Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3931 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3931 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 22/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 17961/2022 r.g. proposto da:
dr. NOME COGNOME, C.F.: CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato in Lecce alla INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO (c.f.: CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), C.F. CODICE_FISCALE, con sede in Milano, INDIRIZZO, in persona del Curatore fallimentare, AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con studio in Milano, INDIRIZZO, presso il quale è eletto domicilio.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1828/2022, emessa nel giudizio R.g. n. 1622/2021 dalla Corte di Appello di Milano in data 25/05/2022 e depositata il 27.05.2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 13/1/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano – decidendo sull’appello proposto da NOME COGNOME, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione – ha rigettato il gravame e per l’effetto confermato la sentenza del Tribunale di Milano n. 3296 del 21.04.2021.
Per quanto qui di interesse, la Corte di appello ha ritenuto che non potesse trovare accoglimento il primo motivo di appello col quale il GCOGNOME invocava l’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. g), l.fall. , in forza RAGIONE_SOCIALE quale vengono sottratti alla revocatoria “i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo”.
La Corte territoriale ha infatti stabilito che non poteva applicarsi l’esenzione invocata dal convenuto di cui all’art. 67, comma 3, lett. g), l.fall., sulla base del principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte nella sentenza 31.12.2021 n. 42093: ‘il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa pre stazione … sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, 2° c, L.F., alle finalità RAGIONE_SOCIALE prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’increment o dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il creditore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art. 163 L.F., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa’. Applicando questo principio la Corte di merito ha dunque escluso l’applicazione dell’esenzione invocata in quanto, come rilevato dal giudice di primo grado ‘si discute RAGIONE_SOCIALE
sola attività prodromica alla presentazione di una proposta concordataria mai depositata’.
La sentenza, pubblicata il 27.05.2022, è stata impugnata da NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Procura generale, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ante omnia , va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dal fallimento controricorrente per l’asserita ‘ violazione delle regole sul processo civile telematico ‘ . Si evidenzia infatti che la parte ricorrente aveva provveduto alla notificazione telematica del ricorso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 53 del 1994. Risultava tuttavia dall ‘esame RAGIONE_SOCIALE PEC di notifica (messaggio ‘EMAIL.eml’) che l’atto era stato allegato nel formato docx.p7m (‘Ricorso Cassazione.docx.p7m’), in luogo del prescritto formato pdf.p7m, con il quale, d’altro canto, era stata ad esempio predisposta la relata di notifica avversaria. Assume il controricorrente che le regole del processo civile telematico, che riguardano -più in particolare -la notificazione, prescrivono che qualora l’atto da notificarsi sia un originale informatico, esso deve essere predisposto in formato.PDF. L ‘art. 18 (relativo alle notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati) del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 prevede (al comma 1, per come riformulato dalle successive novelle, a far tempo dall’anno 2013) che l’avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell’articolo 3 -bis RAGIONE_SOCIALE legge 21 gennaio 1994, n. 53, alleghi al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche (…) ‘redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34’ . In attuazione del predetto art. 34 D.M. n. 44/2011, è stato elaborato il provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del RAGIONE_SOCIALE. Tale provvedimento, all’art. 19bis (rubr icato Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati
-art. 18 del regolamento) prevede espressamente che ‘1. Qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata’.
Non sarebbe dunque, e conseguentemente, ammessa, la notificazione di un atto ( rectius : documento informatico) in formato.docx, ciò che sarebbe invece avvenuto nel caso di specie.
L’eccezione così sollevata non è fondata.
Occorre infatti ricordare in subiecta materia la risposta già offerta da questa Corte, essendosi, infatti, precisato che, in tema di processo telematico, a norma dell’art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all’art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 – RAGIONE_SOCIALE -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 e alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf” (Cass. S.U. n. 10266 del 27/04/2018; Cass. n. 30927/2018).
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, invece, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., v iolazione e falsa applicazione dell’art. 67, 3° c., lettera g), L.F.
1.1 Osserva il ricorrente che la Corte meneghina nel riportarsi sic et simpliciter al principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite, avrebbe anzitutto omesso di considerare che la fattispecie in esame non era quella del credito prededucibile di cui all’art. 111, 2° c., L.F, di cui si era occupata la sentenza, ma, essendo in questo caso avvenuto il pagamento, quella dell’applicabilità dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all’art. 67, 3° c., lettera g), L.F. Sarebbe pur vero che, secondo la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte, una medesima ‘ ratio ‘ accomuna gli artt. 111, comma 2, e 67, lett. g), L.F.: quella di favorire il ricorso alla procedura di concordato preventivo quale strumento di composizione RAGIONE_SOCIALE crisi per favorire la conservazione dei valori aziendali. Ma sarebbe altrettanto vero che proprio le Sezioni Unite avevano
sottolineato ‘la limitata simmetria tra la funzionalità di cui all’art. art. 111, comma 2, L.F., e la strumentalità dei servizi le cui prestazioni siano state (già) remunerate in periodo sospetto, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. g), L.F. ‘
1.1 Il primo motivo è infondato.
Va ricordato che, nel sistema RAGIONE_SOCIALE legge fallimentare, in effetti, la regola generale resta quella RAGIONE_SOCIALE revocabilità degli atti e dei pagamenti compiuti in periodo sospetto. I casi di esenzione dalla revocatoria, per quanto ampliati all’esito RAGIONE_SOCIALE rifor ma del 2005 e per come via via esaminati dalla stessa giurisprudenza di legittimità, introducono e si pongono, pertanto, in termini di tendenziali vere e proprie eccezioni rispetto al precetto di cui all’art.67, comma 2, L.F.
Come ben evidenziato dalla Procura generale nella requisitoria scritta e che qui si riprende, l’eterogeneità delle situazioni volta a volta prese in considerazione dalla legge e fatte oggetto di esonero rivela, peraltro, che l’unico filo di unificazione tra le diverse ipotesi previste sta nel fatto che le stesse rispondono a interessi particolari che il legislatore ha ritenuto meritevoli di protezione in misura superiore rispetto al ripristino RAGIONE_SOCIALE par condicio creditorum (cfr. Cass. n. 27939 del 2020; Cass. n. 4340 del 2020). Ne consegue che l’interpretazione dei casi di esenzione non può, dunque, che rapportarsi (oltre che, evidentemente, alla lettera delle norme che le prevedono) alla specifica ragione che sostiene ciascuna delle stesse (Cass. n. 26244 del 2021, in motiv.).
Ebbene, l’art. 67, comma 3, lett. g), l.fall . dispone che non sono soggetti all’azione revocatoria ‘i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali di concordato preventivo’, compresi pertanto quelli a tal fine ‘contratti con i professionisti’.
Sul punto sono condivisibili le osservazioni svolte dalla Procura generale nella sua memoria.
La censura svolta col primo motivo non coglie infatti nel segno posto che la ratio dell’art. 67, comma 3, lett. g), l.fall. consiste ‘nell’intento di favorire il ricorso alla procedura di concordato preventivo, nel quadro RAGIONE_SOCIALE riforma di
tale procedura, diretta a predisporre un possibile strumento di composizione RAGIONE_SOCIALE crisi idonea a favorire la conservazione dei valori aziendali’ (Cass. n. 12017 del 2018), sicché l’espressione ‘alla scadenza’, esprimendo un limite al principio del ‘favor concordati’, deve essere interpretato come un rafforzativo del presupposto RAGIONE_SOCIALE liquidità ed esigibilità del credito, volto ad esentare da revocatoria solo i pagamenti ‘anticipati’ rispetto al compimento delle prestazioni professionali, in quanto diretti in qualche modo a sottrarre il professionista dai possibili rischi di insuccesso dell’iniziativa di regolazione RAGIONE_SOCIALE crisi (così, Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13367 del 28/04/2022). E ciò anche alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza già espressa da questa Corte secondo la quale ‘il pagamento … effettuato in favore del consulente RAGIONE_SOCIALE società anteriormente alla dichiarazione di fallimento non rientra nell’esenzione dalla revocatoria di cui alla L. Fall., art. 67, comma 3, lett. g), qualora il servizio reso dal consulente si sia risolto in un mero esame preliminare di fattibilità per l’impresa RAGIONE_SOCIALE soluzione concordataria, senza estrinsecarsi nell’atto a rilevanza esterna RAGIONE_SOCIALE presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda di accesso al concordato; non sussiste, infatti, in tale ipotesi, ad una valutazione ‘ex ante’, l’astratta configurabilità RAGIONE_SOCIALE strumentalità necessaria e diretta fra prestazione e procedura concorsuale che è requisito costitutivo ai fini dell’esenzione’ (così, verbatim , Cass. n. 4340 del 2020).
Tale conclusione trova autorevole conferma, ora, con le affermazioni delle Sezioni Unite (n. 42093 del 2021), secondo le quali: ‘la non assoggettabilità alla revocatoria fallimentare dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili intervenuti alla scadenza per conseguire tali opere, viene fatta dipendere dall’aver esse agevolato l’accesso alle procedure concorsuali, incluso il concor dato preventivo’, in una identità di ratio con la prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. che non si risolve sì nella piena sovrapponibilità di ogni aspetto. Tuttavia, non è discutibile che l’esenzione da revocatoria qui in parola non può operare ‘a prescindere dall’apertura del concordato’, poiché il concetto di ‘strumentalità (quale prius RAGIONE_SOCIALE prestazione da cui sorge il credito)’ è predicabile a fronte di una ‘fattispecie pienamente compiuta e dunque proprio per il caso di concordato ammesso, cui cioè il debitore abbia acceduto, pena la riduzione a mera intenzionalità RAGIONE_SOCIALE commentata attitudine
causale’, sottolineandosi sul punto proprio la differenza tra l’esenzione da revocatoria, che ‘ha riguardo a debiti liquidi e già esigibili pagati alla scadenza’, e ‘l’ampia gamma delle prestazioni’ che possono beneficiare RAGIONE_SOCIALE prededuzione, invece ‘ben c ompatibile con adempimenti pCOGNOMEli, anticipati, in acconto’ (Cass. Sez. U, n. 42093 /2021, cit. supra ).
Ne consegue che ove il concordato non sia stato aperto, perché la proposta non è stata mai depositata, non rientrano nell’esenzione da revocatoria i crediti liquidi ed esigibili ex art. 67, comma 3, lett. g), l.fall. che siano stati pagati alla scadenza.
Va infatti chiarito che , fermo restando il giudizio di ‘inerenza necessaria’ rimesso al giudice del merito (come espressamente stabilito da Cass. Sez. un., cit. supra ) se il debitore neanche è stato ammesso alla procedura di concordato preventivo, non occorre andare oltre nell’accertamento , mancando la stessa possibilità di instaurare una relazione strumentale tra la procedura concorsuale e la prestazione professionale, con la conseguenza che la controprestazione ricevuta dal professionista integrerebbe, in realtà, un pagamento ordinario, eseguito da un insolvente e senza uno ‘ scopo concorsuale ‘ anche solo vagamente pertinente alla procedura di composizione RAGIONE_SOCIALE crisi.
Il secondo mezzo -con il quale si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 67, 3° c., lettera g), L.F., con conseguente errato omesso esame, da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello, del secondo motivo di gravame in appello, avente ad oggetto l’errata ritenuta irrilevanza, da parte del giudice di primo grado, delle risultanze testimoniali in ordine all’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 67, 3° c, lett. g), L.F. -rimane con tutta evidenza assorbito dal rigetto RAGIONE_SOCIALE prima doglianza.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per ‘ violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, 1° c., n. 3 c.p.c. Errata condanna dell’appellante alle spese processuali per violazione dell’art. 91 c.p.c., falsamente applicato in luogo dell’art. 92, 2° c., c.p.c.’.
3.1 Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l’art. 91 c od. proc. civ., che prevede la condanna RAGIONE_SOCIALE parte soccombente al pagamento delle spese processuali, in quanto nella fattispecie avrebbe invece dovuto applicare l’art. 92, comma 2, c od. proc. civ. e, di conseguenza, compensarle. Si evidenzia che, al momento RAGIONE_SOCIALE notifica dell’appello (18.05.2021), vi era contrasto giurisprudenziale in ordine all’applicazione nel caso che ci occupa dell’esimente di cui all’art. 67, 3 ° c., lett. g), L.F., tanto che poche settimane prima la questione era stata rimessa alle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, che poi si erano pronunciate. Con la conseguenza che la Corte avrebbe dovuto correttamente applicare la suddetta norma e compensare totalmente le spese.
3.1 Il terzo motivo è inammissibile.
Orbene, l’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione vigente, dispone che ‘Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità RAGIONE_SOCIALE questione trattata o mutamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, pCOGNOMElmente o per intero’.
Ne consegue che la compensazione delle spese è una facoltà del giudice, che infatti ‘può compensare’ le spese, secondo una propria valutazione discrezionale insindacabile. È stato -anche di recente -ribadito che, in tema di spese processuali solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione RAGIONE_SOCIALE regola generale RAGIONE_SOCIALE soccombenza, cui il giudice si sia uniformato. Deve escludersi, pertanto, che sia censurabile in sede di legittimità il mancato esercizio del potere di disporre la compensazione delle spese di lite e l’assenza di motivazione al riguardo (Cass., 16 aprile 2019, n. 11329).
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 13.1.2026
Il Presidente NOME COGNOME