguiti in favore dell’appellante da RAGIONE_SOCIALE in bonis nei sei mesi anteriori alla sua ammissione alla procedura di amministrazione controllata, per intercorsi rapporti commerciali.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione in cinque motivi.
La procedura ha replicato con controricorso e memoria.
Ragioni della decisione
-Col primo motivo la ricorrente assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 113 cod. proc. civ., 49 del d.lgs. n. 270 del 1999, 2935 cod. civ. perché la corte d’appello , esattamente come il tribunale, avrebbe mancato di ‘ applicare le norme di diritto alla fattispecie concreta’ .
Secondo la ricorrente, essendo stata eccepita la prescrizione dell’a zione revocatoria, era compito del giudice adito individuare le norme applicabili al caso; norme identificabili nella disciplina dell ‘art. 49, secondo comma, l. n. 270 del 1999, che presuppone che il computo del termine prescrizionale sia fatto decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.
Il motivo è inammissibile.
Il livello applicativo dell’art. 113 cod. proc. civ. è correlabile al caso -completamente diverso da quello in esame – in cui il giudice decida non secondo diritto ma secondo equità, cosa che non risulta neppure dedotta dalla ricorrente.
Dopodiché è risolutivo osservare che la corte d’appello ha respinto la tesi sostanziale dell’impugnante, in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione, ancorando la pronuncia a un orientamento consolidato di questa Corte Suprema, secondo cui il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione revocatoria da parte di una società in amministrazione straordinaria decorre dal momento dell’approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del commissario straordinario, come invece avveniva in base alla precedente disciplina di cui alla l. n. 95 del 1979; difatti l’art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999 nel disporre che l’azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal commissario straordinario ” soltanto se è stata autorizzata l’esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali “, prevede l’avveramento di una specifica condizione per l’esercizio dell’azione stessa (v. per tutte Cass. Sez. 1 n. 31194-18, Cass. Sez. 6-1 n. 21516-17).
Nella esposizione della ricorrente non sono prospettati argomenti idonei a un mutamento di giurisprudenza.
Il motivo va quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis cod. proc. civ.
II. – Il secondo motivo assume la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. perché il giudice d’appello si sarebbe sottratto, con la sua statuizione, all’obbligo di pronunciarsi sulla domanda proposta mediante l’atto di impugnazione, nella parte in cui la decisione di primo grado era stata censurata per violazione dell’art. 49, secondo comma, del d.lgs. n. 270 del 1999 e dell’art. 6, comma 1 -ter, del d.l. n. 347 del 2003.
Il motivo è assorbito dalla considerazione appena fatta.
III. -Il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati unitariamente.
Il terzo assume la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. nella parte in cui la sentenza d’appello ha integrato la motivazione di quella di primo grado anziché limitarsi a rilevarne la mancanza, che era stata dedotta come motivo d’appello a proposito del computo del periodo sospetto a ritroso dal decreto di ammissione alla anteriore procedura di amministrazione controllata.
Il quarto assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 cost. in riferimento alla motivazione spesa dalla corte d’appello per ritenere legittima la relatio motivazionale fatta dal giudice di primo grado agli atti della difesa della procedura.
IV. – I motivi sono manifestamente infondati.
Innanzi tutto a pag. 6 della sentenza d’appello si dice esplicitamente che ‘nella formulazione d el secondo motivo d’appello’ il quale alle anteriori pag. 3 e 4 si dice aver riguardato la mancanza di motivazione del tribunale rispetto alle eccezioni proposte dalla convenuta in primo grado, e in particolare a quella relativa alla inammissibilità dell’azione per carenza dei presupposti di legge, con riferimento alla individuazione temporale del c.d. ‘periodo sospetto’ -non era ravvisabile alcuna critica ulteriore rispetto alla generica contestazione di difetto motivazionale.
In sostanza, non era stata dedotta a motivo di gravame la questione in sé del computo del periodo sospetto.
Ora quella ‘generica contestazione’ , che in appello era stata sollevata, risulta disattesa dalla corte d’appello sul rilievo che il tribunale non si era limitato a operare un mero rinvio alle difese di NOME in RAGIONE_SOCIALE, ‘ma ne fatto proprie le conclusioni’.
In tal senso la corte d’appello ha finanche riportato i virgolettati della sentenza di primo grado, quanto agli argomenti indicati a supporto della condivisione della tesi della procedura.
Nel far questo la corte d’appello non ha infranto l’obbligo di motivare il rigetto del motivo e non ha neppure integrato la motivazione del tribunale, perché non ve n’era bisogno .
Ha peraltro deciso in conformità al principio giurisprudenziale per cui la sentenza la cui motivazione riproduca il contenuto argomentativo di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive (Cass. Sez. U n. 642-15, cui adde , tra le moltissime, Cass. Sez. 6-2 n. 22562-16).
V. -Col quinto mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 67, secondo comma, legge fall. e 115 cod. proc. civ. nella parte relativa alla sussistenza della scientia decoctionis .
Il motivo è inammissibile.
L a corte d’appello ha premesso che il tribunale di Vercelli aveva desunto la sussistenza del detto requisito da diverse circostanze: (a) l’esistenza di un piano di rientro che prevedeva dilazioni del debito per fatture non pagate di oltre 167.000,00 EUR, unitamente a una modalità differente di adempimento (il bonifico bancario) rispetto a quella in precedenza utilizzata, (b) l ‘esistenza di numerose procedure monitorie ed esecutive a carico di RAGIONE_SOCIALE, anche per somme esigue, (c) la presentazione di istanze di fallimento, (d) l’esistenza di allarmanti notizie sulla condizione del gruppo societario apparse sulla stampa nazionale (segnatamente sul Corriere della Sera).
A fronte della doglianza con la quale la società impugnante aveva eccepito essere tali indizi insufficienti a provare in via presuntiva la conoscenza dello stato di insolvenza, la corte d’appello ha confermato l’assunto del tribunale aggiungendo considerazioni in ordine (i) alla rilevanza dei dati di bilancio della RAGIONE_SOCIALE, ampiamente dimostrativi
della progressiva crescita dell’indebitamento e della correlata riduzione del fatturato, (ii) al fatto di essere intervenuto un accordo per la ristrutturazione dei debiti dell’intero gruppo nei confronti del sistema bancario, evidenziante tuttavia l’esistenza di decreti ingiuntivi non opposti e non transatti con vari creditori e di numerose procedure esecutive, (iii) al l’effettività de lle notizie di stampa risalenti agli inizi del 2004 circa lo stato di crisi del gruppo.
Da ciò la corte territoriale ha tratto argomento per replicare la valutazione del tribunale di effettiva esistenza dell’elemento soggettivo dell’azione.
Si tratta di un ‘analisi in fatto, motivata e non determinativa in quanto tale di errori giuridici; analisi e valutazione della quale surrettiziamente la ricorrente pretende in questa sede una revisione critica.
VI. -Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in 6.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione